SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL  "RIORDINO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DI PROMOZIONEE ISTITUZIONE DELLA SOCIETA' 'SVILUPPO ITALIA'"

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera b), e l'articolo 14;

VISTE le deliberazioni della Camera e del Senato con cui è stato approvato il DPEF per il triennio 1999-2001;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ……… su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto legislativo

 

Articolo 1

1. E' istituita una società per azioni con sede in Roma, denominata Sviluppo Italia.

2. La società di cui al comma 1 esercita funzioni in materia di promozione di attività produttive e attrazione degli investimenti, di promozione di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, di sviluppo della domanda di innovazione, di sviluppo dei sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, di supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria e la progettualità dello sviluppo, secondo le disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per le aree del Sud e meno favorite.

3. Alla società di cui al comma 1 sono conferite le partecipazioni azionarie nelle società SPI, ITAINVEST, IG-Società per l'imprenditoria giovanile, nonché di INSUD, RIBS, ENISUD e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da società da questo controllate.

4. La società di cui al comma 1 provvede al riordino e alla razionalizzazione delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, al fine di assicurare la riorganizzazione unitaria delle attività, nel rispetto delle specificità di settore, la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per le politiche agricole.

5. La società di cui al comma 1 assicura comunque la separazione dell'attività del gruppo in servizi allo sviluppo e in servizi finanziari, mediante la costituzione di due società operative da essa controllate, riordinando e razionalizzando le attività delle società partecipate in modo da realizzare l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni e il collegamento fra le diverse attività.

6. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Articolo 2

1. Ai fini della costituzione della società Sviluppo Italia, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per le politiche agricole, una o più direttive con le quali sono determinati i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della costituzione del capitale degli organi sociali, le iniziative e gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche interessate e delle società da esse controllate, le procedure per l'attribuzione e la gestione delle risorse finanziarie.

2. Al capitale sociale iniziale della società Sviluppo Italia si provvede con le disponibilità del Fondo di cui all'art.1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva determina i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale iniziale in relazione ai compiti affidati alla società. Alle successive sottoscrizioni di capitale possono partecipare anche le regioni e gli enti locali.

3. I rapporti fra le amministrazioni statali, regionali e locali interessate e la società Sviluppo Italia sono disciplinate con apposite convenzioni. Il contenuto minimo delle convenzioni, ivi compresa la previsione di poteri di verifica e di vigilanza sull'attività svolta in base alla convenzione stessa, è determinato con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri interessati.

4. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati, secondo le direttive del Presidente del Consiglio, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con gli altri ministri interessati.

 

Articolo 3

1. Le operazioni di riordino delle società e delle attività conferite ai sensi dell'articolo 1 si concludono entro il 31 marzo 1999, assicurando comunque, anche nel periodo transitorio, l'operatività, la continuità e la qualità degli interventi e delle attività.