Schema di decreto legislativo recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori"

Ufficio legislativo
MURST

TESTO MODIFICATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

11 maggio 1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997. n. 59 ed in particolare l’articolo 11, comma 1, lettera d), l’articolo 18, comma 1, lettere c), d,) cd f);
VISTO l’articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 266;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottato nella riunione del…;
VISTO il parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all’articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997 , n. 59;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ………;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto

TITOLO I

Art. 1
(Campo di applicazione)

1. Al fine di rafforzare la competitività dei settori produttivi, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottata, e degli obiettivi di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n.266, il presente titolo nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo e per quanto di competenza del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), disciplina gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività.

2. Per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo si intendono le attività così definite dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Ai fini dell’ammissione agli interventi di sostegno di cui al presente titolo, la ricerca industriale può prevedere anche attività non preponderanti di sviluppo precompetitivo per la validazione dei risultati.

3. Ai sensi del presente titolo si intendono:

a) per imprese, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) per centri di ricerca, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);

c) per soggetti industriali, quelli di cui all’articolo 2. commi 1, lettere a), b) e c);

d) per soggetti assimilati, quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);

e) per soggetti associati, quelli di cui all’articolo 2, comma 2;

f) per ricercatori pubblici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f),

g) per aree depresse del paese, quello di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b), di cui al regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell’Unione Europea e successive modificazioni;

h) per CIVR, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 2
(Soggetti ammissibili)

1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presene titolo:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del Codice civile, numeri 1) e 3);

    b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

    c) i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a)e b);

    d) società, consorzi e società consortili comunque costituite da o tra soggetti di cui alle lettere a), b), e c), nonché, con partecipazione comunque inferiore al 50 per cento, da università, enti di ricerca, ENEA, ASI e soggetti di cui alla lettera c);

    e) società di assicurazione, banche iscritte all’albo di cui al1’artico1o 13 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo istituiti con l’articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, esclusivamente per la partecipazione ai soggetti assimilati, nonché per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1;

    f) personale docente e di ricerca dipendente da università italiane, da enti di ricerca, da ENEA ed ASI, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n 449, anche congiuntamente all'amministrazione da cui dipendono o presso cui operano e comunque previo autorizzazione della medesima, esclusivamente per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 5;

    g) università, enti di ricerca; ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed f) e al comma 2, nonché per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 2.

2. I soggetti industriali possono presentare progetti congiuntamente con le università, gli enti pubblici di ricerca. ENEA ed ASI. Nel caso di attività svolte nelle aree depresse del Paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali non può essere inferiore al 30 per cento dell’impegno finanziario previsto. Per le attività svolte nelle restanti aree la predetta percentuale non può essere inferiore al 51 per cento.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a e) accedono agli interventi di cui al presente titolo esclusivamente se hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale e qualora indichino, secondo quanto determinato dai decreti di cui all’articolo 6, comma 2, l’impatto previsto in ordine alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, anche in termini occupazionali.

Art. 3
(Attività finanziabili)

1. Sono ammissibili per:

a) interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca industriale, come definita all’articolo 1, comma 2:

1. le attività svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;

2. le attività, svolte nel quadro di programmi dell’Unione Europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;

3. le attività, svolte sulla base di progetti predisposti in conformità a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali, assimilati e associati;

4. i contratti affidati da soggetti industriali e assimilati ad università, enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attività di ricerca;

5. le attività finalizzate alla costituzione di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, su progetto presentato da ricercatori pubblici, autorizzati od eventualmente in concorso con le amministrazioni da cui dipendono o presso le quali operano, nel rispetto della normativa vigente per università ed enti di ricerca e per il relativo personale, nonché in materia di diritti della proprietà intellettuale;

b) altri interventi di sostegno su progetto o programma:

1. le attività dì ricerca industriale, come definita ai sensi dell’articolo 1, comma 2, di diffusione delle tecnologie, fino all’avvio e comunque finalizzate alla costituzione di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, anche mediante partecipazione temporanea al capitale, secondo quanto stabilito all’articolo 10, comma 1, lettera a),

c) interventi di sostegno all’occupazione nella ricerca industriale, come definita ai sensi dell’articolo 1, comma 2, alla mobilità temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie:

1. le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attività di ricerca, da parte di soggetti industriali e assimilati;

2. i distacchi temporanei di cui al comma 2;

3. l’alta formazione di ricercatori e tecnici di ricerca;

4. l’assunzione da parte di soggetti industriali e assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il predetto soggetto;

d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale, come definita ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e per la diffusione delle tecnologie.

