Schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico "Centro Sperimentale di Cinematografia" nella fondazione "scuola nazionale di cinema"

Articolo 1
Trasformazione

1. Il Centro sperimentale per la cinematografia, già ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942 n. 419, è trasformato in fondazione, con la nuova denominazione di "Scuola nazionale di cinema", ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Articolo 2
Statuto

1. La Scuola nazionale di cinema è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, la struttura operativa interna, anche con riguardo alla previsione ed ai compiti del direttore generale e di eventuali ulteriori settori di attività, l'ordinamento didattico, le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione, nonché le modalità di conservazione e fruizione del patrimonio della Cineteca nazionale.

2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 2, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

Articolo 3
Finalità

1. La Scuola nazionale di cinema è istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia. Essa ha le seguenti finalità:

a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva, attraverso la propria attività didattica finalizzata alla formazione di base di quadri professionali, nonché alla organizzazione di corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento, e lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione;

b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema, anche attraverso l'attività della Cineteca nazionale.

2. La Scuola nazionale di cinema agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

3. La Scuola nazionale di cinema può, previa autorizzazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, partecipare a società di capitali, e può altresì svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, la Scuola è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 4
Settori di attività

l. Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 3, la Scuola nazionale di cinema si articola in due distinti settori, coordinati ciascuno da un proprio direttore, e relativi, rispettivamente, alla formazione, ricerca e sperimentazione, ed alla Cineteca nazionale.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati, nel rispetto dell'autonomia didattica della scuola, l'ordinamento degli studi, in relazione alle arti ed alle tecniche del cinema, con particolare riferimento alla regia, alla sceneggiatura, alla fotografia ed alla economia del cinema; la valenza del titolo di studio, anche in relazione ai possibili sbocchi professionali, con particolare riguardo ad attività sovvenzionate dallo stato o da altri enti pubblici; la durata dei corsi di formazione e le caratteristiche dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento eventualmente istituiti.

3. La Cineteca nazionale provvede al restauro di opere della cinematografia nazionale; alla raccolta ed alla conservazione di opere della cinematografia nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, nonché alla conservazione dei negativi delle opere filmiche, nei casi di film assistiti dal fondo di garanzia e negli altri casi previsti dalla legge. Essa svolge attività di ricerca, anche a supporto ed in coordinamento con il settore della formazione, ricerca e sperimentazione; provvede alla diffusione della conoscenza e dello studio del materiale raccolto e coordina l'attività delle cineteche pubbliche e private, che godono di contributi pubblici; queste ultime comunicano alla Cineteca nazionale i dati relativi al proprio materiale filmico.

Articolo 5
Organi

1. Sono organi della Scuola nazionale di cinema il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Scuola.

3. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente è nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Articolo 6
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dalla medesima Autorità di Governo competente per lo spettacolo, e da due componenti, uno dei quali designato dal Ministro della pubblica istruzione ed un altro dal Ministro del tesoro. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative.

2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:

a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;

b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;

c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;

d) nomina i componenti del comitato scientifico, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

e) assegna gli stanziamenti per le varie attività istituzionali. sulla base dei programmi deliberati dal comitato scientifico;

f) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennità spettante agli altri componenti per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e la misura dell'indennità spettante ai componenti di cui alla lettera c) dell'articolo 7 per la partecipazione alle sedute del Comitato scientifico;

g) determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, il compenso spettante ad esperti, anche stranieri. in materia cinematografica, audiovisiva e delle comunicazioni, incaricati per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della Scuola e ne promuove le attività, adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.

Articolo 7
Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da:

a) il presidente del consiglio di amministrazione,, che lo presiede;

b) i direttori dei settori di attività;

c) tre esperti, scelti dal consiglio di amministrazione, dei quali due tra docenti universitari in materie inerenti la cultura cinematografica.

2. Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti e, sulla base degli stanziamenti stabiliti dal consiglio di amministrazione, delibera in ordine:

a) ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e didattico, con particolare riguardo alle attività di ricerca e sperimentazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4;

b) al funzionamento della Cineteca nazionale;

e) alle iniziativa culturali ed ad ogni altro aspetto culturale e di formazione, sulla base di quanto previsto dallo statuto.

Articolo 8
Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Scuola nazionale di cinema sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti d: lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale di ruolo in servizio alla medesima data, costituisce accantonamento rivalutabile con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile. Ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

5. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro applicabile, il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ed è pertanto collocato in mobilità. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Articolo 9
Disponibilità finanziarie e gestione

1. La Scuola nazionale di cinema provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;

b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento dello spettacolo, con riferimento al fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;

d) eventuali proventi di gestione, anche con riferimento alla utilizzazione dei teatri di posa e delle altre strutture;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

2. La gestione. finanziaria e soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. La Scuola nazionale di cinema a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della trasformazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e 1, altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

Articolo 10
Vigilanza e amministrazione straordinaria

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Scuola nazionale di cinema. Può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della Scuola;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;

c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2;

d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.

Articolo 11
Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.

2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la fondazione può disporre del proprio patrimonio, con esclusione di quanto conservato presso la Cineteca nazionale, nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

3. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

4. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

Articolo 12
Disposizioni finali

1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione resta in carica il precedente consiglio di amministrazione.

2. Sono abrogati la legge 24 marzo 1942 n. 419 e l'articolo 21 del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito, con modificazioni, in legge l° marzo 1994 n. 153.