SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: "NORME PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA"

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTI gli articoli 11, comma 1, lettera d) e 18, comma 1, lettera a), d), e) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il riordino e razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonché gli organismi operanti nel settore stesso, l'individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca; la previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati sulle attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica; il riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi; nonché la programmazione e il coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 che istituisce il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1998;

ACQUISITO il parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………………;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro della Funzione Pubblica;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Programmazione)

1. Il Governo, nel Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.

2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, agenzie ed enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.

3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.

4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, operano in coerenza con le finalità del PNR, assicurando l'attuazione delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza e provvedendo al monitoraggio e alla valutazione dell'attività degli enti da esse vigilati o finanziati. I piani e i programmi delle pubbliche amministrazioni e dei predetti enti sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro 30 giorni dalla data di adozione o di approvazione.

5. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attività di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle università, sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

Art. 2

(Competenze del CIPE)

1. Il CIPE esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:

a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1;

b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR;

c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione;

d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48, gli stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è coordinato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita Commissione permanente per la ricerca, di seguito denominata Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. La Commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con l'apporto delle amministrazioni dello Stato partecipanti.

3. Il MURST provvede ad assicurare, nell'ambito della potestà regolamentare di organizzazione, l'apposito supporto tecnico necessario al lavoro istruttorio della Commissione.

 

Art. 3

(Comitato di esperti per la politica della ricerca)

1. Il Governo si avvale di un Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto da non più di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato.

2. Le indennità spettanti ai membri del Comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del Comitato o al Comitato nella sua collegialità compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.

4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, può corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonché può chiedere collaborazione per specifiche attività. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri e valutazioni su programmi e attività di ricerca di propria competenza.

5. Il CEPR si avvale del supporto tecnico di cui all'articolo 2, comma 3.

 

Art. 4

(Assemblea della Scienza e della Tecnologia)

1. L'Assemblea della Scienza e della Tecnologia (AST), articola in Consigli scientifici nazionali (CSN), è organo rappresentativo della comunità scientifica, delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, con funzioni di cui al comma 3.

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati il numero dei componenti, la durata del loro mandato, la composizione e il procedimento di formazione dell'Assemblea, per designazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali ovvero per elezione, diretta o indiretta, della componente universitaria e degli enti di ricerca, l'elettorato attivo e passivo, le aree tematiche di riferimento e il numero dei Consigli scientifici nazionali. L'Assemblea elegge il Presidente e l'ufficio di presidenza ed approva norme interne di organizzazione e di funzionamento. E' esclusa l'attribuzione all'Assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni l'Assemblea, articolata nei diversi Consigli scientifici nazionali, è costituita e insediata con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. L'Assemblea e i suoi Consigli:

a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche in materia di ricerca, nonché circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale;

b) svolgono attività di consulenza per conto del CIPE e delle amministrazioni pubbliche.

 

Art. 5

(Comitato di Valutazione della Ricerca)

1. E' istituito, presso il MURST, il Comitato di Valutazione della Ricerca (CVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. Il Comitato opera secondo autonome determinazioni con il compito di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attività di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti e ne è determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente.

3. Il Comitato, d'intesa con le amministrazioni dello Stato, collabora con strutture interne alle medesime per lo svolgimento di attività di valutazione di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse realizzati o coordinati. Al Comitato possono ricorrere anche altre pubbliche amministrazioni.

4. Le indennità spettanti ai membri del Comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Il Comitato predispone rapporti periodici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE.

6. Il Comitato si avvale del supporto di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto e opera anche attraverso accordi o convenzioni con altri organismi o enti con competenze nel settore della valutazione. Il Comitato può ricorrere, per specifici adempimenti strumentali, a società od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi.

 

Art. 6

(Ambito di applicazione e norme sugli enti di ricerca)

1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in conformità ai criteri direttivi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, o da specifiche disposizioni di legge, per enti di ricerca ai sensi del presente decreto si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto si applicano anche agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica per la montagna, all'ASI, nonché, limitatamente all'attività di ricerca da esso svolta, all'ENEA, ferme restando le competenze del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282.

2. La nomina dei Presidenti degli enti di ricerca di cui al presente decreto è disposta con D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. I presidenti degli enti di ricerca possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.

3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli enti di cui al comma 1, la relativa competenza è trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici.

4. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22 e 24 della predetta legge. I dati di cui al presente comma non costituiscono documento amministrativi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli dal 22 al 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I predetti dati possono essere successivamente trattati per le sole finalità in base alle quali sono comunicati o diffusi.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera r), del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 novembre 1997, e di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i relativi obblighi di contribuzione sono assolti nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 26, terzo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 7

(Competenze del MURST, norme transitorie e finali)

1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al CNR, di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1997, n. 951, all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge 30 maggio 1988,n . 186 e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'OGS, di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ai sensi della predetta disposizione ed affluiscono ad apposito Fondo per gli enti di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo Fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'INFM, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le risorse da destinare al Fondo sono determinate ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche istituendo appositi capitoli.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito, a partire dal 1° gennaio 1999, tra gli enti finanziati dal MURST, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di durata triennale, aggiornabili annualmente, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è soppresso.

4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalle seguenti "b) valorizza la ricerca nelle università e negli enti di ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica; b-bis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca nazionale; b-ter) approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca, con annesso finanziamento a carico dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di previsione ovvero, fino al 1° gennaio 2002, a carico di leggi pluriennali, verifica il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti ivi indicati, con esclusione di ogni altro atto di controllo o di approvazione di determinazioni degli enti, i quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilanci consuntivi;

b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le parole "sentito il CNST" sono soppresse;

c) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente "d) presenta al Parlamento ogni tre anni il rapporto sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale";

d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 le parole "sentito il CNST" sono soppresse;

e) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente "g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche e esercita altresì, nell'ambito di attività di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonché di previsione tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie";

f) il comma 3 dell'articolo 2 è soppresso;

g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'articolo 3 le parole "sentito il CNST" sono soppresse;

h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da "il quale" fino a "richiesta" sono soppresse;

i) l'articolo 11 è soppresso.

5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo parere" fino a "n. 59" sono soppresse.

6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST.

7. Fino alla data di insediamento dell'AST, l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte in cui sono previste osservazioni e proposte dell'Assemblea preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale può essere ripartito, con delibera del CIPE, per cofinanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica.