SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

"INDIVIDUAZIONE, IN VIA GENERALE, DELLE RISORSE DA TRASFERIRE ALLE REGIONI

NONCHE' DI MODALITA' E PROCEDURE DI TRASFERIMENTO"

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per i1 conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti 1ocali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la Semplificazione amministrativa;

VISTO i1 decreto 1egislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO, in particolare, 1’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo che prevede, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n.59, 1’adozione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di individuare, in via generale, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, anche le modalità e le procedure di trasferimento;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all’articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997 nella seduta del ………………….;

ACQUISITO il parere espresso dalla Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del ………………….;

SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica e per gli affari regionali e i1 Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

DECRETA

Articolo 1

(Trasferimento del personale)

l. Il contingente del 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio alla data del 30 giugno 1997 presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro (ex uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione) - Settore politiche del lavoro, nonché in sevizio presso le sezioni circoscrizionali per 1’impiego ed il collocamento in agricoltura e presso 1’Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - sede di Roma e sedi decentrate, pari a 6.176 unità, è ripartito tra le regioni, ai sensi e per gli effetti dell’art.7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle variazioni intervenute a seguito delle cessazioni dal servizio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, e nell’ambito delle funzioni e dei compiti conferiti e delle qualifiche o aree di appartenenza.

2. Il personale da assumere presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1, in esito al concorso per assistenti sociali bandito nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - del 7 settembre 1990, n.71, e quello comandato dal Ministero dei beni culturali, previa intesa tra le amministrazioni interessate, ha facoltà di presentare domanda per il trasferimento alle regioni, nell’ambito della percentuale di cui al citato comma l.

3. La percentuale di trasferimento di cui al comma 1 può variare, nella misura non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.

 

Articolo 2

(Permanenza nei ruoli del Ministero)

l. Il restante 30 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio alla data del 30 giugno 1997 presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro (ex uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione) - Settore politiche del lavoro, nonché in servizio presso le Sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura e presso l’Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - sede di Roma e sedi decentrate, pari a 2.642 unità, permane nei ruoli del Ministero in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo Stato e alle qualifiche o aree di appartenenza.

2. Al predetto contingente si accede su domanda dei soggetti interessati da presentare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. La percentuale di cui al comma 1 può variare, nella misura non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.

 

Articolo 3

(Graduatoria regionale)

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all’articolo 2 del presente decreto, qualora le richieste risultino superiori o inferiori al contingente come determinato ai sensi del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di parità e pari opportunità uomo-donna, non discriminazione e tutela dei diritti delle persone handicappate, predispone una graduatoria regionale sulla base dei criteri di priorità, rilevabili anche d'ufficio, di cui agli allegati l e 2 del presente decreto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale e che recepiscono i criteri per la formazione delle graduatorie fissati dagli Accordi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali nazionali, stipulati il 12 febbraio 1998 per il personale inquadrato in livelli e il 19 maggio 1998 per il personale dell’area dirigenziale. A quest’ultimo si applicano i medesimi criteri professionali individuati per il personale inquadrato in livelli, di cui ai citati allegati, con esclusione dei punti 1 e 2, in quanto non compatibili.

 

Articolo 4

(Mobilità)

l. Il personale che, a seguito della ripartizione di cui all’articolo 1, risulti in esubero rispetto alle dotazioni organiche di talune regioni, è mantenuto in servizio nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con le regioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. II personale trasferito ai sensi dell’articolo 1 che, entro tre anni dalla data del trasferimento, risulti in esubero rispetto alle dotazioni organiche delle regioni, può chiedere di essere riammesso in servizio nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove sussistano carenze di organico relative alle qualifiche o aree cui appartiene il personale interessato.

 

Articolo 5

(Agenzie per l’impiego)

l. II personale in servizio presso le Agenzie per l’impiego, assunto con contratto di diritto privato, pari a 484 unità alla data del 30 giugno 1997, è interamente trasferito alle regioni, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro. Detto personale è così suddiviso:

VENETO 28
LOMBARDIA 44
PIEMONTE 35
LIGURIA 36
EMILIA ROMAGNA 35
TOSCANA 35
LAZIO 43
UMBRIA 23
MARCHE 28
ABRUZZO 26
MOLISE 18
BASILICATA 26
CAMPANIA 43
PUGLIA 28
CALABRIA 36

 

Articolo 6

(Tabella di equiparazione)

1. La tabella di equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in servizio presso le regioni ed enti locali é la seguente:

COMPARTO STATO

COMPARTO ENTI LOCALI

Qualifica e livelli

Qualifica e livelli

dirigente

dirigente

ruolo esaurimento, IX - VIII

VIII

VII

VII

VI

VI

V

V

IV

IV

III

III

II

II

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

 

Articolo 7

(Inserimento nei ruoli)

l. Ai sensi della normativa vigente, ferma restando l’applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui è collocato il personale trasferito, al personale stesso è garantito il trattamento economico fisso e continuativo in godimento (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione o di posizione).

2. Le voci retributive di cui al comma 1, o altre similari, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle regioni - autonomie locali vigente al momento del trasferimento, sono corrisposte per gli importi eventualmente superiori a quelli già goduti.

3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire sono determinate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui. all'art. 8, con riferimento alle singole posizioni retributive misurate all’atto del trasferimento.

 

Articolo 8

(Individuazione delle risorse strumentali e finanziarie)

1. Tenuto conto delle effettive unità di personale trasferito, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con i decreti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 469 del 1997, individua le risorse strumentali, i contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all art. 10 del presente decreto, nonché le risorse finanziarie relative all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti; determina i criteri di riparto delle risorse finanziarie sulla base di quanto stabilito dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 469 del 1997 e dispone il conseguente trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali di cui sopra alle singole regioni.

