SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI
RIORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 11, COMMA 1, LETT. A) E 12 DELLA
LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare larticolo
11, comma 1, come modificato dallarticolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
dallarticolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dallarticolo 9 della
legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTI larticolo 1l, comma 1, lettera a), e larticolo 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri , adottata nella riunione
del 4 giugno 1999;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui allarticolo 5
della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del....
SULLA PROPOSTA del Presidente del consiglio dei ministri
EMANA
il seguente decreto legislativo
CAPO I
Ordinamento della Presidenza
Art. 1
(Denominazioni)
1. Nel presente decreto legislativo sono denominati:
a) "Presidente" il Presidente del Consiglio dei ministri e "Presidenza" la Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) "Segretariato generale", "Segretario generale" e "Vicesegretario generale": rispettivamente, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) "Dipartimenti": le strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprensive di una pluralità di Uffici accomunati da omogeneità funzionale;
d) "Uffici": strutture di livello dirigenziale generale collocate allinterno di strutture dipartimentali ovvero in posizione di autonomia funzionale, equiparabile a quella dei Dipartimenti;
e) "Servizi": unità operative di base di livello dirigenziale;
Art. 2
(Finalità e funzioni)
1. Il presente decreto legislativo disciplina lordinamento, lorganizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attività il Presidente si avvale per lesercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. Lorganizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, lunità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dellarticolo 95 della Costituzione.
2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per lesercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:
- la direzione ed i rapporti con lorgano collegiale di governo;
- i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;
- i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
- i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;
- la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;
- il coordinamento dellattività normativa del Governo;
- il coordinamento dellattività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno;
- la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;
- il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale;
- la promozione e verifica dellinnovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico;
- il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche dal programma di Governo;
- il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.
Art. 3
(Partecipazione all Unione europea)
1. Il Presidente promuove e coordina lazione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dellItalia allUnione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.
2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per lattuazione degli impegni assunti nellambito dellUnione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, dintesa con il ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
Art. 4
(Rapporti con il sistema delle autonomie)
1. Il Presidente coordina lazione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.
2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per lordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura lesercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.
3. Per lesercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di apposita struttura ai sensi dellarticolo 5, comma 1. Si avvale altresì, sul territorio, dei Commissari di Governo nelle regioni di cui allarticolo 10, comma 3, del decreto legislativo sul riordino dei ministeri.
Art. 5
(Autonomia organizzativa)
1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui allarticolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i ministri o sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli Uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun Ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nellambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Le funzioni relative al coordinamento dellattività normativa del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dallarticolo 19, comma 1, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione dimpatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, lapplicabilità dellinnovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui allarticolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, lesame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dellintroduzione di norme comunitarie sullassetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nellambito della Presidenza. Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette.
5. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dallatto istitutivo.
6. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più vicesegretari generali. Per le strutture affidate a ministri o sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
7. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale, e, per le strutture ad essi affidate, i ministri o sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.
8. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.
9. La razionalità dellordinamento e dellorganizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.
Art. 6
(Autonomia contabile e di bilancio)
1. A decorrere dallesercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede allautonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I decreti, nellambito dei principi generali della contabilità pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalità della Presidenza.
2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza, alimentato anche mediante storno di apposite disponibilità dagli stati di previsione della spesa dei ministeri interessati, le spese relative a gestioni affidate a Commissari straordinari di Governo, ai sensi dellarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero per il funzionamento di organi collegiali istituiti presso la Presidenza per disposizione di legge o con decreto emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. I decreti di cui al comma 1sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono altresì trasmessi i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto della gestione finanziaria della Presidenza.
Art. 7
(Personale della Presidenza)
1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dellarticolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando lapplicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31 comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui allarticolo 9, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. In materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per linquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dellarticolo 9, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui allarticolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.
6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 5 e 6 non sono applicabili la disciplina di cui allarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui allarticolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui allarticolo 6.
CAPO II
Norme di prima applicazione, transitorie e finali
Art. 8
(Riordino dei compiti operativi e gestionali)
1. Ai sensi dellarticolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai ministeri interessati, sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al ministero dellindustria, commercio e artigianato;
b) italiani nel mondo al ministero per gli affari esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui allarticolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane e ufficio per Roma capitale, ai sensi dellarticolo 42 del decreto legislativo sul riordino dei ministeri, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui allarticolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al ministero dei lavori pubblici;
e) diritto dautore e promozione delle attività culturali, nellambito dellattività del dipartimento per linformazione ed editoria, al ministero per i beni e le attività culturali.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dallentrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al ministero dellinterno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero dei diritti sociali, secondo le disposizioni di cui allarticolo 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento per le politiche di solidarietà sociale della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei ministeri, sono rispettivamente trasferite allAgenzia per la protezione civile e allAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, secondo le previsioni di cui agli articoli 74 e seguenti e 34 del decreto legislativo sul riordinamento dei ministeri, le funzioni e i compiti attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nonché al Servizio sismico nazionale ed al registro italiano dighe, nellambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, e le residue funzioni attribuite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
6. E istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei ministeri, lAgenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti allUfficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. LAgenzia svolge altresì i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dallarticolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. LAgenzia è soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nellarea funzionale dei diritti sociali.
7. LAgenzia, in particolare, organizza e gestisce e verifica la chiamata e limpiego degli obiettori di coscienza , promuovendone e curandone la formazione e laddestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamità.
8. Lo statuto dellAgenzia di cui al comma 6 è adottato con regolamento da emanarsi entro 60 giorni, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro vigilante, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dellUfficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dellAgenzia.
9. Sono trasferite al ministero dellinterno le funzioni di vigilanza sullAgenzia nazionale per la sicurezza del volo di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.
