Schema di decreto legislativo recante il riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento dello spettacolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 95 della Costituzione;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legge 29 marzo 1995 n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n.203;
VISTO l'articolo 1, commi da 59 a 70 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n.650;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTI, in particolare, gli artt. 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettere g) e p) della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 con il quale il Ministro Valter Veltroni è stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di spettacolo e sport;
RAVVISATA l'esigenza di nazionalizzare l'attuale assetto organizzativo delle varie commissioni e comitati, istituiti per legge, operanti nel settore dello spettacolo, con conseguente semplificazione e riattribuzione delle funzioni agli stessi affidate;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………;
VISTO il parere della Commissione Parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n.59;
SU proposta del Ministro delegato per lo spettacolo;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
Comitato per i problemi dello spettacolo

1. L'articolo 3 della legge 30 aprile 1985, n.163 è abrogato.

2. Tutte le funzioni già attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n.650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può delegare la presidenza di singole sedute del Comitato.

 

Articolo 2
Commissioni di esperti

1. L'articolo 46 della legge 4 novembre 1965, n.1213, come modificato dall'art.13 della legge 21 giugno 1975, n.287, è sostituito dal seguente:

"(Commissioni di esperti) - Sono istituite una o più commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'articolo 5.

Le commissioni, delle quali il numero è definito con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede con proprio decreto anche alla nomina dei componenti, sono così composte:

a) un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.

I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del secondo comma sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

 

Articolo 3
Commissione di appello

1. L'articolo 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificato dall'art. 13 della legge 21 giugno 1975, n.287, è così sostituito:

"(Commissione di appello) - Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, di cui all'articolo 46, gli interessati o il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento, ad una Commissione di appello, nominata con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, e così composta:

a) il Capo del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

d) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

g) un attore cinematografico.

I componenti di cui alle lettere da b) e g) del primo comma sono nominate su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative."

Articolo 4
Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi

1. L'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n.1213, modificato dalla legge 21 giugno 1975, n.287, è sostituito dal seguente:

"(Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i per ragazzi) E' istituita una Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:

a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;

b) sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11;

c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi".

La commissione, nominata con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, è così composta:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;

b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di, categoria maggiormente rappresentative;

c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La Commissione è integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'età evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia.

I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti.".

2. Gli articoli 49 e 50 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono abrogati.

Articolo 5
Commissione apertura sale cinematografiche

1. L'articolo 52 della legge 4 novembre 1965 2 n.1213,1 come modificato dalla legge 1 giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente:

"(Commissione apertura sale cinematografiche) - L'autorizzazione di cui all'articolo 31 è rilasciata sentito il parere di una Commissione, nominata dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, così composta:

a) il Capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;

c) un rappresentante dei noleggiatori di film;

d) un rappresentante dei produttori di film;

e) due tecnici, di cui uno designato dal Ministro dei lavori pubblici ed uno dal Ministro degli interni.

I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127."

2. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dopo le parole "Autorità competente in materia di spettacolo" sono aggiunte le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia superiore a milletrecento".

3. Il regio decreto legge 10 settembre 1936, n.1946, è abrogato.

Articolo 6
Revisione dei film

1. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161 è sostituito dal seguente:

"L'organizzazione del lavoro è demandata al Capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonché, per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.".

2. Nel primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962 n. 161, le parole "di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "ad inizio di ogni anno dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo".

Articolo 7
Qualificazione professionale delle imprese liriche

1. L'articolo 43 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

"I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 42 sono adottati dal Capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la musica".

Articolo 8
Norme generali di funzionamento

1. I componenti delle commissioni disciplinate dalla presente legge restano in carica, a partire dall'insediamento delle medesime nella nuova composizione, per due anni e possono essere riconfermati per un ulteriore biennio. Trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, i componenti possono essere nuovamente nominati. Nel caso di nomina disposta prima della scadenza dell'organo, il componente resta in carica fino a tale scadenza.

2. I pareri delle commissioni sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti.

3. Le commissioni si avvolgono di un segretario, individuato dal Capo del Dipartimento dello spettacolo tra il personale del dipartimento, con qualifica non inferiore alla settima.

Articolo 9
Disposizioni transitorie e finali

1. La Giuria per la selezione delle sceneggiature, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.153, è soppressa a decorrere dal 1 aprile 1998 e da tale data le relative attribuzioni sono trasferite alla Commissione consultiva per il cinema.

2. Nel nono comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965 n. 1213 e successive modificazioni, le parole "Il Comitato per il credito cinematografico" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione consultiva per il cinema".

3. Alla costituzione dei comitati e delle commissioni nella composizione prevista dal presente decreto, si provvede entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, mediante decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, la quale, per la prima costituzione, può individuare i componenti tra quelli già in carica o designati per gli organismi in precedenza operanti. Fino all'insediamento nella nuova composizione, operano i comitati e le commissioni nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le commissioni ed i comitati non espressamente disciplinati dal presente decreto, ad eccezione di quelli istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 59 a 70 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, sono soppressi.

5. Sono abrogati gli articoli 11 e 12, e le cifre "11" e "12" nell'articolo 15, della legge 21 aprile 1962 n.161, l'articolo 32 della legge 4 novembre 1965 n.1213, nonché il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 29 marzo 1995 n.97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995 n. 203.

6. Resta ferma l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59.