Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l’individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria e artigianato, ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare, gli articoli 7, 10, 20 e 50;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 30 gennaio 1968, n. 46, e relativo regolamento, e successive modifiche ed integrazioni;.

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

CONSIDERATO che occorre procedere alla individuazione dei beni e delle risorse da trasferire anche alle camere di commercio con sede nelle regioni a statuto speciale e province autonome;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 1997. n. 59;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

SENTITA l’Unione italiana delle camere di commercio;

CONSULTATE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

SENTITI il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art.1

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individua i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli Uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l’esercizio delle funzioni conferite alle stesse ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

Art.2

1. Il personale dei ruoli del Ministero dell’industria, commercio e artigianato, in servizio presso gli Uffici metrici provinciali alla data di adozione del presente decreto, quale risultante dalla tabella A allegata, nonché quello assegnato agli stessi Uffici ed in posizione di comando presso altre Amministrazioni, è trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

2. La dotazione del Ministero dell’industria, commercio, artigianato quale risultante dalla tabella A, quadro 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996 è ridotta con riferimento ai posti previsti nella medesima tabella A, quadro 3, per gli uffici provinciali metrici.

3. L’equiparazione del personale trasferito alle Camere di commercio è effettuata mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche. Le Camere di commercio provvedono, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, all’inquadramento nei propri ruoli del personale trasferito nel rispetto delle qualifiche funzionali, e dei profili professionali posseduti. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell’industria, commercio e artigianato anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.

4. Il personale degli Uffici provinciali metrici, in posizione di comando presso altre Amministrazioni alla data di adozione del presente decreto, rimane nella posizione suddetta fino alla scadenza, salvo rinnovi.

5. La tabella di equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in servizio presso le Camere di commercio è la seguente:

COMPARTO STATO 

       COMPARTO ENTI LOCALI

VIII VIII
VII VII
VI VI

qualifica e livelli

V V
IV IV
III III

6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

7. Ai sensi della normativa vigente, ferme restando l’applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui è collocato il personale trasferito, al personale stesso è garantito il trattamento economico fisso e continuativo in godimento ( stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione).

Art.3

1. Sono trasferite alle camere di commercio le dotazioni tecniche e le risorse strumentali, individuate nei modelli 94 C.G. - inventario - e 96 C.G. - giornale di entrata e uscita - elaborati e tenuti dagli uffici metrici provinciali alla data di adozione del presente decreto.

Art.4

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per ciascun ufficio metrico provinciale sono state considerate le somme destinate al loro funzionamento negli anni 1995, 1996 e 1997, nonché per l’anno 1997 le entrate costituite dalle seguenti voci:

a) somme che gli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi versano all’Erario per il pagamento dei diritti di saggio e marchio, previsti dalla legge 31 gennaio 1968, n. 46;

b) somme che i fabbricanti metrici versano all’Erario per l’ammissione di modello alla verifica prima;

c) somme che gli utenti ed i fabbricanti metrici versano all’Erario per la richiesta di verifica a domicilio;

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le suddette entrate vanno a compensazione delle risorse da trasferire.

3. Le risorse finanziarie da trasferire sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse camere di commercio entro il 31 gennaio di ciascun anno sulla base della allegata tabella B.

4. Ai fini dell’attribuzione alle camere di commercio delle risorse finanziarie necessarie all’espletamento da parte delle stesse delle funzioni esercitate dagli Uffici metrici provinciali, gli stanziamenti di competenza dei capitoli pertinenti dello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 1999 sono ridotti per l’importo complessivo corrispondente ai dodicesimi di lire 14.436.186.483, calcolati in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. In applicazione di detto criterio, le risorse da trasferire alle camere di commercio per l’anno medesimo sono valutati, al netto delle entrate di cui al comma 1, in pari dodicesimi di lire 10.448.624.911.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art.5

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si provvede nei limiti e nel rispetto degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Le funzioni e le risorse dell’Ufficio metrico provinciale di Aosta sono attribuite alla regione Valle d’Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato, 23 dicembre 1946, n. 532, che all’articolo 11, ha statuito, nella circoscrizione della Valle d’Aosta l'assunzione da parte della regione dei compiti della Camera di commercio.

Art.6

1. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, le Camere di commercio subentrano alle stesse condizioni del Ministero dell’industria nella titolarità dei contratti locativi degli immobili adibiti ad uso degli Uffici metrici provinciali, tranne nei casi in cui le Camere stesse abbiano dichiarato di disporre di strutture proprie ovvero in loro possesso.

2. Nei casi in cui gli Uffici metrici provinciali risiedano in locali di proprietà dello Stato, la permanenza degli stessi in tali sedi continua alle stesse condizioni fino alla scadenza del provvedimento di concessione in vigore alla data di adozione del presente decreto.

Art.7

1. Al fine di evitare interruzioni delle attività istituzionali, il personale trasferito continua ad utilizzare i punzoni in dotazione e ad utilizzare la tessera di riconoscimento di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, rilasciata ai sensi della normativa vigente fino a quando le camere di commercio non hanno provveduto, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, alla sostituzione dei punzoni e delle tessere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI