Schema di decreto legislativo recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione sui consumi e di altri tributi indiretti (articolo 3, comma 133, lettera q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Capo I
Revisione delle sanzioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sull'incremento di valore degli immobili e di imposte ipotecaria e catastale

Articolo 1
Sanzioni in materia di imposta di registro

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 55, nel terzo comma, le parole "delle soprattasse e delle pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti "e delle sanzioni amministrative";
  2. l'articolo 69 è sostituito dal seguente: "Articolo 69 - (Omissione o tardività della richiesta di registrazione o della presentazione della denuncia) - 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.";
  3. l'articolo 71 è sostituito dal seguente: "Articolo 71 - (Insufficiente dichiarazione di valore) - 1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta. Per i beni e diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.";
  4. l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "Articolo 72 - (Occultazione di corrispettivo) - 1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71.";
  5. l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "Articolo 72 - (Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio) - 1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milioni.
  6. 2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni.

    3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.

    4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorità competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.";

  7. l'articolo 74 è sostituito dal seguente: "Articolo 74 - (Altre infrazioni) - 1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni";
  8. sono abrogati il terzo comma dell'articolo 56 e gli articoli 70 e 75.

Articolo 2
Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 37, comma 3, la parola "soprattasse" è sostituita dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
  2. all'articolo 38, comma 1, primo periodo, le parole "delle soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "delle sanzioni amministrative";
  3. all'articolo 39, comma 1, e all'articolo 41, comma 1, le parole ", delle soprattasse e delle pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "e delle sanzioni amministrative";
  4. l'articolo 50 è sostituito dal seguente: "Articolo 50 - (Omissione della dichiarazione) - 1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi per cento al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni.";
  5. L'articolo 51 è sostituito dal seguente: "Articolo 51 - (Infedeltà della dichiarazione) - 1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa da una a due volte la differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.
  6. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.

    3. Se l'omissione o l'infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.";

  7. l'articolo 53 è sostituito dal seguente: "Articolo 53 - (Altre violazioni) - 1. L'erede o il legatario al quale sono stati devoluti beni culturali è punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa da una a due volte l'imposta o maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa da una a due volte l'imposta o la maggior imposta dovuta in relazione ai beni e diritti ai quali si riferisce la violazione.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonché i concedenti o depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, del pari applicabile a chi:

    1. non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli;
    2. dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;
    3. rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passività o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1.

4. La sanzione indicata nei comma 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o divieti posti a carico di pubblici ufficiali o pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, società o enti.";

  1. l'articolo 54 è sostituito dal seguente: "Articolo 54 - (Determinazione della sanzione pecuniaria) - 1. Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26."
  2. L'articolo 52 è abrogato.

Articolo 3
Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. l'articolo 23 è sostituito dal seguente: "Articolo 23 - (Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione) - 1. Per l'omessa dichiarazione prevista dall'articolo 18, commi 1 e 6, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.
  2. 2. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati ed elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta. Ove rilevi l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 4.

    3. La sanzione di cui al comma 2 non si applica se il valore definitivamente accertato non supera di un quarto quello dichiarato.

    4. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

    5. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non abbiano richiesto o non abbiano prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.";

  3. l'articolo 24 è abrogato.

Articolo 4

Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. l'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Articolo 9 - (Sanzioni) - 1. Chi omette la richiesta di trascrizione o annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa da una a due volte l'imposta.
  2. 2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni.".

  3. all'articolo 17, comma 3, le parole "Le soprattasse e le pene pecuniarie" sono sostituite con le seguenti "Le sanzioni amministrative"; nel comma 5 dello stesso articolo le parole ", soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "e sanzioni amministrative";
  4. è abrogato il comma 3-bis dell'articolo 9, introdotto dall'articolo 1,, comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Capo II
Sanzioni in materia di imposta di bollo, imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli spettacoli, tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa

Articolo 5
Sanzioni in materia di imposta di bollo

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. nel secondo comma dell'articolo 20, nel primo comma dell'articolo 34 e nel primo comma dell'articolo 38, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
  2. nel primo comma dell'articolo 22, le parole "soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
  3. nel secondo comma dell'articolo 31, le parole "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa";
  4. nel quarto comma dell'articolo 32, la parola "penalità" è sostituita dalle seguenti: "sanzione amministrativa"
  5. nel terzo comma dell'articolo 37, la parola "soprattasse" è sostituita dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
  6. l'articolo 24 è sostituito dal seguente: "Articolo 24 - (Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti) - 1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.";
  7. l'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Articolo 25 - (Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio) - 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte. L'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa da una a cinque volte l'imposta o la maggiore imposta.
  8. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della legge 24 maggio 1997, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.