2. Con i decreti di cui al comma 1, tenuto conto delle variazioni intervenute sui contingenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi tra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua le risorse finanziarie connesse alle suddette cessazioni e dispone la loro ripartizione fra Stato e regioni secondo le medesime percentuali fissate negli articoli 2 e l.

 

Articolo 9

(Successione nei contratti)

l. Ai contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all’articolo 10, subentrano le regioni, previo consenso delle parti contraenti, fino alla scadenza dei contratti stessi. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali esistenti alla data di effettivo trasferimento, nonché il contenzioso in essere alla predetta data.

 

Articolo 10

(Sistema informativo del lavoro)

l. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n.469 del 1997, le risorse hardware, software e le infrastrutture di rete in dotazione alle agenzie per l’impiego, alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura sono trasferite alle regioni. Sono portati a compimento i corsi di formazione all’utilizzo dei prodotti di automazione di ufficio in atto alla data del trasferimento anche nei confronti del personale trasferito.

2. Fermo restando che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita i diritti esclusivi sul software applicativo di sua proprietà o comunque acquisito nell’ambito del sistema informativo lavoro, alle regioni viene concesso il diritto di utilizzazione dello stesso. Le attività di manutenzione adeguativa, migliorativa ed evolutiva del software applicativo sono realizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con oneri a carico del proprio bilancio, secondo le direttive dell’organo tecnico di cui all’articolo 11, comma 8, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997. Le regioni e gli enti locali possono provvedere autonomamente allo sviluppo di parti del sistema, nel quadro degli indirizzi generali definiti dal citato organo tecnico.

3. In attesa della realizzazione della rete unitaria della pubblica amministrazione, il sistema informativo lavoro si avvale dei servizi della rete integrata INPS/INAIL/Ministero delle Finanze, restando a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i costi relativi ai canoni di abbonamento e di accesso dei nodi alla rete suddetta. Sono a carico delle regioni tutti gli oneri dovuti per circuiti di collegamento ai nodi della rete delle strutture e degli uffici periferici.

4. A seguito del trasferimento delle dotazioni hardware, software e delle infrastrutture di rete, sono attribuite alle regioni le attività di manutenzione e di conduzione degli impianti, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 469 del 1997.

 

Articolo 11

(Disposizioni transitorie)

1. Con i decreti di cui all articolo 8 del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la decorrenza dell’esercizio, da parte delle regioni, delle funzioni conferite ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.

2. Con separato provvedimento, sono ridefinite le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

ALLEGATO 1

CRITERI DI PRIORITA’

1. PARTECIPAZIONE, CON ESITO POSITIVO, AI CORSI PER ISPETTORI DEL LAVORO

                      PUNTI 15

2. PARTECIPAZIONE, CON ESITO POSITIVO, AI CORSI PER ADDETTI AI NUCLEI SPECIALI DI VIGILANZA

                     PUNTI 15

3. ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE, NELL’ULTIMO QUINQUENNIO, FINO AL 30 GIUGNO 1997

 

PUNTI 15

4. ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLE VERTENZE INDIVIDUALI E PLURIME, NELL’ULTMO QUINQUENNIO, FINO AL 30 GIUGNO 1997

 

PUNTI 15

5. ATTIVITA’ NEL SIL (Sistema informativo lavoro) - DA ALMENO 5 MESI (anche se non in possesso dello specifico profilo) E PRESSO I CED

 

PUNTI 15

6. SVOLGMENTO EFFETTIVO DI ISPEZIONI ALLE SOCIETA’ COOPERATIVE, NELL’ULTIMO QUINQUENNIO; FINO AL 30 GIUGNO 1997.

 

PUNTI 15

7. MAGGIORE ANZIANITA’ DI SERVIZIO…………………….

i relativi punteggi sono riportati nell’allegato 2.

8. MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA ..….

9. ETA’ ANAGRAFICA …………………………………………..

10. PERSONALE CHE HA INOLTRATO DOMANDA DI TRASFERIMENTO IN ALTRE REGIONI

PUNTI 3

 

 

ALLEGATO 2

SISTEMA DI PUNTEGGI RELATIVO AI CRITERI DI CUI AI PUNTI 7), 8), 9) DELL’ALLEGATO 1

CRITERIO DELLA MAGGIORE ANZIANITA’ DI SERVIZIO
  • Dipendente con anzianità di servizio superiore o uguale a 20 anni
  • Dipendente con anzianità di servizio inferiore a 20 anni

ivi considerato il periodo non di ruolo

PUNTEGGIO

 

3

3 meno il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza tra 20 e il numero degli anni di anzianità di servizio

CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA                                

Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali

Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali

Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali

Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali

Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali

Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali

PUNTEGGIO

 

4

3

2,5

2

1,5

0

CRITERIO DELL'ETA' ANAGRAFICA

Dipendente con età inferiore a 25 anni

Dipendente con età superiore o uguale ai 25 anni e inferiore o uguale a 35 anni

Dipendente con età superiore ai 35 anni e inferiore ai 50 anni

Dipendente con età superiore o uguale ai 50 anni e inferiore o uguale ai 60 anni

                                                                      Dipendente con età superiore ai 60 anni

PUNTEGGIO

0

1 più il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza tra l’età del dipendente e l’età di 25 anni

3

2 meno il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza tra l’età di 60 anni e l’età del dipendente

0

 

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