Schema di decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente l'abrogazione della tassa sui dei contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 3 comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi concernenti l'abrogazione della tassa su dei contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1997;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3 comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1997;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Abrogazione della tassa su dei contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati

Articolo 1
Modifiche alla disciplina tributaria dei contratti di borsa

  1. La tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituita dalla seguente:
  2. "TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
    DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI

    ______________________________________________________________________________

    Per ogni lire 100.000 o
    frazione di lire 100.000

    ______________________________________________________________________________

    a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera c):
    1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo

    140

    2) valori in moneta o verghe

    100

    3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni

    16

    b) Conclusi tra privati e soggetti di cui alla lettera c), ovvero tra privati con l'intervento dei predetti soggetti:
    1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo

    50

    2) valori in moneta o verghe

    90

    3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni

    9

    c) Conclusi tra banche o soggetti abilitati all'esercizio
    professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 o agenti di cambio:
    1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo

    12

    2) valori in moneta o verghe

    40

    3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni

    9

  3. Sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo conclusi nei mercati regolamentati. L'esenzione di cui al periodo precedente si applica anche ai rapporti tra i soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1, e i soggetti per conto dei quali il contratto è concluso, nonché ai trasferimenti tra i soggetti anzidetti e i soggetti che svolgono le funzioni di compensazione e garanzia di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
  4. Sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, ammessi a quotazione nei mercati regolamentati e conclusi al di fuori dei mercati medesimi, a condizione che essi siano stipulati:

a) tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, o agenti di cambio;

b) tra intermediari di cui alla precedente lettera a) da un lato, e soggetti non residenti, dall'altro;

  1. tra i soggetti, anche non residenti, di cui alla precedente lettera a), da un lato, e organismi di investimento collettivo del risparmio, dall'altro.
  1. Sono altresì esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278:
  1. i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all'ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi a oggetto strumenti finanziari già ammessi a quotazione in mercati regolamentati;
  2. i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, non ammessi a quotazione nei mercati regolamentati conclusi da soggetti non residenti con soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma l;
  3. i contratti di imporlo non superiore a lire 400,000,
  4. i contratti per contanti aventi a oggetto valori in moneta e verghe;
  5. i contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua la medesima finalità economica.
  1. Per contratti pronti contro termine si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti e una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale. Per i contratti pronti contro termine, la tassa, se dovuta, è corrisposta mediante l'uso di due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati sono annotati la natura e gli estremi dell'operazione.
  2. L'emissione del foglietto bollato è facoltativa quando l'obbligo per la tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è stato assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, come sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932 n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, e della liquidazione delle insolvenze di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n, 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, e del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 27 dicembre 1932, pubblicato nella Gazzetta Uffìciale n. 299 del 28 dicembre 1932, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 28 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1988, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione all'esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte.
  3. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare gli intermediari non residenti operanti nel territorio dello Stato senza una stabile organizzazione a corrispondere la tassa in modo virtuale, con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.
  4. Per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  5. La misura della tassa dovuta per i contratti, ivi compresi i contratti pronti contro termine, di cui alle lettere b), numero 3), e c), numero 3), della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1, non può superare lire 1.800.000.
  6. Ai fini dell'applicazione dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti conclusi tra soggetti residenti e soggetti non residenti si considerano in ogni caso perfezionati nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento della tassa in modo virtuale, può corrispondere la tassa, se dovuta, anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto.
  7. Sono abrogati:
  1. il terzo e il quarto periodo del terzo comma dell'articolo 1 della legge delle tasse sui contratti di borsa approvata con regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 1992 n. 437;
  2. l'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996 n. 110;
  3. il comma 1 -bis dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
  4. d) il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;

  5. il comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 convertito, con modificazioni., nella legge 8 agosto 1994, n. 489.
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 1998.