Schema di decreto legislativo concernente il riordino della Scuola superiore
della P.A. e la riqualificazione del personale

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTI gli articoli 11, comma 1, lettera a e l'articolo 12, comma 1, lettera s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
ACQUISITO il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle Finanze e con il Ministro dell'Interno;

 

EMANA
il seguente decreto legislativo

Articolo 1
(Natura e compiti della scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di seguito denominata Scuola - è un’istituzione di alta cultura e formazione ed ha, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale della Scuola per il coordinamento delle attività di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dell’innovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.

3. Sono compiti della Scuola:

a) la cura dell’organizzazione dei cicli di attività formativa iniziale dei dirigenti ex articolo 28 del D. Lgs. 29/1993 e lo svolgimento degli altri compiti ivi previsti;

b) la cura delle attività di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato:

c) lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza per la Presidenza del Consiglio e per le amministrazioni pubbliche in materia di innovazione amministrativa, di formazione e di organizzazione dell’attività formativa. In particolare, la Scuola valuta, su richiesta delle amministrazioni statali, la qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attività di monitoraggio;

d) il coordinamento delle attività delle Scuole pubbliche di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo, nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza; nonché la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di uno specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni con gli interventi attuati:

e) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze;

f) lo svolgimento, su richiesta, di attività di formazione di personale delle amministrazioni di altri Paesi:

g) lo svolgimento, anche in collaborazione con Scuole pubbliche e private, università e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private, di attività di ricerca e studio nell’ambito dei propri fini istituzionali:

h) lo svolgimento, in accordo con il Dipartimento della funzione pubblica, di ulteriori e specifiche attività connesse all’innovazione, alla ricerca e alla formazione.

4. Fermo restando l’adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico dei committenti, attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti gestori di servizi, pubblici.

5. La Scuola continua ad essere iscritta nell’apposito schedario dell’anagrafe delle ricerche istituito ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 63 del D.PR. 11 luglio 1980 n. 32. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

Articolo 2
(Organi e struttura della scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Il Direttore, in attuazione del programma annuale di cui all’articolo 6, comma 1, assicura lo svolgimento delle attività istituzionali e ne é responsabile sotto il profilo didattico scientifico.

2. Il Segretario è responsabile sotto il profilo gestionale e organizzativo. L’Ufficio del Segretario è di livello dirigenziale generale.

3. Il Direttore, che ha la legale rappresentanza della Scuola, è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.

4. Il Segretario è scelto, sentito il Direttore, tra i dirigenti di prima fascia dello Stato ed è incaricato con Decreto del Ministro per la funzione pubblica.

5. Il Direttore è coadiuvato da responsabili di settore, ai quali sono attribuiti specifici ambiti di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola, definendo le relative risorse finanziarie ed umane in conformità al programma di cui all’articolo 7. I responsabili, in numero non superiore a sei, sono nominati dal Direttore della Scuola, e sono tenuti ad attuare le specifiche direttive. Il Direttore affida ad uno di essi il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il Direttore può comunque delegare proprie funzioni a ciascuno dei responsabili di settore.

6. Il Direttore si avvale di non più di dieci responsabili di area, scelti dallo stesso nell’ambito dei docenti collocati fuori ruolo, ai quali compete assicurare la qualità didattica e scientifica nelle aree di rispettiva competenza.

7. Il Direttore riunisce periodicamente in comitato operativo i responsabili di settore, anche al fine di coordinarne le attività e di organizzare l’utilizzazione delle risorse comuni. Alle riunioni del comitato operativo possono essere invitati i responsabili di area e quelli di sede di cui all’articolo 4 del presente decreto.

Articolo 3
(Nomina e durata degli organi e dei responsabili)

1. Il Direttore è scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia o soggetti equiparati. Il Direttore può essere, altresì, scelto tra soggetti, parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione. I responsabili di settore sono scelti tra dirigenti o soggetti equiparati, professori universitari e magistrati, nonché tra chi possieda comunque una comprovata qualificazione professionale nel settore dell’alta formazione pubblica e privata, nazionale o straniera.

2. Il Direttore e il Segretario restano in carica per 4 anni e possono essere confermati. I responsabili di settore e di area restano in carica per due anni, salvo conferma.

3. Il Direttore e i responsabili di settore, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti obbligatoriamente e senza necessità di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Il Direttore e i responsabili di settore, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, nonché i responsabili di area conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l’amministrazione di appartenenza, incrementato da un’indennità di carica stabilita con le modalità previste nelle delibere di cui all’articolo 6, comma 1, e fissata nella misura corrispondente ai compensi mediamente corrisposti in organismi pubblici o privati operanti nell’ambito della alta formazione.

5. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni il trattamento economico è definito contrattualmente ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29.

6. Ai fini del raccordo dell’attività della Scuola con il Dipartimento della funzione pubblica alle riunioni di cui all'articolo 2, comma 5, partecipa il Capo del Dipartimento o suo delegato.

Articolo 4
(Sede centrale e sedi distaccate della scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono, inoltre, svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. L’istituzione o la soppressione di una sede distaccata avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.

3. A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal Direttore della Scuola, sentito il Segretario, tra i dirigenti assegnati alla stessa ovvero tra i dirigenti del ruolo unico di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n.29/93.

4. Il Segretario, sentito il Direttore, assegna alle sedi distaccate il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede.

5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell’attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del Direttore e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Segretario. Sono responsabili del personale non docente assegnato alla sede.

Articolo 5
(Incarichi)

1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, e di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa se l’incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell’amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento.

