DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI CORRETTIVE IN MATERIA DI TERMINI
PER IL VERSAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87, quinto comma, della Costituzione,

Visto l'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione degli adempimenti dei contributi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visti i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56, e 28 dicembre 1998, n. 490, con i quali, tra l'altro, sono state dettate disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o più decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole "0,50" sono sostituite dalle seguenti: "0,40";
  2. all'articolo 12, comma 5:
  1. nel primo periodo, le parole "0,50" sono sostituite dalle seguenti: "0,40;
  2. nel secondo periodo, le parole da "in sede di prima applicazione" fino a "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni";
  3. è aggiunto, infine, il seguente periodo: "A partire dal 1° gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b), e dal presente comma è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all'andamento dei tassi di mercato.".

Art. 2

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.