Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 15 dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18 dicembre 1997, n. 472

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 3, commi 133, l34, 138, da 143 a 149, 151, 186, 187 e 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti deleghe al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia, rispettivamente, revisione organica e completamente della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e di disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 15 dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti norme, rispettivamente, in materia di modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e di disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

VISTO i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56, 10 aprile 1998, n. 137, e 5 giugno 1998, n. 203, con i quali, tra l'altro, sono state dettate, rispettivamente, disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi n. 237, n. 241, n. 446 e n. 472 del 1997;

VISTO l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno più decreti legislativi;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del………..

Acquisito il parere della. Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del………..

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
Il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
Modifiche alla disciplina in materia di soppressione dei servizi autonomi di cassa

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2'37, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, riguardante la soppressione degli uffici di cassa degli uffici finanziari:

1) al comma 1, le parole: "e dal Dipartimento del territorio" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: "dai suddetti uffici" sono sostituite dalle seguenti: "dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio";

b) nell'articolo 2, comma 1, lettera 1), concernente la definizione di entrate, dopo le parole: "di cui all'articolo 1" sono aggiunte le seguenti: comma 2.";

c) nell'articolo 3, comma 1, concernente la determinazione delle entrate, le parole "dall'ufficio finanziario competente" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ufficio dell'ente creditore";

d) nell'articolo 4, comma. 1, riguardante i soggetti incaricati della riscossione, le parole "l'ufficio finanziario competente" sono state sostituite dalle seguenti "l'ufficio dell'ente creditore";

e) nell'articolo 6, concernente la riscossione di particolari entrate, il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, è effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento.

3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste 'ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 4.

3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della, programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.".

f) nell'articolo 7, comma 2, concernente la riscossione coattiva, le parole: "amministrate dà enti diversi da quelli" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle";

g) all'articolo 10, riguardante i pagamento effettuati con i fondi della riscossione:

1) comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale.;

2) nel comma 4, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, dopo le parole: "su apposito modello" sono inserite le seguenti: ", approvato con il decreto di cui al comma 5,";

3) il comma 5, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono stabilite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attività svolte tramite gli uffici postali e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi per le attività svolte dai medesimi uffici.

h) dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente: "Art. 16-bis - Validità degli atti compiuti - 1. Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1° gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonché per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali è stato già eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, -n. 602.".

Articolo 2
Modifiche alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, comma 2, lettera a), riguardante il versamento unitario e la compensazione di imposte e contributi, le parole: ", primo comma, " sono soppresse; nella medesima lettera, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;";

b) nell'articolo 18, comma 3, concernente i termini per il versamento, dopo la parola "annuali" sono aggiunte le seguenti: "nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre";

c) nell'articolo 20, comma 1, riguardante i versamenti rateali delle somme dovute per imposte e contributi, dopo le parole: "dall'INPS" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto,";

d) nell'articolo 25, comma 4, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, è soppresso il terzo periodo, concernente le caratteristiche della garanzia relativa ai rimborsi dei crediti vantati a seguito della compensazione.

Articolo 3
Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la prestazione di garanzie per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza presentazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;

b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;

c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:

1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;

2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.".

Articolo 4
Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

  1. Nell'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le agevolazioni di carattere territoriale e per particolari so<>-etti, al comma 3, la parola: "spese" è sostituita dalla seguente: "retribuzioni".

Articolo 5
Notifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente il termine entro il quale le associazioni già costituite adeguano i propri statuti, le parole: "Entro sei mesi" sono sostituite dalla eseguenti: "Entro nove mesi".

Articolo 6
Modifiche alla disciplina in materia di sanzioni amministrative tributarie

Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 199ì, n. 472, recante disposizioni relative al ravvedimento del contribuente in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 Giugno 1998, n. 20ì, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.".