Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettera a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 3 commi 19, 66,134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti deleghe al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia, rispettivamente, di redditi di lavoro dipendente, di imposta sul valore aggiunto, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;
VISTI i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 2 settembre 1997, n. 313 e n. 314, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 466, recanti norme in materia, rispettivamente, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di semplificazione degli adempimento dei contribuenti, di imposta sul valore aggiunto, di redditi di lavoro dipendente, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;
VISTO l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3 della legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....................;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo comma 13 della citata legge n. 662 del 1996;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.......................;
Su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, quinto comma, l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 25, primo comma, le parole da "entro l'anno nella cui dichiarazione" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla. detrazione della relativa imposta.";

c) all'articolo 34, comma 4, le parole, "ovvero da atto assoggettato ad imposta detraibile nei modi ordinari" sono soppresse;

d) nell'articolo 74, primo comma, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, non si applicano per i beni acquistati o importati anteriormente al 1° gennaio 1998, dalle società ed enti di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 4 del citato decreto n. 633 del 1972.

Articolo. 2
Modifiche alla normativa in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997,.n. 241. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le scelte effettuate in occasione della presentazione delle stesse. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 12, primo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del secondo comma del medesimo articolo 12, l'obbligo di trasmettere le dichiarazioni in via telematica decorre dall'anno 1999.";

b) nell'articolo 17, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvolgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633";

c) nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 25, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle seguenti: "dal mese di maggio 1998".

2. Nella lettera b) del primo. comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dall’articolo 11, comma. 4, lettera c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "entro il 15 marzo- di ciascun anno". sono aggiunte le seguenti: "ovvero 'entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.".

3. Resta comunque ferma la disposizione di cui all'articolo 3 comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 3
Modifiche alla normativa sul riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese

1. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, dopo le parole: "domiciliati in Paesi", sono inserite le seguenti: "diversi da quelli".

Articolo 4
Modifiche alla normativa in materia di redditi da lavoro dipendente

1. All'articolo 48, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente. della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo le parole: "e le indennità sostitutive", sono aggiunte le seguenti: "corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".

Articolo. 5
Modifiche alla disciplina in materia di soppressione dei servizi autonomi di cassa

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "è effettuato", è inserita la parola: "anche";

b) nell'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: "per il concessionario"; nel medesimo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese di giustizia possono essere pagate dal concessionario o dall'ufficio postale.";

2) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, il competente ufficio giudiziario trasmette al concessionario o all'ufficio postale un modello contenente l'indicazione dei dati necessari per effettuare il pagamento. Il modello è sottoscritto dal funzionano dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. Quando il pagamento è effettuato dal concessionario, questi trattiene le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni richiamate al comma 1. Le somme indebitamente pagate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo.";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5 Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono determinate le modalità necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziari e per le attività svolte tramite gli uffici postali.";

5) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.

Articolo 6
Modifiche alla disciplina in materia di imposta regionale sulle attività produttive

1. Nell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "contestualmente all'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'approvazione".

Articolo 7
Norma finale

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.