Schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Articolo 1
Trasformazione

1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967 n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

 

Articolo 2
Statuto e stima del patrimonio

1. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto compatibili.

2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal suo insediamento, ed è approvato, entro. trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ove lo statuto non venga adottato nel termine di cui al comma 2, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro i successivi sessanta giorni.

4. Lo statuto è modificato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione.

5. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione, ove non si sia a ciò già provveduto, chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

6. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a partire dal 1 gennaio 1999.

Articolo 3
Organi

1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il consiglio di amministrazione delle medesime è composto dal presidente, che è il presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996, e da quattro membri, così individuati:

a) un componente, designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo

b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;

c) due componenti, designati dal Sindaco del comune nel cui territorio la Fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367.

3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative alla pianta organica ed allo status giuridico ed economico del personale dipendente della fondazione sono soggette all'approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta, provvede alla nomina del sovrintendente.

Articolo 4
Disposizioni transitorie e finali

1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto devono in ogni caso conseguire la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ed entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.

2. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le fondazioni non presentano partecipazione di privati, ovvero la medesima è inferiore al 12 per cento dei finanziamento per la gestione dell'attività della fondazione, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale la condizione predetta si realizza.

3. Alla costituzione del primo consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione, restano in carica il consiglio di amministrazione ed il sovrintendente precedenti. Qualora nel termine predetto non si sia provveduto alla costituzione, l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione della fondazione fino alla costituzione del consiglio di amministrazione.

4. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), decadono all'atto della approvazione delle modifiche allo statuto adottate in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione.

5. Le disposizioni del titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono abrogate.