2. I docenti di cui al comma precedente devono, comunque, essere scelti tra professori o docenti universitari, magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche, nonché tra esperti di comprovata professionalità italiani o stranieri.

3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono affidati dal Direttore della Scuola, sentito il responsabile di area, e formalizzati mediante le forme stabilite nelle delibere di cui all’articolo 6 del presente decreto.

4. I docenti della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell’incarico, rimangono equiparati, ad ogni effetto giuridico ai professori universitari di prima fascia, con salvezza di quanto disposto all’articolo 3, comma 4, del presente decreto e dell’eventuale migliore trattamento economico complessivo in godimento.

5. Il numero complessivo dei docenti di cui al comma precedente non può superare le 30 unità.

Articolo 6
(Modalità di attribuzione degli incarichi e compensi)

1. Direttore definisce con proprie delibere, sentito, per quanto di sua competenza, il Segretario, l’organizzazione interna e il funzionamento della Scuola, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi.

2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette all’approvazione del Dipartimento della funzione pubblica, da esercitarsi entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

3. Con apposito regolamento è definito l’ordinamento contabile e finanziario della Scuola.

Articolo 7
(Modalità di funzionamento e norme transitorie)

1. La dotazione finanziaria minima della Scuola è t’issata annualmente in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Direttore, sentito il Segretario, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, sentiti i responsabili di settore riuniti in comitato operativo, nonché i capi dipartimento o i titolari degli uffici dirigenziali generali responsabili del personale delle amministrazioni statali e della loro formazione, riuniti in conferenza, trasmette al Ministro per la finzione pubblica un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio, in attuazione e coerenza con gli obiettivi e priorità indicati dal Ministro per la funzione pubblica.

2. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l’accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati.

3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi, del personale non docente della Scuola e dei docenti inseriti nel ruolo di cui all’articolo 5, comma 4, del presente decreto.

4. In sede di prima attuazione del presente decreto, la Scuola continua ad avvalersi del personale in servizio e restano fermi i contingenti numerici del personale non docente da adibire all’attività permanente di organizzazione e gestione della Scuola. Successivamente, i fabbisogni di personale non docente sono definiti nell’ambito del programma annuale delle attività.

5. Al fine di garantire la continuità dell’attività formativa in atto dell’entrata in vigore del presente decreto, e in particolare quella relativa al primo e secondo corso-concorso di reclutamento della dirigenza, gli incarichi di Direttore e di Segretario della Scuola sono assunti rispettivamente dal Direttore e dal Segretario generale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che li mantengono sino al termine del secondo corso-concorso, salvo revoca. Sino al medesimo termine sono parimenti confermati anche i professori stabili in servizio presso la Scuola.

6. Gli organi ed i relativi incarichi non previsti dalla nuova struttura della Scuola cessano al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto al comma 6. Gli attuali incarichi dei direttori di sede scadono, comunque e salvo rinnovo, tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8
(Riordino della Scuola Centrale Tributaria)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, all’articolo 2, comma 1, all’articolo 3, commi 1 e 4, all’articolo 4, comma 3, all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 , e all’articolo 6, comma 1, nonché i principi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per il regolamento di riforma della Scuola Centrale Tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Nel regolamento di cui al comma i è previsto che la Scuola Centrale Tributaria può senza oneri per la stessa, e con corrispettivo a carico del committente, svolgere attività formative e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente consorziandosi o associandosi con enti e società.

3. Sono abrogati l’articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e il comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonché quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

Articolo 9
(Estensione di disciplina alla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’interno)

1. Per la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’interno, istituita con decreto interministeriale del 10 settembre 1980, l’organizzazione interna e il suo funzionamento, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi, sono definiti con deliberazione del Direttore della Scuola, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell’Interno. Resta affidata alla determinazione del Ministro la composizione del Comitato direttivo della Scuola.

2. Le attività della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno possono svolgersi anche in favore del personale di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonché in favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine essa può associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attività di partenariato con istituzioni e società, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel campo dell’alta formazione, anche per lo svolgimento di attività di ricerca e studio.

Articolo 10
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l’articolo 29 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29;

b) il regolamento 24 marzo 1995, n. 207, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle delibere di cui all’articolo 6 e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

c) il regolamento 21 aprile 1994, n. 439, con decorrenza dalla data di conclusione delle attività connesse del secondo corso-concorso per l’accesso alla dirigenza.

2. Il regolamento 24 marzo 1995, n. 207 continua comunque ad applicarsi fino all'adozione delle delibere di cui all’articolo 6 e, per la parte finanziaria e contabile, del regolamento previsto dal medesimo articolo 6. Fino a tale data le attribuzioni del Comitato Direttivo sono svolte dal Direttore della Scuola, sentito il Segretario per quanto riguarda la materia di sua competenza.

Articolo 11
(Riqualificazione professionale del personale)

1. La riqualificazione professionale del personale in servizio di ruolo, fuori ruolo, comandato, presso le Amministrazioni interessate dai processi di riordino, prevista dall’art. 12, comma 1, lett. s) della legge 15 marzo 1997, n. 59, avviene applicando le disposizioni del CCNL per le progressioni professionali, assicurandosi in ogni caso la selettività delle procedure da riservare esclusivamente al personale proveniente dalla posizione immediatamente inferiore e salvaguardandosi l’accesso dall’esterno, nelle posizioni in cui esso sia previsto, in misura adeguata e comunque tale da garantire il globale equilibrio tra la programmazione delle nuove assunzioni e la programmazione delle progressioni professionali.