Schema di decreto legislativo concernente il riordino della Scuola
superiore
della P.A. e la riqualificazione del personale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTI gli articoli 11, comma 1, lettera a e l'articolo 12, comma 1, lettera s) e t), della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
9 giugno 1999;
ACQUISITO il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della
riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro delle Finanze e con il Ministro dell'Interno;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Articolo 1
(Natura e compiti della scuola superiore della pubblica amministrazione)
1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di seguito denominata Scuola - è unistituzione di alta cultura e formazione ed ha, nellambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale della Scuola per il coordinamento delle attività di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dellinnovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.
3. Sono compiti della Scuola:
a) la cura dellorganizzazione dei cicli di attività formativa iniziale dei dirigenti ex articolo 28 del D. Lgs. 29/1993 e lo svolgimento degli altri compiti ivi previsti;
b) la cura delle attività di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato:
c) lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza per la Presidenza del Consiglio e per le amministrazioni pubbliche in materia di innovazione amministrativa, di formazione e di organizzazione dellattività formativa. In particolare, la Scuola valuta, su richiesta delle amministrazioni statali, la qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attività di monitoraggio;
d) il coordinamento delle attività delle Scuole pubbliche di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo, nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza; nonché la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di uno specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni con gli interventi attuati:
e) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze;
f) lo svolgimento, su richiesta, di attività di formazione di personale delle amministrazioni di altri Paesi:
g) lo svolgimento, anche in collaborazione con Scuole pubbliche e private, università e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private, di attività di ricerca e studio nellambito dei propri fini istituzionali:
h) lo svolgimento, in accordo con il Dipartimento della funzione pubblica, di ulteriori e specifiche attività connesse allinnovazione, alla ricerca e alla formazione.
4. Fermo restando ladempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico dei committenti, attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti gestori di servizi, pubblici.
5. La Scuola continua ad essere iscritta nellapposito schedario dellanagrafe delle ricerche istituito ai sensi dellultimo comma dellarticolo 63 del D.PR. 11 luglio 1980 n. 32. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
Articolo 2
(Organi e struttura della scuola superiore della pubblica amministrazione)
1. Il Direttore, in attuazione del programma annuale di cui allarticolo 6, comma 1, assicura lo svolgimento delle attività istituzionali e ne é responsabile sotto il profilo didattico scientifico.
2. Il Segretario è responsabile sotto il profilo gestionale e organizzativo. LUfficio del Segretario è di livello dirigenziale generale.
3. Il Direttore, che ha la legale rappresentanza della Scuola, è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.
4. Il Segretario è scelto, sentito il Direttore, tra i dirigenti di prima fascia dello Stato ed è incaricato con Decreto del Ministro per la funzione pubblica.
5. Il Direttore è coadiuvato da responsabili di settore, ai quali sono attribuiti specifici ambiti di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola, definendo le relative risorse finanziarie ed umane in conformità al programma di cui allarticolo 7. I responsabili, in numero non superiore a sei, sono nominati dal Direttore della Scuola, e sono tenuti ad attuare le specifiche direttive. Il Direttore affida ad uno di essi il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il Direttore può comunque delegare proprie funzioni a ciascuno dei responsabili di settore.
6. Il Direttore si avvale di non più di dieci responsabili di area, scelti dallo stesso nellambito dei docenti collocati fuori ruolo, ai quali compete assicurare la qualità didattica e scientifica nelle aree di rispettiva competenza.
7. Il Direttore riunisce periodicamente in comitato operativo i responsabili di settore, anche al fine di coordinarne le attività e di organizzare lutilizzazione delle risorse comuni. Alle riunioni del comitato operativo possono essere invitati i responsabili di area e quelli di sede di cui allarticolo 4 del presente decreto.
