IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 a 87 della Costituzione;
VISTO il R.D. 8 febbraio 1885 n. 1596 successive modifiche, sulla istituzione in Napoli della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti;
VISTO il R.D. 12 settembre 1909, n. 479 e successive modifiche, sulla istituzione in Milano della stazione sperimentale per la cellulosa, a carte e fibre tessili, vegetali e artificiali;
VISTO D. Lgt. 20 giugno 1918, n. 2131, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria delle essenze dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;
VISTO D. Lgt. 2 febbraio 1919, n. 637, sulla istituzione della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano;
VISTO il R.D. 2 luglio 1922, n. 1396, sulla istituzione della stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari in Parma;
VISTO il R.D. 7 ottobre 1923, n. 3266, sulla istituzione della stazione sperimentale per la seta in Milano;
VISTO il R.D. 23 marzo 1940, n. 744 e successive modifiche, sulla istituzione della stazione sperimentale per i combustibili in Milano;
VISTA la Legge 16 ottobre 1954, n. 1032, sulla istituzione sulla istituzione della stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano;
VISTO il R.D. 31 ottobre 1923, n 2523, modificato con D.P.R. 24 aprile 1948 n. 718, sul riordinamento delle Stazioni Sperimentali per l‘industria;
VISTO il R.D. 3giugno 1924, n. 696, modificato con D.P.R. 24 aprile 1948 n. 1461, che approva il regolamento per le Stazioni Sperimentali per l'industria;
VISTA la legge 5 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione;
VISTO l’art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1989, n. 50;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…;
ACQUISITO il parere detta Commissione bicamerale, istituita ai sensi dell'art 5 della citata legge, n. 59 del 1997
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … , sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con i Ministri dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Funzione pubblica;

 

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art.1
Normativa applicabile

1. Le Stazioni sperimentali per l’industria, di seguito indicate anche come Stazioni sperimentali, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.

2. Fermo restando il numero delle attuali Stazioni sperimentali con decreto del Presidente delta Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400, su proposta del Ministro dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato, sentite le Stazioni interessate, può essere disposta la fusione, lo scorporo, la soppressione delle Stazioni sperimentali già esistenti, nonché la riduzione o l'ampliamento del settori di riferimento.

Art. 2
Natura giuridica e funzioni

1. Le Stazioni sperimentali per l’industria sono Enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

2. In relazione ai settori di competenza, ai sensi delle rispettive leggi istitutive, le Stazioni sperimentali per l'Industria svolgono in particolare:

a) attività di ricerca applicata;

b) attività di certificazione di prodotti e/o processi produttivi;

c) analisi e controlli;

d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici

e) attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;

f) partecipazione all'attività di normazione tecnica;

g) attività ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali;

3. Al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie attività, le Stazioni sperimentali possono costituire tra loro strutture comuni.

4. Per il raggiungimento bei propri scopi, le Stazioni sperimentali possono partecipare, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi ed enti, a consorzi, a società

Art. 3
Potestà statutaria

1. In considerazione delle peculiarità organizzative e funzionali delle Stazioni sperimentali per l’industria ci, a ciascuna di esse è riconosciuta potestà statutaria.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Stazione sperimentale a maggioranza dei due terzi dei componenti ‘ed è sottoposto all'approvazione del Ministro dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato.

3. Lo Statuto può prevedere l’istituzione de l’assemblea dei partecipanti con il rispetto dei seguenti criteri:

a) partecipazione all’assemblea delle imprese su cui gravano i contributi di cui all’art 8, comma 2, anche attraverso delega a tal fine conferita alle associazioni imprenditoriali nonché degli enti ed associazioni pubbliche e private che contribuiscono alla Stazione;

b) attribuzione al partecipanti del voto plurimo in relazione all’ammontare della contribuzione annuale;

c) attribuzione all’assemblea dei compiti relativi:

- alla modifica dello statuto;
- alla determinazione degli indirizzi dell’attività;
- al controllo del rispetto degli indirizzi stabiliti;
- all'approvazione dei bilanci;
- alla elezione dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle imprese contribuenti e di un revisore effettivo ed uno supplente;
- alla determinazione degli emolumenti spettanti gli organi della Stazione sperimentale per la l'industria.

Art. 4
Organi delle Stazioni sperimentali per l’industria

1. Gli organi delle Stazioni sperimentali per l'industria, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3 comma 3, sono :

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori contabili.

2. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori contabili, sono nominati dal Ministro dell’industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

3. Lo Statuto determina:

a) la posizione del Consiglio di amministrazione in numero non superiore a 18 componenti, nonché le rappresentanze in seno al Consiglio medesimo, stabilendo in due terzi il numero dei componenti di provenienza imprenditoriale ed in un terzo i componenti in rappresentanza delle Amministrazioni e degli interessati;

b) le funzioni ed i poteri degli organi della Stazione;

c) I criteri di nomina, le cause e le modalità di scioglimento del Consiglio di amministrazione.

4. Lo Statuto può prevedere l’istituzione di una giunta esecutiva e di un Comitato scientifico determinandone la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento.

5. Lo statuto infine può prevedere l'emanazione di regolamenti in materia di:

a) nomina del Direttore generale e del Direttore scientifico fissandone i criteri e le modalità di scelta;

b) personale;

c) ogni altro tipo di regolamento interno.

Art. 5
Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Stazione Sperimentale sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.

2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai dipendenti della Stazione sperimentale viene stabilito dal Consiglio di amministrazione, sulla base del criterio di prevalenza del settore industriale di riferimento.

Art. 6
Accordi di collaborazione

1. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai compiti istituzionali, le Stazioni sperimentali possono stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali, anche ricevendone contributi.

2. Lo Statuto determina i criteri e le modalità per la stipula degli accordi di cui al comma precedente.

Art. 7
Incarichi temporanei di collaborazione

1. Per l’attuazione dei programmi di cui al precedente art. 6, la Stazione sperimentale ha facoltà di conferire in incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati.

2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, il relativo svolgimento, i compensi od ogni altro aspetta non espressamente disciplinato, vengono definiti con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 8
Fonti di finanziamento

1. Le Sanzioni sperimentali per l’industria provvedono al finanziamento delle proprie attività attraverso:

a) proventi derivanti dalle attività dl cui all’art. 2, comma 2, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, Enti pubblici e privati, nazionali comunitari ed internazionali;

b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell’art. 23 ,comma 4, del R.D. 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con D.P.R. 24 aprile 1948 n.718;

c) rendite del patrimonio;

d) lasciti e donazioni;

e) eventuali altre entrate.

2. I criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al precedente comma 1, lettera b), sono deliberati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità, previa individuazione delle Imprese cui è preordinata l’attività svolta dalla stazione sperimentale.

3. Alla riscossione dei contributi si provvede in conformità alle norme vigenti.

Art. 9
Gestione finanziaria e contabile

1 Ciascuna Stazione sperimentale provvede all’autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista da codice civile.

2 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 10
Vigilanza

1. Sono soggetti all’approvazione del Ministero dell’industria, del Commercio e dell'Artigianato i seguenti atti deliberativi:

a) statuto della Stazione sperimentale ed eventuali modifiche;

b) i regolamenti;

c) i bilanci;

d) la determinazione dei contributi a carico delle Imprese;

e) partecipazione ad organismi societari.

2. Le suddette deliberazioni divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministro dell’industria del Commercio e dell’Artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, l’annullamento per vizi di legittimità, ovvero il rinvio alla Stazione sperimentale per il riesame.

3. Il Ministro dell’industria, del Commercio e dell’artigianato, può sospendere i termini di cui al precedente comma 2 per una sola volta e per un periodo di pari durata.

4. Le delibere riesaminate dalle Stazioni sperimentali sono soggette unicamente a controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

Art. 11
Disposizioni transitorie

1. In ciascuna Stazione Sperimentale il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica al momento di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio dl amministrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. La norma statutaria relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione in carica alla dita di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le restanti norme statutarie sono deliberate dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di insediamento.

3. Il personale operante presso le Stazioni sperimentali, appartenente ai ruoli del Ministero dell’industria, del Commercio e dell'Artigianato, può optare per l’applicazione delle norme di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del presente decreto legislativo.

4. Il personale di ruolo statale che non si avvale della facoltà di cui al precedente comma 3 permane nei ruoli del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell'Artigianato; si applicano in tal caso le procedure di mobilità di cui all’art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.

5. Al personale appartenente all’organico della Stazione sperimentale può essere applicato l’art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.12
Norme abrogate

1. Sono abrogati il titolo IV, capi I e II del R.D. 3 giugno 1924 n. 969 ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.