SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE "FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE FIERISTICO"

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, l'articolo 41;

IN ATTESA dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto all'individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio di tutte le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 41;

RITENUTO opportuno procedere immediatamente per le funzioni concernenti gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari di cui al comma 2, lettera b) dello stesso articolo 41, l'esercizio delle quali non comporta alcun trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali o organizzative;

SENTITI il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata con la Conferenza Stato-cittą ed autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

SENTITA l'Unione italiana delle camere di commercio;

CONSULTATE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

DECRETA

A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le funzioni amministrative gią esercitate dallo Stato concernenti gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono esercitate dalle regioni competenti, d'intesa con i comuni interessati.