Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, in materia di sanzioni amministrative tributarie

Articolo 1

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, riguardante le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi, nel comma 1, dopo le parole "dichiarazione annuale" sono inserite le seguenti: o periodica"

b) nell'articolo 6, riguardante violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il dieci ed il quindici per cento dell'imponibile non documentato o non registrato";

2) nel comma 2, la parole "cinque" è sostituita dalla seguente: "due";

c) nell'articolo 9, riguardante, le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato, motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecento mila a lire quattro milioni."

d) nell'articolo 11, riguardante altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1, lettera a), dopo le parole "di ogni comunicazione" sono inserite le seguenti: "prescritta dalla legge tributaria, ovvero";

e) nell'articolo 16, recante abrogazione di norme, al comma 1, lettera a), le parole "73-bis, commi secondo, quarto e quinto" sono sostituite dalle seguenti: "73-bis, commi quarto e quinto".

Articolo 2

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 , riguardante la colpevolezza, è sostituito dal seguente: (Colpevolezza).1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Nel casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12 , non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni , salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3 , e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato. e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la microscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

4. E' dolosa la violazione attuata. con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.";

b) nell'articolo 6, riguardante cause di non punibilità, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano colpose le violazioni conseguenti a rilevazioni o valutazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio secondo corretti principi contabili e corretti criteri di stima ed ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997n.358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento."

c) nell'articolo 7, riguardante i criteri di determinazione della sanzione, al comma 3 le parole "dell'articolo 13, dell'articolo 16 o in dipendenza di accertamento con adesione" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all’accertamento";

d) nell'articolo 11, riguardante i responsabili per la sanzione amministrativa, dopo le parole nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazioni sono obbligati" è inserita la seguente: "solidalmente";

e) l'articolo 12, riguardante concorso di violazioni e violazioni continuate, è sostituito dal seguente: "(Concorso di violazioni e continuazione).1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi erariali, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

4. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo.

5. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a

quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

7. Nei casi di accertamento con adesione non si applicano le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica nelle ipotesi di progressione. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in applicazione della progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni";

f) nell'articolo 16, riguardante il procedimento di irrogazione delle sanzioni:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni".

2) al comma 3 le parole "di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo";

g) nell'articolo 17, riguardante l'irrogazione immediata della sanzione:

1) al comma 2 le parole "del quarto della sanzione irrogata "sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo";

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso non si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.";

h) nell'articolo 19, riguardante l'esecuzione delle sanzioni, nel comma 1 dopo le parole commissioni tributarie" sono inserite le seguenti: "anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata ";

i) nell'articolo 20, riguardante decadenza e prescrizione, al comma 1 le parole "nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione";

l) negli articoli 13, 16, 20, 22, 23 e 25, ove ricorrenti, le parole "soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "soggetti obbligati in solido".

m) all'articolo 25, riguardante disposizioni transitorie, al comma 3, dopo le parole "i procedimenti in corso" sono aggiunte le seguenti: "salvo i casi in cui le sanzioni siano state già iscritte a ruolo

Articolo 3

1. Nell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativo a disposizioni in materia di conciliazione giudiziale, il comma 6 è sostituito dal seguente: "In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.".

2. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativo alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, nel comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.".

Articolo 4

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, riguardante sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili, al comma 1 le parole "26 ottobre 1973" sono sostituite dalle seguenti: "26 ottobre 1972";

b) nell'articolo 10, riguardante sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi, al comma 2, secondo periodo le parole "nell'articolo 314" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 318";

c) nell'articolo 12, riguardante sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, al comma 1 è soppressa la lettera b);

d) l'articolo 15, riguardante sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è sostituito dal seguente: "(Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) 1. L'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n.549 concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è sostituito dal seguente: "31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione."-,

e) nell'articolo 17, riguardante sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli, al comma 2 le parole " la sanzione prevista nei punti 9 e 10 " sono sostituite dalle parole " la sanzione prevista nel punto 9"; e le parole " il punto 11 della stessa tabella è abrogato" sono sostituite dalle parole " i punti 10 e 11 della stessa tabella sono abrogati";

2. Nell'articolo 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi interni, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con un minimo di lire centomila.";

b) nel comma 2 le parole " articolo 63, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 73, comma 3-bis";

c) nel comma 3, dopo le parole "commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ", primo periodo,".

3. Nell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come ulteriormente modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, riguardante sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, al comma 4 le parole "commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".

Articolo 5

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso più sfavorevole al contribuente.