Articolo 3
(Nomina e durata degli organi e dei responsabili)
1. Il Direttore è scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia o soggetti equiparati. Il Direttore può essere, altresì, scelto tra soggetti, parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione. I responsabili di settore sono scelti tra dirigenti o soggetti equiparati, professori universitari e magistrati, nonché tra chi possieda comunque una comprovata qualificazione professionale nel settore dellalta formazione pubblica e privata, nazionale o straniera.
2. Il Direttore e il Segretario restano in carica per 4 anni e possono essere confermati. I responsabili di settore e di area restano in carica per due anni, salvo conferma.
3. Il Direttore e i responsabili di settore, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti obbligatoriamente e senza necessità di autorizzazione dellamministrazione di appartenenza in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Il Direttore e i responsabili di settore, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, nonché i responsabili di area conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso lamministrazione di appartenenza, incrementato da unindennità di carica stabilita con le modalità previste nelle delibere di cui allarticolo 6, comma 1, e fissata nella misura corrispondente ai compensi mediamente corrisposti in organismi pubblici o privati operanti nellambito della alta formazione.
5. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni il trattamento economico è definito contrattualmente ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29.
6. Ai fini del raccordo dellattività della Scuola con il Dipartimento della funzione pubblica alle riunioni di cui all'articolo 2, comma 5, partecipa il Capo del Dipartimento o suo delegato.
Articolo 4
(Sede centrale e sedi distaccate della scuola superiore della pubblica amministrazione)
1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono, inoltre, svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti al momento dellentrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Listituzione o la soppressione di una sede distaccata avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.
3. A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal Direttore della Scuola, sentito il Segretario, tra i dirigenti assegnati alla stessa ovvero tra i dirigenti del ruolo unico di cui allarticolo 23 del decreto legislativo n.29/93.
4. Il Segretario, sentito il Direttore, assegna alle sedi distaccate il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede.
5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dellattività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del Direttore e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Segretario. Sono responsabili del personale non docente assegnato alla sede.
Articolo 5
(Incarichi)
1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, e di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa se lincarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nellamministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento.
2. I docenti di cui al comma precedente devono, comunque, essere scelti tra professori o docenti universitari, magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche, nonché tra esperti di comprovata professionalità italiani o stranieri.
3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono affidati dal Direttore della Scuola, sentito il responsabile di area, e formalizzati mediante le forme stabilite nelle delibere di cui allarticolo 6 del presente decreto.
4. I docenti della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dellincarico, rimangono equiparati, ad ogni effetto giuridico ai professori universitari di prima fascia, con salvezza di quanto disposto allarticolo 3, comma 4, del presente decreto e delleventuale migliore trattamento economico complessivo in godimento.
5. Il numero complessivo dei docenti di cui al comma precedente non può superare le 30 unità.
Articolo 6
(Modalità di attribuzione degli incarichi e compensi)
1. Direttore definisce con proprie delibere, sentito, per quanto di sua competenza, il Segretario, lorganizzazione interna e il funzionamento della Scuola, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette allapprovazione del Dipartimento della funzione pubblica, da esercitarsi entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.
3. Con apposito regolamento è definito lordinamento contabile e finanziario della Scuola.
Articolo 7
(Modalità di funzionamento e norme transitorie)
1. La dotazione finanziaria minima della Scuola è tissata annualmente in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Direttore, sentito il Segretario, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, sentiti i responsabili di settore riuniti in comitato operativo, nonché i capi dipartimento o i titolari degli uffici dirigenziali generali responsabili del personale delle amministrazioni statali e della loro formazione, riuniti in conferenza, trasmette al Ministro per la finzione pubblica un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio, in attuazione e coerenza con gli obiettivi e priorità indicati dal Ministro per la funzione pubblica.
2. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso laccesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati.
3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi, del personale non docente della Scuola e dei docenti inseriti nel ruolo di cui allarticolo 5, comma 4, del presente decreto.
