DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE AI DECRETI LEGISLATIVI
18 NOVEMBRE 1997, N.426; 8 GENNAIO 1998, N.3;
29 GENNAIO 1998, NN. 19 E 20; 23 APRILE 1998, N.134

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA, la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", ed in particolare gli articoli 12, comma 1, lettera a), n), e q), e comma 3, nonché l'articolo 14;

VISTO il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, recante "Trasformazione dell'ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella fondazione Scuola nazionale di cinema";

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo";

VISTO il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante "Trasformazione dell'ente autonomo La Biennale di Venezia nella persona giuridica privata Società di cultura La Biennale di Venezia";

VISTO il decreto 1egislativo 23 gennaio 1998, n. 20, recante "Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico";

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, recante "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate";

RILEVATO, in particolare, che l'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 59 del 1997 prevede che "disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate nel rispetto degli stessi principi. e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore";

CONSIDERATO che appare necessario apportare disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi citati, al fine di meglio definire la struttura degli enti trasformati e consentire una più razionale definizione delle competenze e delle procedure dei residui organi collegiali operanti presso il Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…………;

ACQUISITO il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del………….;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo

 

Art. 1

(Modifiche al D. lgs. 18 novembre 1997 n.426)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 novembre 1997 n. 426,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è così sostituita:

"b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), la Scuola nazionale di cinema presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attività, con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato al cinema, è assegnato, sentita la Commissione consultiva per il cinema, con decreto dell’Autorità di governo competente in materia di spettacolo, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni".

2. In sede di prima applicazione, il programma dell'attività di cui all’articolo 9, comma 1 bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, è presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art.2

(Modifiche al D. lgs. 29 gennaio 1998 n. 19)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.19, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Società di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'articolo 13, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.

1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1-bis, è assegnato, sentite le competenti Commissioni consultive, con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione, per l'assegnazione del contributo, la Società di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell’anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalità nei settori di attività indicati al comma 1-bis.

1-quater. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Società di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 3 per cento di tale fondo, è assegnato, sentita la Commissione consultiva per il cinema, con decreto dell’Autorità di governo competente in materia di spettacolo, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.".

 

Art. 3

(Modifiche al D. lgs. 29 gennaio 1998 n. 20)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998 n.20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, nell'ambito delle somme del Fondo unico dello spettacolo destinate al teatro di prosa";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"l-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo è assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma 1, lettera b), sentita la Commissione consultiva per il teatro, con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni".

2. In sede di prima applicazione, il programma dell'attività di cui all'articolo 8 comma 1 bis, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, è presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 4

(Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi)

1. All'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n.1213, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "d) sulla ammissione o revoca dei benefici, ai sensi dell'articolo 5".

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Commissione è integrata, per i fini di cui all'articolo 5, da un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici dei film di lungometraggio e da un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici".

2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1965 n. 1213, è sostituito dal seguente:

"L'attestato di qualità è rilasciato, per ogni semestre, ad un numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18, annualmente stabilito con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo";

b) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato nei casi in cui vi sia preventiva indicazione della Commissione consultiva per il cinema, in sede di espressione di parere favorevole alla concessione di benefici ovvero quando vi sia motivata richiesta del Corpo del Dipartimento dello spettacolo. Qualora i benefici siano stati già concessi, l'accertamento della mancanza dei requisiti ne comporta la decadenza";

c) nel primo comma dell'articolo 11, le parole "in ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "in ciascun semestre";

d) all'articolo 18, primo comma, le parole "sentito il parere di una delle Commissioni di cui all'articolo 46 se a lungometraggio e della Commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio" sono sostituite dalla seguenti: "sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 48"; al terzo comma, le parole "Commissione di cui all'articolo 49", sono sostituite dalle parole "Commissione di cui all'articolo 48";

e) il terzo comma dell'articolo 25. è sostituito dal seguente:

"L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità pubblicitarie, che devono assumere con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, è affidato, ove richiesto dal Capo del Dipartimento dello spettacolo, alla Commissione di cui all'articolo 48";

f) l'articolo 46, da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, è abrogato.

 

Art. 5

(Commissione consultiva per il cinema)

1. La Commissione consultiva per il cinema, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n.650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di cinema. In particolare, essa esprime parere:

a) in ordine al riconoscimento della qualifica di "film di interesse culturale nazionale", ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965 nr. 1213;

b) in ordine al riconoscimento dei premi per le sceneggiature, nonché alla selezione dei progetti di opere filmiche, di cui all’articolo 28 della legge 4 novembre 1965 n. 1213;

c) in ordine alla erogazione del fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965 n. 1213, nei casi previsti dalla legge.

2. Alla legge 4 novembre 1965 n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 4, le parole "su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del Capo del Dipartimento dello spettacolo";

b) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"13. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, e successive modificazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalità. italiana.";

c) all'articolo 19, quarto comma, le parole "sentito il parere della sottocommissione istituita nell'articolo della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3", sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimenti del Capo del Dipartimento dello spettacolo";

d) al terzo comma dell'articolo 28, le parole "sentita la Commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I premi sono concessi su conforme parere della Commissione consultiva per il cinema"; all'ottavo comma del medesimo articolo 28 le parole "su proposta della Commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse;

e) il nono comma dell'articolo 28 è sostituito dal seguente: "La Commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in numero definito ogni tre anni con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo e comunque non inferiore a 15, con particolare riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da diplomati da non più di due anni dalla Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenze entro un anno dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento emanato dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo sono fissati i criteri, i requisiti e le modalità per la concessione dei benefici di cui al presente comma";

f) nel comma 1 dell'articolo 44, le parole "sentita la Commissione centrale per la cinematografia", sono sostituite dalle seguenti "sentita la Commissione consultiva per il cinema";

g) nel primo comma, lettera c), dell'articolo 45, le parole: "delle iniziative promozionali, culturali e informative", sono soppresse.

 

Art. 6

(Commissione per il credito cinematografico)

1. La Commissione per il credito cinematografico, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, ha funzioni consultive in ordine:

a) alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti di opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;

b) alla definizione della misura del contributo in conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari dalle imprese operanti nel settore della cinematografia.

2. L'articolo 19, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

"La quota di partecipazione del coproduttore non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.".

 

Art. 7

(Modifiche al D. lgs. 23 aprile 1998 n. 134)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono aggiunti i seguenti:

"l bis. L'identificazione degli enti di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede.

1 ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 2, possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione del decreto di identificazione.".

2. L'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è così sostituito:

"Art. 4. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, è istituito un fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e dei soggetti operanti nel settore del teatro di prosa e della danza, che ricevono contributi statali da almeno cinque anni. La disponibilità del Fondo è costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Con regolamento emanato dall’Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sono disposti i criteri, le modalità ed i requisiti per l’accesso al fondo di cui al comma 1.".

 

Art. 8

(Commissione consultiva per il teatro)

l. La Commissione consultiva per la prosa, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, modifica la propria denominazione in "Commissione consultiva per il teatro". Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di teatro. In particolare, essa esprime parere:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate del Fondo unito per lo spettacolo;

b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico", alla "Società di cultura la Biennale di Venezia", relativamente al settore teatro, ed alla Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico".

 

Art.9

(Commissione consultiva per la musica)

l. La Commissione consultiva per la musica, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800;

b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attività.

 

Art.10

(Commissione consultiva per la danza)

l. La Commissione consultiva per la danza, di cui all'articolo 1, comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nel campo della danza;

b) unitamente alla Commissione consultiva per la musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 9.

2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività di danza, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo Fondo, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 20 aprile 1985, n. 163.

 

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle Commissioni di cui all'articolo 1, commi 59 e 60 del decreto legge 23 ottobre 1996 nr. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, e della Commissione di cui all'articolo 48 della legge 4 novembre 1965 n. 1213. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo può, con proprio decreto, disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 9, del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994 n. 153.

2. Al fine del migliore coordinamento delle iniziative e per favorire la ricerca e l'approfondimento dei temi e delle problematiche in materia di spettacolo, l'Autorità di governo competente può conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a cinque, presso il Settore legislativo del Dipartimento dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 5, della legge 30 aprile 1985, n.163.

3. La concessione di mutui a valere sui fondi statali, alle imprese che operano nei settori della cinematografia, è riferita esclusivamente ai film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni , dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri casi previsti dalla legge, sono erogati contributi in conto interessi, sui mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sono definite la misura e le modalità di erogazione dei contributi.

 

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

la legge 4 aprile 1940, n. 406, recante "Classificazione delle sale cinematografiche";

- il D.lgs. 3 maggio 1948, n. 534, recante "Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto;

- la legge 14 febbraio 1963, n. 76, recante "Modifiche alle norme concernenti provvidenze a favore della cinematografia";

- la legge 11 agosto 1964, n. 649, recante "Norme concernenti le provvidenze in favore della cinematografia";

- gli articoli 3; 10; 11, undicesimo comma; 13, commi dal primo al quinto; 20; 22; 27, commi dall'ottavo al quattordicesimo; 28, commi quarto, quinto e sesto; 42; 45, comma 1, lettera da f) a o), t), z); 54; della legge 4 novembre 1965, nr. 1213;

la legge 30 novembre 1973, n. 818, recante "Disposizioni per la nomina dei componenti delle Commissioni e dei Comitati operanti nel settore dello spettacolo";

la legge 23 luglio 1980, n. 379, recante "Integrazione alle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali";

- la legge 29 dicembre 1988, n. 555;

- gli articoli 16, comma 2, 17, comma 5 e 26, comma 3, del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.