Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del l° ottobre 1997;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni Parlamentari ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
ACQUISITO il parere della Conferenza permanente Stato-regioni unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Conferimento di funzioni

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto.

3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:

a) vigilanza in materia di lavoro e dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;

c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

d) conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11;

e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.

Art. 2
Funzioni e compiti conferiti

1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

a) collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo;

b) collocamento obbligatorio;

c) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

d) autorizzazione all'espletamento di attività lavorativa all'estero;

e) collocamento dei lavoratori a domicilio;

f) collocamento dei lavoratori domestici;

g) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella Pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

h) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:

a) promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

b) incentivazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

c) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti;

d) promozione di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti nelle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) predisposizione ed attuazione di iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

f) tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

g) lavori socialmente utili;

h) compilazione della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.

3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate.

4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti.

Art. 3
Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.

2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere.

Capo II
Servizi regionali per l'impiego

Art. 4
Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego

1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione finalizzata alla realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1 alle province, alle città capoluogo delle aree metropolitane e agli enti locali, delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto;

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) costituzione di un organismo istituzionale permanente avente la finalità di realizzare l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con funzioni di indirizzo rispetto all'attività svolta dalla struttura di cui alla lettera d), composto dai rappresentanti istituzionali della regione, delle province, delle città capoluogo delle aree metropolitane e degli enti locali titolari delle funzioni e compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), nonché da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

d) presenza di un ente pubblico regionale dotato di autonomia adeguata alla gestione delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, attuando il raccordo con la programmazione della formazione professionale, in coerenza con le linee di indirizzo espresse dall'organismo di cui alla lettera c), e nel rispetto delle attribuzioni della commissione di cui alla lettera b); tale ente garantisce il collegamento con il sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto;

e) erogazione da parte degli enti locali dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti al sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego"; la distribuzione territoriale di tali centri è stabilita dall'organismo di cui al comma 1, lettera c), sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche.

2. Per l'erogazione di servizi specialistici relativi alle funzioni e ai compiti conferiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, è disciplinato il ricorso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 59 del 1997, da parte dell'ente pubblico regionale di cui al comma 1 lettera d), d'intesa con l'ente titolare dei centri per 1’impiego di cui al comma 1, lettera e), ai centri stessi ovvero, se necessario, a qualificate strutture collegate funzionalmente con tali centri.

3. La regione può attribuire all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

Art. 5
Commissione regionale per l'impiego

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, la commissione regionale per l'impiego è soppressa. Le relative funzioni e competenze sono trasferite all'organo competente, secondo i principi del conferimento di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 6
Soppressione di organi collegiali

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite all'organo monocratico competente:

a) commissione provinciale per l'impiego;

b) commissione circoscrizionale per l'impiego;

e) commissione regionale per il lavoro a domicilio;

d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;

e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;

f) commissione provinciale per il lavoro domestico;

g) commissione provinciale per la manodopera agricola;

h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola.

2. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, istituisce un’unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concessione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni già di competenza dei soppressi organi collegiali ai sensi del comma 1 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri:

a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;

b) presidenza della commissione all'organo monocratico competente;

c) inserimento del consigliere di parità;

d) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.

Capo III
Trasferimento risorse alle regioni e soppressione uffici

Art. 7
Personale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire; la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonché del personale in servizio alla medesima data presso le Agenzie per l'impiego è disposta secondo i seguenti criteri:

a) trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le Agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;

b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro e presso le Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento;

2. La percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dall’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

3 .Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate su base regionale e possono subire un'oscillazione non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.

4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o inferiori alla percentuale di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 , una graduatoria regionale, rispettando i criteri di priorità stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, si provvede ad individuare i beni e le risorse di cui al comma 1 da trasferire in considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4, nonché a stabilire le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso gli enti locali, garantendo comunque il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale trasferito può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

Art. 8
Soppressione uffici periferici

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

Art. 9
Regioni a statuto speciale

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

Capo IV
Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro - Sistema informativo lavoro

Art. 10
Attività di mediazione

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative.

2. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative, da organizzazioni o enti non commerciali, con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire.

3. L'autorizzazione è rilasciata, entro e non oltre tre mesi dalla richiesta, per un periodo di tre anni e può essere successivamente rinnovata a tempo indeterminato.

4. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro quindici giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, può comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo.

5. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a:

a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;

b) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attività;

c) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.

6. I soggetti di cui al comma 2 devono:

a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative alla gestione del personale almeno biennale;

b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1959, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attività di mediazione è vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.

8. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

9. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.

10. Il soggetto che svolge l'attività di mediazione indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa. Inoltre, entro cinque giorni, comunica al competente ufficio per territorio i contratti stipulati con la sua mediazione.

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalità:

a) di controllo sul corretto esercizio dell'attività;

b) di revoca dell'autorizzazione in caso di non corretto andamento dell'attività svolta;

c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 5;

d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.

12. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

13. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le attività oggetto dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono essere esercitate a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11
Sistema informativo lavoro

1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 30 dicembre 1996, n. 675.

2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.

3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 11, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione.

4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro e destinati al capitolo 1106 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, lo schema di convenzione è sottoposto al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali.

8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.

9. La composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; le relative spese di funzionamento sono imputate al capitolo 1106 del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.