4. In sede di prima attuazione del presente decreto, la Scuola continua ad avvalersi del personale in servizio e restano fermi i contingenti numerici del personale non docente da adibire allattività permanente di organizzazione e gestione della Scuola. Successivamente, i fabbisogni di personale non docente sono definiti nellambito del programma annuale delle attività.
5. Al fine di garantire la continuità dellattività formativa in atto dellentrata in vigore del presente decreto, e in particolare quella relativa al primo e secondo corso-concorso di reclutamento della dirigenza, gli incarichi di Direttore e di Segretario della Scuola sono assunti rispettivamente dal Direttore e dal Segretario generale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che li mantengono sino al termine del secondo corso-concorso, salvo revoca. Sino al medesimo termine sono parimenti confermati anche i professori stabili in servizio presso la Scuola.
6. Gli organi ed i relativi incarichi non previsti dalla nuova struttura della Scuola cessano al momento dellentrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto al comma 6. Gli attuali incarichi dei direttori di sede scadono, comunque e salvo rinnovo, tre mesi dopo lentrata in vigore del presente decreto.
Articolo 8
(Riordino della Scuola Centrale Tributaria)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 5, allarticolo 2, comma 1, allarticolo 3, commi 1 e 4, allarticolo 4, comma 3, allarticolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 , e allarticolo 6, comma 1, nonché i principi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per il regolamento di riforma della Scuola Centrale Tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dellarticolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nel regolamento di cui al comma i è previsto che la Scuola Centrale Tributaria può senza oneri per la stessa, e con corrispettivo a carico del committente, svolgere attività formative e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente consorziandosi o associandosi con enti e società.
3. Sono abrogati larticolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e il comma 4 dellarticolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonché quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
Articolo 9
(Estensione di disciplina alla Scuola Superiore dellAmministrazione
dellinterno)
1. Per la Scuola Superiore dellAmministrazione dellinterno, istituita con decreto interministeriale del 10 settembre 1980, lorganizzazione interna e il suo funzionamento, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi, sono definiti con deliberazione del Direttore della Scuola, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministro dellInterno. Resta affidata alla determinazione del Ministro la composizione del Comitato direttivo della Scuola.
2. Le attività della Scuola Superiore dellAmministrazione dellInterno possono svolgersi anche in favore del personale di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonché in favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne lingresso nel mondo del lavoro. A tal fine essa può associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attività di partenariato con istituzioni e società, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel campo dellalta formazione, anche per lo svolgimento di attività di ricerca e studio.
Articolo 10
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) larticolo 29 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29;
b) il regolamento 24 marzo 1995, n. 207, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle delibere di cui allarticolo 6 e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
c) il regolamento 21 aprile 1994, n. 439, con decorrenza dalla data di conclusione delle attività connesse del secondo corso-concorso per laccesso alla dirigenza.
2. Il regolamento 24 marzo 1995, n. 207 continua comunque ad applicarsi fino all'adozione delle delibere di cui allarticolo 6 e, per la parte finanziaria e contabile, del regolamento previsto dal medesimo articolo 6. Fino a tale data le attribuzioni del Comitato Direttivo sono svolte dal Direttore della Scuola, sentito il Segretario per quanto riguarda la materia di sua competenza.
Articolo 11
(Riqualificazione professionale del personale)
1. La riqualificazione professionale del personale in servizio di ruolo, fuori ruolo, comandato, presso le Amministrazioni interessate dai processi di riordino, prevista dallart. 12, comma 1, lett. s) della legge 15 marzo 1997, n. 59, avviene applicando le disposizioni del CCNL per le progressioni professionali, assicurandosi in ogni caso la selettività delle procedure da riservare esclusivamente al personale proveniente dalla posizione immediatamente inferiore e salvaguardandosi laccesso dallesterno, nelle posizioni in cui esso sia previsto, in misura adeguata e comunque tale da garantire il globale equilibrio tra la programmazione delle nuove assunzioni e la programmazione delle progressioni professionali.