Schema di decreto legislativo recante
"Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
per la parte relativa alla SACE"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO in particolare l'articolo 11, comma 3, della citata legge 59 del 1997, il quale stabilisce che disposizioni correttive ed integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …………;

VISTO il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……………..;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, della funzione pubblica e gli affari regionali;

 

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1

1. I commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Il Presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Vice Presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere effettuate anche in deroga all'articolo 7, lettere b) e c), della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e successive modificazioni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attività di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da sette membri, dei quali due nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto Nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del Vice Presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del Presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun membro effettivo."

Art. 2

1. I commi 1 e 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è determinato in via provvisoria, sulla base del patrimonio netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Entro la data fissata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel predetto decreto il consiglio di amministrazione propone allo stesso Ministro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, attestando che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Sulla base della predetta proposta, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica modifica, con proprio decreto, la consistenza del fondo di dotazione iniziale determinato in via provvisoria. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1-bis. Dalla data di soppressione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, è soppresso il fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730 e successive modificazioni, con contestuale estinzione dei rapporti di credito e debito tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Le disponibilità finanziarie giacenti alla data di soppressione del fondo rotativo nel conto 23634 presso la Tesoreria centrale dello Stato sono imputate al fondo di dotazione iniziale dell'Istituto.

2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'articolo 8, comma 1."

Art. 3

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 è sostituito dal seguente:

"1. Dalla data del pagamento, l'Istituto è surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale è stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, l'Istituto è altresì costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate."

Art. 4

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 è inserito il seguente:

"2-bis. Per il 1999 le somme recuperate riferite ai crediti di cui al precedente comma 2, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati, affluiscono ad apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro. Per le esigenze dell'Istituto SACE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare il prelevamento da tale conto delle somme necessarie ai fini dell'ulteriore accreditamento al conto corrente intestato all'Istituto SACE, anch'esso acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato."

Art. 5

1. Il comma 3 del'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 è sostituito dal seguente:

"2. La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppressa a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli organi dell'Istituto svolgono tutte le attività e gli adempimenti connessi alla soppressione della Sezione."