Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 461, del 1997, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e diversi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
VISTO l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno più decreti legislativi;
VISTO l'articolo 3, commi 161 e 162, lettera h), della stessa legge n. 662 del 1996, recanti delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia, rispettivamente, di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, e di fusione, scissione e permuta di partecipazioni, nonché di abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa;
VISTI i decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 21 novembre 1997, n. 435, concernenti, rispettivamente, il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, e di fusione, scissione e permuta di partecipazioni, e l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998;
ACQUISITO il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ………;
SULLA PROPOSTA del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e diversi

Articolo 1
Coordinamento della disciplina dei fondi comuni esteri con quella dei fondi comuni italiani

  1. Nel comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante disposizioni per la determinazione dei redditi di capitale, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: ", soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione" sono soppresse.
  2. Nel comma 1, secondo periodo, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, come modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la parola: "sulla" è sostituita dalle parole: "su quelli compresi nella"; nello stesso articolo, commi da 1 a 6, la parola: "proventi", ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: "redditi di capitale".

Articolo 2
Applicazione dell'imposta sostitutiva per i non residenti

  1. Nell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze o altri redditi diversi, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva.".

Articolo 3
Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari

  1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. nel comma 1 dell'articolo 1, come sostituito dall'articolo 12, comma 3), lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: ", nonché delle obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al momento dell'emissione, esclusivamente in mercati regolamentati esteri" sono soppresse;
  2. nell'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali, aderenti al Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, presso la Banca d'Italia e presso i soggetti che svolgono l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui alla parte III, titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 57, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".
  1. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante modificazioni alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: "13-bis. I titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano.".

Articolo 4
Modifiche al regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. nel comma 7, le parole: "entro il 30 novembre 1998 con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998";
  2. dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle partecipazioni di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinato ai sensi delle lettere b) e c) del precedente comma 6, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è applicata dagli intermediari indicati nell'articolo 6, su opzione del possessore da esercitarsi entro il termine del 30 settembre 1998. Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore all'atto dell'esercizio dell'opzione e ne effettuano il versamento entro il mese successivo al concessionario della riscossione competente in ragione del loro domicilio fiscale. Non sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 10.";
  3. nel comma 9, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Se la società o l'ente nel quale è posseduta la partecipazione non è residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore.";
  4. nel comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostituiva è applicata dagli intermediari di cui all'articolo 6 anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto dal 1° luglio 1998.".

Articolo 5
Modifiche al regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi di investimento collettivo

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi di investimento collettivo, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. nei commi 2 e 3, sono soppresse le parole: "nonché dalle gestioni di cui all'articolo 7";
  2. dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per i titoli, certificati, strumenti finanziari, valute e rapporti inclusi nelle gestioni di cui all'articolo 7, le ritenute e le imposte sostitutive di cui ai precedenti commi si applicano sugli interessi e altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e devono essere versate entro il 15 ottobre 1998. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il 30 settembre 1998.";
  3. il comma 7 è sostituito dal seguente "7. Per gli incarichi di gestione già perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 si applica anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da trasmettere al soggetto gestore entro il 30 settembre 1998, con effetto dalla data della comunicazione stessa.";
  4. nel comma 8, le parole "anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione prevista" sono soppresse.

Articolo 6
Modifiche alla tassa sui contratti di borsa

  1. Nell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, recante modificazioni alla disciplina tributaria dei contratti di borsa, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) i contratti aventi a oggetto titoli non ammessi a quotazione sui mercati regolamentati, conclusi nell'ambito di operazioni previste dall'articolo 18, comma 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.".

Articolo 7
Norme di coordinamento

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. nell'articolo 4, comma 8, secondo periodo, recante disposizioni per la determinazione di talune plusvalenze, le parole: "ma non riscossi;" sono sostituite dalle seguenti: "ma non riscossi,";
  2. nell'articolo 6, comma 6, primo periodo, concernente l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, la parola: "avenuto" è sostituita dalla seguente: "avvenuto";
  3. nell'articolo 7, comma 7, secondo periodo, concernente l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, le parole: "per le quali sia stata" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali sia stata"; nel medesimo periodo, le parole: "del comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 6";
  4. all'articolo 14, concernente il regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi:

1) nel comma 4, dopo le parole: "si applicano alle" sono inserite le seguenti: plusvalenze,";

2) nel comma 5, le parole: "del 1996" sono sostituite dalle seguenti: "del 1986";

3) nel comma 12, primo periodo, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: ", lettera a),"; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: "degli altri commi del predetto articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "delle altre lettere del predetto comma 1 dell'articolo 11";

  1. all'articolo 15, concernente il regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi di investimento collettivo:

1) nel comma 1, le parole: "nonché per quelli inclusi nei patrimoni soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 7 la ritenuta di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 3";

2) nel comma 4, le parole: "entro il 30 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 ottobre 1998";

3) nel comma 5, le parole "dei commi 1, 2, e 4" sono sostituite dalle seguenti "dei commi da 1 a 4";

4) nel comma 6, primo periodo, le parole: "n. 83" sono sostituite dalle seguenti: "n. 84";

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 42, recante disposizioni per la determinazione dei redditi di capitali, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "od affidati in gestione, qualora" sono sostituite dalle seguenti: "od affidati in gestione. Qualora";
  2. nel terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, concernente le plusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "La percentuale" sono inserite le seguenti: "di diritti di voto e".

3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 26, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:

1) nel comma 1, ultimo periodo, le parole: "dell'anticipato rimborso." sono sostituite dalle seguenti: "dell'anticipato rimborso";

2) nel comma 2, primo periodo, le parole: "dai depositi" sono sostituite dalle seguenti: "di depositi";

3) nel comma 4, quarto periodo, le parole "a società in nome collettivo." sono sostituite dalle seguenti: "a società in nome collettivo,";

  1. nella lettera f) del comma 3 dell'articolo 37-bis, recante disposizioni antielusive, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, le parole "i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle imposte sui redditi" sono sostituite dalle seguenti: "i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi".
  1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, concernente il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  1. nell'articolo 3, comma 3, relativo ai conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento, le parole: "è disciplinata dal decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n.102" sono sostituite dalle seguenti: "è disciplinata dagli articoli 81 e 82 del predetto testo unico";
  2. nell'articolo 6, comma 2, lettera a), concernente il regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società, dopo le parole: "concernente le modalità di applicazione della imposta sostitutiva," sono inserite le seguenti: "nonché ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";
  1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. nell'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: "di cui all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
  2. nell'articolo 3, comma 3, le parole: "lettere d), e), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed e)";
  3. nell'articolo 4, comma 2, le parole: "di cui all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "ivi indicati";
  4. negli articoli 3, comma 6, 5, commi 1e 2, e 6, comma 1, le parole "di cui all'art. 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1".