Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo n. 461, del 1997, concernente il riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e diversi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al
Governo ad emanare uno o più decreti per il riordino del trattamento tributario dei
redditi di capitale e dei redditi diversi, nonché delle gestioni individuali di patrimoni
e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle
ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i
redditi medesimi;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
VISTO l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che,
entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo
stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo
articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno più
decreti legislativi;
VISTO l'articolo 3, commi 161 e 162, lettera h), della stessa legge n. 662 del 1996,
recanti delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia,
rispettivamente, di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di
cessione e conferimento di aziende, e di fusione, scissione e permuta di partecipazioni,
nonché di abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa;
VISTI i decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 21 novembre 1997, n. 435,
concernenti, rispettivamente, il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle
operazioni di cessione e conferimento di aziende, e di fusione, scissione e permuta di
partecipazioni, e l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
30 aprile 1998;
ACQUISITO il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3,
comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
;
SULLA PROPOSTA del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e diversi
Articolo 1
Coordinamento della disciplina dei fondi comuni esteri con quella dei fondi comuni
italiani
- Nel comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante disposizioni
per la determinazione dei redditi di capitale, come sostituito dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: ", soggetti
ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione" sono soppresse.
- Nel comma 1, secondo periodo, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
recante disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero, come modificato dall'articolo 8, comma
5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la parola: "sulla" è
sostituita dalle parole: "su quelli compresi nella"; nello stesso articolo,
commi da 1 a 6, la parola: "proventi", ovunque ricorra, è sostituita dalle
parole: "redditi di capitale".
Articolo 2
Applicazione dell'imposta sostitutiva per i non residenti
- Nell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze o altri
redditi diversi, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti non
residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari anche in
mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a
tale regime con effetto dalla prima operazione successiva.".
Articolo 3
Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari
- Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale
degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e
privati, sono apportate le seguenti modificazioni:
- nel comma 1 dell'articolo 1, come sostituito dall'articolo 12, comma 3), lettera a), del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: ", nonché delle
obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al momento dell'emissione,
esclusivamente in mercati regolamentati esteri" sono soppresse;
- nell'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni
del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli
depositati dalle banche centrali, aderenti al Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, presso la Banca d'Italia e presso i soggetti che svolgono
l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui alla parte III, titolo
II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 57, recante testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52.".
- Nell'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante modificazioni
alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di
capitale, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: "13-bis. I titoli emessi da enti
e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano.".
Articolo 4
Modifiche al regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta
sostitutiva sulle plusvalenze
- All'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il regime
transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze e gli altri redditi diversi, sono apportate le seguenti modificazioni:
- nel comma 7, le parole: "entro il 30 novembre 1998 con le modalità stabilite con
decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998";
- dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. In deroga al comma 7, qualora il
valore delle partecipazioni di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 81, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sia determinato ai sensi delle lettere b) e c) del
precedente comma 6, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto legge 28
gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è
applicata dagli intermediari indicati nell'articolo 6, su opzione del possessore da
esercitarsi entro il termine del 30 settembre 1998. Gli intermediari prelevano l'imposta
sostitutiva dovuta dal possessore all'atto dell'esercizio dell'opzione e ne effettuano il
versamento entro il mese successivo al concessionario della riscossione competente in
ragione del loro domicilio fiscale. Non sussistono in tal caso gli obblighi di
comunicazione previsti dall'articolo 10.";
- nel comma 9, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Se la
società o l'ente nel quale è posseduta la partecipazione non è residente nel territorio
dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono
indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore.";
- nel comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per i rapporti in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari
diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostituiva è applicata dagli intermediari di cui
all'articolo 6 anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di
rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre
1998, con effetto dal 1° luglio 1998.".
Articolo 5
Modifiche al regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi di
investimento collettivo
- All'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il regime
transitorio per le gestioni individuali e gli organismi di investimento collettivo, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- nei commi 2 e 3, sono soppresse le parole: "nonché dalle gestioni di cui
all'articolo 7";
- dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per i titoli, certificati,
strumenti finanziari, valute e rapporti inclusi nelle gestioni di cui all'articolo 7, le
ritenute e le imposte sostitutive di cui ai precedenti commi si applicano sugli interessi
e altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e
devono essere versate entro il 15 ottobre 1998. Il soggetto gestore può effettuare, anche
in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari per il versamento delle
imposte salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro
il 30 settembre 1998.";
- il comma 7 è sostituito dal seguente "7. Per gli incarichi di gestione già
perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sostitutiva di
cui all'articolo 7 si applica anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del
contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da trasmettere al
soggetto gestore entro il 30 settembre 1998, con effetto dalla data della comunicazione
stessa.";
- nel comma 8, le parole "anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione
prevista" sono soppresse.
