Schema di decreto legislativo concernente la

"Trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in società per Azioni"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTI gli articoli 11, comma 1, lett. b, e 14, comma 1, lett. b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art.1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTO il regio decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito dalla legge 22 settembre 1920, n. 1365, istitutivo di un Ente per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese;

VISTO il regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195 che approva il regolamento generale per il funzionamento dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese;

VISTA la legge 28 maggio 1942 recante estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

VISTO l'art. 10 del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96;

VISTO l'art. 1, comma 83, della legge 22 dicembre 1995, n. 549 di riorganizzazione del settore degli enti acquedottistici comportante la trasformazione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese in società per azioni, allo scopo di favorire il riassetto funzionale e organizzativo per il miglioramento dell'efficienza gestionale;

VISTA la legge 18 novembre 1998, n. 398 recante "Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - EAAP";

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, bilancio e della programmazione economica, del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Trasformazione in S.p.a.)

1. L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di seguito "ente", è trasformato in società per azioni con la denominazione di "Acquedotto Pugliese S.p.a.", di seguito "società". La trasformazione ha effetto dalla data della prima assemblea, nella quale è approvato lo statuto e sono nominati i componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso. Alla convocazione dell'assemblea, da tenersi non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previste dalle vigenti norme di legge.

3. La società subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente era titolare e si avvale di tutti i beni pubblici già in godimento allo stesso.

4. Nel corso del primo esercizio del suo mandato l'organo di amministrazione della società presenta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un piano per la ristrutturazione e il risanamento dell'Acquedotto Pugliese S.p.a.

 

Art. 2

(Oggetto sociale)

1. Sono affidate alla società, fino al 31 dicembre 2018, le finalità già attribuite all'ente dalla normativa riguardante l'ente stesso. La società provvede, altresì, alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

2. Alle opere necessarie per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 continua a trovare applicazione il primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di espropriazione.

 

Art. 3

(Capitale sociale)

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il capitale sociale iniziale risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998.

2. Le azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Entro tre mesi dalla costituzione della società, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale.

4. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le azioni sono inalienabili prima della determinazione definitiva del capitale sociale.

 

Art. 4

(Costituzione di società per azioni)

1. La società può costituire società per azioni, anche di natura mista con la partecipazione delle regioni o degli enti locali interessati cui conferire rami d'azienda che gestiscono reti di distribuzione, impianti di depurazione e reti di fognatura di interesse locale.

2. La società provvede comunque alla separazione delle contabilità relative ai diversi rami d'azienda indicati.

 

Art. 5

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

2. Al personale dell'ente previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'art. 12, comma 1, lett. s) e 14 comma 1, lett. b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 34 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. Dalla data di trasformazione di cui all'art. 1 ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.