DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO ED INTEGRATIVO DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 446 DEL 1997, CONCERNENTE L’ISTITUZIONE DELLL’IMPOSTA REAGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 461 DEL 1997, RECANTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI.

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
VISTI i decreti legislativi 10 aprile 1998, n. 137, 19 novembre 1998, n. 422, e 16 giugno 1998, n. 201, con i quali sono state apportate disposizioni integrative e correttive del predetti decreti legislativi n. 446 e n. 461 del 1997;
VISTO l’articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data in entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITO il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell’articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
SULLA PROPOSTA del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali)

1. Nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, commi 1 e 2, dopo le parole: "lettere a) e b), 11 e 14", sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle perdite su crediti,";

b) all’articolo 11, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) prima della lettera a) è inserita la seguente: "0a) concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7 se correlati a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi;";

2) nella lettera a), sono soppresse le parole: "dai componenti positivi e negativi relativi alle voci A)5) e B)14) indicati nell’articolo 2425, primo comma, del codice civile sono escluse le perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile"; nella medesima lettera sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i contributi erogati in base a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione";

2. All’articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’articolo 31, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, quarto periodo, le parole: "entro il 31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2000", e le parole: "contributi ordinari relativi al 1999" sono sostituite dalle seguenti: "contributi ordinari relativi al 2000";

b) nel comma 2, ultimo periodo, le parole: "entro il 31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2000".

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1999, scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso a tale data.

4. Ai fini dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’imposta risultante dalla dichiarazione relativa al precedente periodo d’imposta è rideterminata tenendo conto delle previsioni di cui all’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal precedente comma 1.

Articolo 2
(Disposizioni integrative della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 20, comma 1:

1) nella lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;";

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) dei comma 1 dell’articolo 81 derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati;";

b) nell’articolo 42, comma 1, quarto periodo, la parola "prezzi" è sostituita dalla seguente: "corrispettivi"; nel medesimo comma, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio dei giorno in cui sono pagati o incassati.";

c) nell’articolo 81, è aggiunto il seguente comma: "l-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.";

d) nell’articolo 82, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le azioni di cui all’articolo 48, comma 2, lettera g), agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, in ogni caso si assumono i costi effettivamente sostenuti, nonché gli oneri inerenti alla loro produzione.";

e) nell’articolo 82, comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6.".

2. Nel comma 1 dell’articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "a), anche se rappresentati da certificati di deposito" sono sostituite dalle seguenti: "a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali".

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1999, salvo quanto previsto nella lettera d) del comma 1. La disposizione della citata lettera d) si applica per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

4. Per le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri redditi realizzati, nonché per i redditi di capitale divenuti esigibili, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, le somme o i valori assunti a riferimento per l’applicazione delle imposte sostitutive o per le ritenute dovute per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1, sono indicate nella dichiarazione dei redditi. L’imposta sostitutiva e le ritenute sono versate entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo.

5. In deroga alle disposizioni del comma 4, le imposte sostitutive e le ritenute sono liquidate dagli intermediari di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, su opzione del contribuente da esercitare entro il 31 ottobre 1999. Gli intermediari prelevano le somme necessarie al versamento entro il mese di novembre 1999 e ne effettuano il versamento entro il giorno 16 del mese successivo. Gli intermediari effettuano i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il 30 novembre 1999. In tal caso, non sussistono gli obblighi di comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Articolo 3
(Regolarizzazione dei versamenti)

l. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle imposte e delle ritenute di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i cui termini sono scaduti alla data del 19 marzo 1999, possono essere regolarizzati entro il 31 luglio 1999 applicando gli interessi calcolati al tasso legale.