10. La collocazione e lorganizzazione dellUfficio di supporto alla Cancelleria dellOrdine al merito della Repubblica e dellUfficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli dintesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui., strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.
Art. 9
(Ordinamento transitoria)
1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e sino alla adozione dei decreti di cui allarticolo 5, resta ferma lorganizzazione del Segretariato generale relativamente ai compiti non trasferiti ai sensi dellarticolo 8 e fatti salvi gli effetti dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Sino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, resta applicabile al personale in servizio presso la Presidenza il regime contrattuale del comparto di appartenenza. Sino a diversa previsione contrattuale, le relazioni sindacali sono regolate, nellambito della Presidenza, dal contratto collettivo per il comparto del personale statale.
3. Con effetto dalla entrata in vigore dei decreti di cui allarticolo 5, da adottarsi, in prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogate le norme di legge, di regolamento, ovvero di organizzazione, emanate ai sensi dellarticolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relative alla organizzazione dei corrispondenti uffici e dipartimenti della Presidenza.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto, il rapporto tra consistenza del personale di ruolo della Presidenza e contingente del personale di prestito è determinato sulla base del personale che alla data del 1 giugno 1999 risulta assegnato alle strutture della Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi dellarticolo 8. A successive determinazioni delle due grandezze, modificative delle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si perviene con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di funzioni e strutture, dei risultati delle operazioni di cui al comma 5, delle determinazioni assunte dal Presidente ai sensi dellarticolo 5, comma 8, dellobiettivo di una graduale riduzione, nelle strutture non di diretta collaborazione, del rapporto tra personale di prestito e personale di ruolo, sino a raggiungere, entro tre anni, una percentuale non superiore al 20 per cento per le strutture medesime. Resta salva 1 esigenza di garantire il ricorso aggiuntivo a personale di prestito per la rapida copertura di fabbisogni aggiuntivi e temporanei, in relazione a quanto previsto dallarticolo 5, comma 5, del presente decreto, e dallarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il diritto di opzione di cui allarticolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 997, n. 59 è assicurato ai dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso strutture il cui trasferimento ad altre amministrazioni è differito nel tempo, mediante la predisposizione di apposita procedura da concludersi entro tre mesi dallentrata in vigore del presente decreto. Una volta esercitata, lopzione non è più revocabile. Il personale che ha esercitato lopzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza non può essere inviato in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni per il periodo di due anni, e, se è già in tale posizione, ne cessa automaticamente dopo un anno dallesercizio dellopzione, salva scadenza anteriore.
6. Ove, in sede di prima applicazione del presente decreto, a seguito anche delle opzioni di cui al comma 5, i limiti del contingente del personale di ruolo risultassero superati, il Presidente determina i profili professionali per i quali ulteriori assunzioni restano compatibili con lobiettivo di graduale riadeguamento numerico del personale.
7. Il decreto di cui allarticolo 6 stabilisce la data dalla quale un ufficio interno di ragioneria della Presidenza sostituisce lUfficio centrale di bilancio del ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica presso la Presidenza stessa.
8. Entro sei mesi dallentrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede a riordinare in un testo unico le disposizioni di legge relative al proprio ordinamento. Il testo unico è aggiornato al termine dei processi di trasferimento delle funzioni della Presidenza ad amministrazioni ministeriali.
Art. 10
(Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400)
1. Restano ferme, se non modificate o abrogate dal presente decreto, le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché quelle di cui allarticolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, anche per ciò che attiene alle competenze in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. Resta altresì fermo, anche dopo lentrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dallarticolo 45, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a ministri senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza si intendono modificate nel senso che le relative funzioni e compiti, salvo che per le strutture interessate ai trasferimenti di cui allarticolo 8, sono attribuite al Presidente e, rispettivamente, alla Presidenza. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti si intendono delegate al corrispondente ministro senza portafoglio, se nominato, ovvero si intendono attribuite allufficio interessato sino a diversa determinazione organizzativa del Presidente. Le leggi successive al presente decreto legislativo che attribuiscono funzioni direttamente a ministri senza portafoglio si interpretano, salva espressa previsione contraria, nel senso che le funzioni stesse si intendono affidate al Presidente e, in fase di prima applicazione, direttamente delegate al ministro, se nominato. Parimenti, le leggi successive al presente decreto che attribuiscono funzioni a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza si interpretano nel senso che le funzioni stesse, salva espressa previsione contraria, si intendono attribuite sino a diversa determinazione organizzativa del Presidente.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare, le seguenti disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400:
articolo 18, comma 1, comma 2, secondo periodo, e comma 5;
articolo 19, comma 1, lettere s), per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, v), z), cc);
articolo2l, commi l, 3, 4, e 5;
articolo 22;
articolo 23, comma 1;
articolo 27;
articolo 29, comma 3;
articolo 30;
articolo3l, commi l, 2, 3, e 5;
articolo 35;
articolo 37;
articolo 39.
4. E fatto salvo, relativamente agli articoli 20, 23, e 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, quanto previsto allarticolo 9, comma 3.
5. Allarticolo 28, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le parole "tra i magistrati" sino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: "tra le categorie di personale di cui allarticolo 18 comma 2".
6. Allarticolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto il seguente comma: "4. Lindividuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio dei ministri è tassativa, anche agli effetti dellarticolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.
7. Allarticolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Sono parimenti collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui allarticolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dellattività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dellinnovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonché il dirigente generale della polizia di Stato preposto allIspettorato generale che è adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale".
8. Allarticolo 19, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente lettera: "i bis) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per i rapporti con le Confessioni religiose, in attuazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione;"
Art. 11
(Disposizioni finali)
1. Il Ministro del tesoro, del .bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali allapplicazione del presente decreto legislativo.