Schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'ente pubblico"Istituto Nazionale per il Dramma Antico"

Articolo 1
Trasformazione

1. L'Istituto nazionale per il dramma antico, già ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975 n. 70, e di seguito denominato "l'Istituto", è trasformato in fondazione ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione, e conserva la sede legale in Roma. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Articolo 2
Statuto

1. L'Istituto è dotato di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 1, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

Articolo 3
Finalità

1. L"Istituto ha le seguenti finalità:

a) coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l'attività teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonché altre attività culturali ed artistiche ad esso relative, con particolare riguardo alla definizione di attività teatrali in Siracusa, ove conserva sede operativa, e nei teatri antichi della Sicilia;

b) promuovere, anche in coordinamento con le università, lo studio dei testi teatrali della classicità greca e latina.

2. L'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

3. L'Istituto può, previa autorizzazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, partecipare a società di capitali, e può altresì svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, l'Istituto è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 4
Organi

1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività dell'Istituto.

3. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente è nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Articolo 5
Consiglio di amministrazione

 

l. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, ed è composto:

a) dal presidente, indicato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

b) da due consiglieri, rispettivamente designati uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno dal Ministro dei beni culturali e ambientali;

c) da un consigliere, designato dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) da un consigliere, designato dalla Regione Siciliana;

e) da un consigliere, designato dal comune di Siracusa.

 

2. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo teatrale, e con comprovate capacità organizzative. Sui componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti e, nell'adozione degli atti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;

b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;

c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;

d) nomina i componenti del comitato scientifico, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

e) assegna gli stanziamenti per le attività istituzionali, sulla base di programmi deliberati dal comitato scientifico;

f) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennità spettante agli altri componenti del consiglio di amministrazione, ai componenti del Comitato scientifico di cui alla lettera b) dell'articolo 6, ed ai componenti del Collegio dei revisori, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi.

4. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Istituto e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.

Articolo 6
Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da:

a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;

b) quattro esperti, scelti dal consiglio di amministrazione, due dei quali tra docenti universitari di letteratura latina e greca, e gli altri due tra personalità di particolare competenza nel campo teatrale.

2. Il comitato scientifico delibera, sulla base degli stanziamenti stabiliti dal consiglio di amministrazione, in ordine alle attività culturali della fondazione, definendo i programmi di attività, con particolare riguardo alle rappresentazioni.

Articolo 7
Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale di ruolo in servizio alla medesima data, costituisce accantonamento rivalutabile con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile. Ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale può optare per la permanenza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ed è pertanto collocato in mobilità. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Articolo 8
Disponibilità finanziarie e gestione

1. L'Istituto provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2;

b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento dello spettacolo;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;

d) eventuali proventi di gestione;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. L'Istituto, a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della trasformazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

Articolo 9
Vigilanza e amministrazione straordinaria

1. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo è titolare del potere di vigilanza sulla gestione dell'Istituto. Può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'Istituto;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;

c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;

d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.

Articolo 10
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietario, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.

2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, l'Istituto può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

3. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente dell'Istituto chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

4. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

Articolo 11
Norme transitorie

1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione restano in carica gli organi nella composizione vigente alla medesima data.

2. I contratti d'opera professionale, la cui esecuzione è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono risolti di diritto.