Appunto sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica"

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare in data 15 gennaio 1999 lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica".

Lo schema di decreto - assegnato alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa in data 25 marzo 1999 - aggiunge un comma all'articolo 160 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il comma così inserito novella l'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che disciplina il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Con riferimento alla legittimità costituzionale del provvedimento si rileva quanto segue.

La legge delega 15 marzo 1997, n. 59, riconosce - all'articolo 1, comma 3, lettera l) - di esclusiva competenza statale le materie dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il decreto legislativo n. 112 del 1998, al titolo V, trasferendo alle regioni ed agli enti locali le funzioni amministrative in materia di polizia amministrativa regionale e locale, ribadisce che sono conservate allo Stato le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, senza innovare la relativa disciplina vigente. L'articolo 160, comma 2, del decreto 112 precisa infatti che l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.

Lo schema di decreto in questione disciplina una materia che esula dal trasferimento di funzioni amministrative alle regioni previsto dalla legge n. 59 del 1997. Desta pertanto perplessità l'utilizzo di un decreto attuativo della medesima legge n. 59 per modificare una normativa che ha ad oggetto una materia che è e rimane di esclusiva competenza statale.

13 aprile 1999