Articolo 6
Modifiche alla tassa sui contratti di borsa
- Nell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, recante
modificazioni alla disciplina tributaria dei contratti di borsa, dopo la lettera e), è
aggiunta la seguente: "e-bis) i contratti aventi a oggetto titoli non ammessi a
quotazione sui mercati regolamentati, conclusi nell'ambito di operazioni previste
dall'articolo 18, comma 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea.".
Articolo 7
Norme di coordinamento
- Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- nell'articolo 4, comma 8, secondo periodo, recante disposizioni per la
determinazione di talune plusvalenze, le parole: "ma non riscossi;" sono
sostituite dalle seguenti: "ma non riscossi,";
- nell'articolo 6, comma 6, primo periodo, concernente l'opzione per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, la parola:
"avenuto" è sostituita dalla seguente: "avvenuto";
- nell'articolo 7, comma 7, secondo periodo, concernente l'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, le parole: "per le
quali sia stata" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali sia stata";
nel medesimo periodo, le parole: "del comma 7" sono sostituite dalle
seguenti: "del comma 6";
- all'articolo 14, concernente il regime transitorio per le ritenute sui redditi di
capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi:
1) nel comma 4, dopo le parole: "si applicano alle" sono
inserite le seguenti: plusvalenze,";
2) nel comma 5, le parole: "del 1996" sono sostituite dalle
seguenti: "del 1986";
3) nel comma 12, primo periodo, dopo le parole: "comma 1"
sono inserite le seguenti: ", lettera a),"; nel medesimo comma, secondo
periodo, le parole: "degli altri commi del predetto articolo 11" sono sostituite
dalle seguenti: "delle altre lettere del predetto comma 1 dell'articolo 11";
- all'articolo 15, concernente il regime transitorio per le gestioni individuali e gli
organismi di investimento collettivo:
1) nel comma 1, le parole: "nonché per quelli inclusi nei
patrimoni soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 7 la ritenuta di cui al comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "la ritenuta del 12,50 per cento di cui al
comma 3";
2) nel comma 4, le parole: "entro il 30 settembre 1998" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 ottobre 1998";
3) nel comma 5, le parole "dei commi 1, 2, e 4" sono
sostituite dalle seguenti "dei commi da 1 a 4";
4) nel comma 6, primo periodo, le parole: "n. 83" sono
sostituite dalle seguenti: "n. 84";
- Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 42, recante disposizioni per la
determinazione dei redditi di capitali, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "od affidati in
gestione, qualora" sono sostituite dalle seguenti: "od affidati in gestione.
Qualora";
- nel terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, concernente le
plusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, come
sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "La percentuale" sono inserite le
seguenti: "di diritti di voto e".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 26, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461:
1) nel comma 1, ultimo periodo, le parole: "dell'anticipato
rimborso." sono sostituite dalle seguenti: "dell'anticipato rimborso";
2) nel comma 2, primo periodo, le parole: "dai depositi" sono
sostituite dalle seguenti: "di depositi";
3) nel comma 4, quarto periodo, le parole "a società in
nome collettivo." sono sostituite dalle seguenti: "a società in nome
collettivo,";
- nella lettera f) del comma 3 dell'articolo 37-bis, recante disposizioni antielusive,
introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, le
parole "i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis) e
c-ter) del testo unico delle imposte sui redditi" sono sostituite dalle seguenti:
"i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies)
del testo unico delle imposte sui redditi".
- Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, concernente il riordino delle imposte sui
redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione,
scissione e permuta di partecipazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- nell'articolo 3, comma 3, relativo ai conferimenti di aziende o di partecipazioni di
controllo o di collegamento, le parole: "è disciplinata dal decreto-legge 28 gennaio
1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n.102" sono
sostituite dalle seguenti: "è disciplinata dagli articoli 81 e 82 del predetto testo
unico";
- nell'articolo 6, comma 2, lettera a), concernente il regime dei disavanzi derivanti da
operazioni di fusione o scissione di società, dopo le parole: "concernente le
modalità di applicazione della imposta sostitutiva," sono inserite le
seguenti: "nonché ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461";
- Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale
degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e
privati, sono apportate le seguenti modificazioni:
- nell'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: "di cui all'art. 1" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
- nell'articolo 3, comma 3, le parole: "lettere d), e), f) e g)" sono sostituite
dalle seguenti: "lettere d) ed e)";
- nell'articolo 4, comma 2, le parole: "di cui all'art. 1" sono sostituite dalle
seguenti: "ivi indicati";
- negli articoli 3, comma 6, 5, commi 1e 2, e 6, comma 1, le parole "di cui all'art.
1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2,
comma 1".