Decreto legislativo concernente l'applicazione di un’aliquota ridotta sul reddito di impresa

Articolo 1
Aliquota ridotta dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche delle società di capitali e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 87 comma 1. lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, con esclusione delle banche e delle imprese di assicurazione, è assoggettato all’imposta sul reddito delle persone giuridiche con l’aliquota del 19 per cento, per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. La presente disposizione non si applica nei casi previsti dall'articolo 125 del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il capitale investito esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio: senza tenere conto dell'utile dell'esercizio stesso; la variazione in aumento del predetto capitale è determinata dalla differenza positiva tra gli incrementi che derivano dai conferimenti in denaro e dagli accantonamenti a riserva di utili e i decrementi che derivano dalla riduzione con attribuzione ai soci o partecipanti del capitale o del fondo di dotazione ovvero dalla distribuzione di riserve. In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, gli incrementi derivanti dai conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento e quelli derivanti dall’accantonamento a riserve di utili a partire dall’inizio dell’esercizio in cui tali riserve si sono formate. I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.

4. La variazione in aumento di cui al comma 2 non ha effetto fino a concorrenza del maggior valore delle partecipazioni in società direttamente o indirettamente controllate o che controllano l’impresa ovvero che sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l’impresa, rispetto al valore delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 30 settembre 1996, ancorché al termine di tale esercizio detti soggetti non sono controllati o controllanti, aumentate queste ultime del valore delle partecipazioni ricevute in conferimento. L’incremento delle partecipazioni si computa separatamente per ciascun soggetto partecipato secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, tenendo conto del costo fiscalmente riconosciuto dalle partecipazioni del patrimonio netto dei soggetti partecipati nonché delle variazioni in aumento determinate, ai sensi del comma 1, da detti soggetti. La residua variazione in aumento non ha altresì effetto fino a concorrenza;

a) degli incrementi dei crediti da finanziamento verso i predetti soggetti controllati o controllanti rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 30 settembre 1996, tenendo conto, nei limiti stabiliti dal citato decreto del Ministro delle finanze, delle variazioni in aumento determinate ai sensi del comma 1, dai soggetti, indicati nel primo periodo del presente comma, partecipati dai beneficiari del finanziamento:

b) del corrispettivo per l’acquisizione di una o più aziende già appartenenti ai predetti soggetti;

c) degli incrementi delle consistenze dei titoli diversi dalle partecipazioni e degli altri valori

mobiliari rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

5. Se la remunerazione ordinaria di cui al comma 1 è superiore al reddito complessivo netto dichiarato, la differenza è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto.

6. Il coefficiente di remunerazione ordinaria di cui al comma 1 è determinato, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei rendimenti

finanziari medi dei titoli di Stato, aumentabili fino al 2 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio.

7. L'applicazione della disposizione del comma 1 non può determinare un'aliquota media dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche inferiore al 27 per cento. La parte di reddito che non fruisce dell’aliquota ridotta di cui al comma 1, per effetto dell'applicazione del periodo precedente è computata in aumento del reddito assoggettabile all’aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto.

Articolo 2
Società quotate nei mercati regolamentati italiani

1. Per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, le aliquote di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 sono ridotte, rispettivamente al 7 per cento e al 20 per cento per i tre periodi di imposta successivi a quello della prima quotazione.

Articolo 3
Indeducibilità degli interessi passivi

1. Fino a concorrenza dell'eccedenza dell'incremento delle partecipazioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 rispetto alla variazione in aumento del patrimonio netto di cui al comma 2 dello stesso articolo, l'incremento dei debiti da finanziamento al netto dell'incremento dei crediti da finanziamento rispetto all’importo risultante dal bilancio dell’esercizio in corso al 30 settembre 1996 è produttivo di interessi passivi deducibili per la parte del loro ammontare che supera il 48,65 per cento dell'importo determinato secondo criteri stabiliti con il decreto indicato nell’articolo 1 comma 4 tenendo conto del reddito assoggettato ad aliquota ridotta dai soggetti partecipati e della relativa percentuale di partecipazione.

Articolo 4
Disposizioni antielusive

1. L'articolo 37 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600 si applica anche alle capitalizzazioni di comodo effettuate al fine di conseguire riduzioni o rimborsi di imposte altrimenti indebiti.

Articolo 5
Società ed enti di nuova costituzione

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle società e agli enti che sono costituiti successivamente al 30 settembre 1996 assumendo come incremento ai fini dell’articolo 1 comma 2 anche il patrimonio di costituzione.

Articolo 6
Soggetti diversi dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili e secondo i criteri indicati nel presente articolo, ai soggetti di cui ai successivi commi.

2. Il reddito di impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria non per opzione, può essere assoggettato separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19 per cento, per la parte corrispondente all’ammontare agevolato determinato ai sensi dell’articolo 1 comma 1. Tuttavia detto reddito concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi.

3. La variazione in aumento di cui all'articolo 1 assume rilievo nei limiti della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, esistenti alla chiusura dell’esercizio in corso al 30 settembre 1996 nonché del valore dei beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria a decorrere dall’esercizio successivo a quello anzidetto. Il valore dei beni va assunto al lordo delle quote di ammortamento ed in proporzione al loro periodo di possesso nell’esercizio, facendo a tal fine riferimento per i beni fungibili al metodo "primo entrato, primo uscito". Detto valore rileva fino all’esercizio in cui lo stesso risulta integralmente ammortizzato in base ai coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze di cui all’articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

4. Se l'obbligo per la tenuta della contabilità ordinaria sorge in un periodo di imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996, ai fini dell'applicazione del presente decreto si tiene conto delle variazioni in aumento, degli incrementi e delle riduzioni verificatisi con riferimento agli elementi indicati nelle precedenti disposizioni risultanti all'inizio dell'esercizio nonché ai beni strumentali acquistati a decorrere dall'esercizio stesso.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili anche agli enti non commerciali in contabilità separata e ordinaria non per opzione e alle società e agli enti commerciali non residenti per le attività svolte dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato

Articolo 7
Sanzioni

1. Qualora a seguito di accertamento dell'ufficio, il reddito soggetto ad aliquota agevolata risulti inferiore a quello dichiarato, si applica una sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta accertata.

Articolo 8
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996.