Schema di decreto legislativo concernente "riordinamento dell'agenzia per i servizi sanitari regionali"

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO in particolare il combinato disposto degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi diretti ad individuare le procedure e gli strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra i diversi livelli di Governo e di amministrazione;
VISTO in decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle provincie e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
VISTI in particolare gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono rispettivamente l’intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della sanità di nomina del direttore dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, e l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata per quanto attiene agli indirizzi per l’attività dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali;
RITENUTA la necessità di procedere al completamento del riordino dell'Agenzia medesima quale strumento di raccordo che favorisca la leale collaborazione tra i diversi livelli di Governo del settore sanitario;
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, unificata con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
SENTITA la Commissione parlamentare prevista dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Compiti e attribuzioni

1. Sino all’adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e sino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, all’Agenzia per i servizi sanitari regionali istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, spettano, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente, anche le seguenti funzioni:

a) esprimere parere obbligatorio sui provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, in base alle norme attuative dell’articolo 1, comma 1, lettera u) della legge 23 ottobre 1992, n. 421; il parere è reso entro venti giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento;

b) assicurare il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il servizio sanitario nazionale, nonché dell’attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Il Ministero della sanità, le regioni e le provincie autonome, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere forniscono all’Agenzia, anche su richiesta, documenti e informazioni in loro possesso per l’esercizio delle funzioni della medesima Agenzia.

Art. 2
Organi

1. Sono organi dell’Agenzia il direttore, il Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei Conti. Tutti gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all’amministrazione. Il rapporto di lavoro con il direttore è disciplinato con contratto di diritto privato e non è immediatamente rinnovabile; alla scadenza del triennio la nomina può essere rinnovata per una sola volta, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia motivata con riferimento all’eccellenza dei risultati raggiunti.

3. Il Direttore esercita tutti i poteri di gestione dell’Agenzia, salvo quelli attribuiti ad altri organi della medesima.

 

4. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità; due di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, unificati con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei alla pubblica amministrazione e possono essere confermati, con le stesse modalità, una sola volta.

5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, che assume la rappresentanza dell’Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Art. 3
Norme Finali

1. Alla nomina dei componenti degli organi dell’Agenzia di cui all’articolo 2 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sino all'emanazione del nuovo regolamento secondo la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1994, n. 233, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.