1. l’affidamento da parte di imprese a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, previo accertamento della loro qualificazione scientifica e della loro idoneità tecnica, di studi e ricerche sui processi produttivi, di attività applicative dei risultati della ricerca, di formazione del personale tecnico per l’utilizzazione di nuove tecnologie, di prove o test sperimentali;

2. la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento, il recupero di competitività, la trasformazione e l’acquisizione di centri di ricerca, nonché il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con connesse attività di riqualificazione e formazione del personale.

2. I1 personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, nonché i professori o i ricercatori universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presente comma, presso soggetti industriali e assimilati, con priorità per piccole e medie imprese, su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell’interessato, per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo. Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le modalità di inserimento e l'attribuzione di un compenso aggiuntivo da parte del destinatario. Le università e gli enti di ricerca, nell’ambito della programmazione del personale, l’ENEA e l’ASI, possono ricevere contributi a valere sul Fondo di cui all’articolo 5, per assunzioni a termine in sostituzione del personale distaccato;

Art. 4
(Strumenti)

1. Sono strumenti di intervento:

a) i contributi a fondo perduto;

b) il credito agevolato;

c) i contributi in conto interessi;

d) i crediti di imposta ai sensi del l’articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) la prestazione di garanzie;

f) gli atti di cui all’articolo 2, commi da 203 a 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in conformità alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

2. Per gli interventi di finanziamento previsti dal presente titolo non sono richieste garanzie. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente titolo sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettatiti a terzi.

Art. 5
(Fondo agevolazioni per la ricerca)

1. Le attività di cui all’articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del MURST, a carattere rotativo e la cui gestione è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al fondo affluiscono, a decorrere dall’anno 2000, gli stanziamenti iscritti sul medesimo stato di previsione nell’unità previsionale di base 4.2.1.2 "Ricerca applicata".

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6
(Modalità di attuazione)

1. I1 Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sulla base del PNR e della relazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta per ogni triennio indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità di intervento di cui al presente titolo, tenendo anche conto degli interventi finanziabili sul Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT) di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Con decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, in conformità alle procedure automatiche, valutative o negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti di cui agli articoli 3 e 4, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell’attività amministrativa o sulla firma digitale, nonché prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità.

3. Per la concessione dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo precompetitivo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, fatta salva la facoltà di modificare con i decreti di cui al comma 2, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli importi delle agevolazioni e la loro cumulabilità, di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b,) (della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e di cui all’articolo 3 del predetto decreto interministeriale, nonché con gli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1 lettera c), numero 1

4. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica o tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di cui all’articolo 5 tra gli interventi di cui all’articolo 3 e per l’attivazione degli strumenti di cui all’articolo 4.

Art. 7
(Servizi e consulenza)

1. Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui all’articolo 5, può avvalersi, per le attività istruttorie e di monitoraggio, di esperti, e altresì, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi. di banche, società finanziarie e di altri soggetti abilitati, anche in forma associata. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all’articolo 5, può avvalersi dei predetti esperti per le attività di valutazione di cui all’articolo 8. Restano valide fino alla scadenza le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, affidate ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi per le attività di cui al presente comma.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono iscritti dal MURST in apposito elenco, previo accertamento di requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica ed esperienza professionale nell’applicazione della ricerca in settori specifici.

3. Nelle procedure valutative e negoziali il MURST ammette agli interventi di sostegno di cui al presente titolo la richiesta dei soggetti di cui all’articolo 2 previo parere, sulla validità tecnico-scientifica, sulle ricadute economico-finanziarie e occupazionali sugli strumenti e sulle misure dell’agevolazione, di un apposito comitato. Il comitato è costituito da un presidente e da dieci esperti, scelti tra personalità di alta qualificazione o di comprovata competenza professionale in materia di applicazione della ricerca industriale. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’industria del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell’ambiente e delle politiche agricole designano ciascuno un proprio rappresentante.

4. I componenti il comitato durano in carica 4 anni e sono rinnovabili una sola volta. Le modalità di funzionamento nonché, sentito il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso dei componenti, a carico del Fondo di cui all’articolo 5, sono determinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, articolando i lavori del comitato in ordine all’attività relativa rispettivamente al territorio nazionale e alle aree depresse del paese. Il predetto decreto determina altresì i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esami di progetti e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all’intervento e delle altre fattispecie di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile.

5. Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la gestione diretta della contabilità, della rendicontazione e dell’erogazione delle risorse finanziarie di cui al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, ovvero avvia le procedure per affidare tali attività a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto è risolta di diritto la convenzione con l’istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data.

Art. 8
(Monitoraggio e valutazione)

Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui all’articolo 5, effettua il monitoraggio sulle attività di cui al presente titolo. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all’articolo 5, effettua la valutazione dell’efficacia degli interventi di cui al presente titolo, in termini di sostegno all’incremento quantitativo e alla qualità della ricerca industriale e delle sue applicazioni, nonché di ricaduta economico - finanziaria e occupazionale, anche sulla base dei criteri di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 9
(Norme transitorie e finali)

1. Agli interventi di sostegno di cui al presente titolo possono continuare ad accedere i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, nonché le società di ricerca di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il cui statuto si conforma alle disposizioni del codice civile per le società di capitali e il cui oggetto sociale può ricomprendere anche attività produttive al fine di agevolare le dismissione della partecipazione azionaria del MURST.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all’articolo 6, comma 2:

a) sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) articolo 4 della legge 25ottobre1968, n. 1089, salvo il primo periodo del comma 1;

2) articoli 2 e 3 (Iella legge 14 ottobre 1974, o. 652;

3) articolo 70, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

4) articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

5) articolo 12, commi 8, 9 e 11 della legge 1 marzo 1986, n.64;

6) articolo 15 commi 3 e 4, della legge 1l marzo 1988, n. 67;

7) articolo 1, comma 2, articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1988, n. 346;

8) articolo 1l, commi 2, 3, e 4 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

9) articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, dalle parole "di cui il 30 per cento" fino alla fine della lettera;

10) articolo 3, commi 2, 2-bis e 3 del decreto legislativo 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

11) articolo 6, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

12) articolo 1, comma 35, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

13) articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

14) articolo 45, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) al comma 6 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, le parole "Per centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti "Per i centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forme consortili";

c) all’articolo 1, della legge 5 agosto 1988, n.346, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto interessi su mutui";

d) all’articolo 1l, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 Luglio 1994, n.451, le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti " di cui al comma 1" e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST";

TITOLO II

Art. 10
(Norme di coordinamento con le competenze del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato)

1. Con decreti interministeriali di natura non regolamentare dei Ministri dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell’artigianato sono determinate le modalità:

a) di partecipazione al sostegno finanziario delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) numero 1, attraverso un uiti1izzo integrato degli strumenti di competenza delle due Amministrazioni e per l'eventuale intervento di altre amministrazioni o soggetti pubblici;

b) di costituzione e di operatività delle banche dati dei rispettivi Ministeri, concernenti gli interventi di cui al presente decreto e quelli di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato in ordine alle attività finanziate a valere sul FIT e ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge n. 28 maggio 1997, n. 140, al fine di assicurare lo scambio di informazioni;

c) di trasferimento reciproco di domande e progetti presentati ad un Ministero relativamente ad attività di competenza dell’altra amministrazione, facendo salva la data di presentazione e l’eventuale livello di priorità acquisito presso la prima amministrazione ricevente;

d) di armonizzazione delle istruttorie tecnico scientifiche dei progetti e delle domande e dei criteri per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e);

e) di coordinamento delle attività dei rispettivi comitati per la valutazione delle attività finanziabili, che prevedano sessioni congiunte almeno trimestralmente ai fini di cui alla lettera a), di un monitoraggio degli interventi di sostegno e comunque obbligatoriamente in caso di incerta attribuzione della competenza sul l’intervento.

2. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato determina con proprio decreto le direttive per la gestione del Fit, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982. n. 46, è abrogato.

3. Con il decreto di cui al comma 2 il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato determina la nuova composizione del comitato tecnico previsto dall’articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, stabilendo le modalità di funzionamento del medesimo, nonché, sentito il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante ai componenti a carico delle risorse del FIT. Il predetto decreto determina altresì i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esami di progetti e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all’intervento e delle altre fattispecie di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell’artigianato è autorizzato ad utilizzare, su sua richiesta e con, onere a carico del FIT, gli esperti di cui all’articolo 7, comma 2.