    3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa da una a due volte l'imposta dovuta.";

  9. l'articolo 26 è sostituito dal seguente: "Articolo 26 - (Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici) - 1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.";
  10. nel primo comma dell'articolo 33 sono soppresse le parole "e soprattasse"; nel quarto comma dello stesso articolo sono soppresse le parole "e delle soprattasse".
  11. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 22, il primo comma dell'articolo 27 e gli articoli 28, 29 e 34.

Articolo 6
Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi

  1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. l'articolo 24 è sostituito dal seguente: "Articolo 24 - (Sanzioni) - 1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
  1. omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni;
  2. omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, da una a due volte l'imposta dovuta sulle partite non registrate;
  3. infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, da due a quattro volte l'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota;
  4. mancata esibizione dei registri dei premi nei casi in cui agli articoli 12 e 14 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da lire due milioni a lire otto milioni;
  5. infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, da due a quattro volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;
  6. inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, da lire duecentomila a lire un milione;
  7. mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da lire duecentomila a lire un milione;
  8. omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 14, da una a due volte l'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di lire duecentomila;
  9. infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 14, da due a quattro volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;
  10. mancata presentazione all'ufficio del registro, prescritta dall'articolo 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, da lire duecentomila a lire un milione;
  11. inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da lire duecentomila a lire un milione a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, è altresì punito con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni ed è obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;
  12. omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, da lire cinquecentomila a lire due milioni.";
  1. sono abrogati l'articolo 25 e il primo comma dell'articolo 28.

Articolo 7
Sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. l'articolo 32 è sostituito dal seguente: "Articolo 32 - (Sanzioni per mancato pagamento dell'imposta, omessa compilazione o infedeltà della distinta d'incasso, della dichiarazione e della contabilizzazione dei proventi) - 1. Nel caso di mancato pagamento dell'imposta, di mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso o contabilizzazione dei proventi o di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta e i tributi connessi evasi.
  2. 2. Nel caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, l'ufficio delle entrate, anche su segnalazione del concessionario del servizio di accertamento e riscossione indicato nell'articolo 13, dispone la sospensione della licenza, concessione, autorizzazione ovvero dell'attività per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a tre mesi.

    3. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, la competenza è attribuita alla direzione regionale delle entrate.";

  3. l'articolo 33 è sostituito dal seguente": "Articolo 33 - (Altre violazioni) - 1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 13 si applica la sanzione amministrativa:
  4. a) da lire centomila a lire un milione per ogni biglietto o abbonamento venduto senza la preventiva punzonatura;

    b) da lire duecentomila a lire un milione per l'uso di dotazioni difformi da quelle prescritte;

    c) da lire quattrocentomila a lire ottocentomila per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico;

    d) da lire duecentomila a lire ottocentomila per la irregolare tenuta dei registri medesimi.";

  5. sono abrogati gli articoli 34 e 35, il primo comma dell'articolo 36 ed il primo comma dell'articolo 37;
  6. all'articolo 38, nel primo comma, le parole "e delle soprattasse previste dal presente decreto" sono soppresse.

Articolo 8
Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. l'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Articolo 9 - (Sanzioni) - 1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa da una a due volte la tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.
  2. 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione, e è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.";

  3. all'articolo 10, il primo comma è abrogato; al medesimo articolo, nel terzo comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
  4. all'articolo 11, nel primo e nel terzo comma, le parole "e delle soprattasse" sono soppresse.

 

Articolo 9
Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa

  1. Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 16, nel terzo comma, le parole "con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";
  2. nella rubrica del titolo X, le parole "Disposizioni penali" sono sostituite dalla seguente: "Sanzioni";
  3. all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. il primo comma è sostituito dal seguente "Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 9, 11, secondo comma, e 13, primo comma, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";
  2. il terzo comma è abrogato;
  3. nel sesto comma, le parole "la sanzione amministrativa di lire 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni";
  1. all'articolo 20, nel primo comma, le parole "pena pecuniaria di lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni";
  2. all'articolo 21, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni contemplate nel titolo VI del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.".
  1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è abrogato.

Capo III
Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi

Articolo 10
Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. negli articolo 303, terzo comma, secondo periodo, 304, secondo comma, 309, primo comma, e 315, primo comma, le parole "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa";
  2. nell'articolo 307, primo comma, le parole "la pena stabilita nell'articolo 305 è aumentata in misura non minore di lire 20.000 e non maggiore di lire 24.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 305 è aumentata in misura non minore di lire duecentomila e non maggiore di lire un milione";
  3. nell'articolo 314, primo comma, le parole ", in luogo della sanzione amministrativa, la pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa";
  4. l'articolo 322 è abrogato;
  5. all'articolo 325 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. nel terzo comma, le parole " sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
  2. nel quarto comma, le parole da "ovvero all'Intendente di finanza" a "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al Capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione è stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa";
  1. all'articolo 326, nel secondo periodo del primo comma, le parole da "ovvero all'Intendente di finanza" a "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al Capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione è stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa";
  1. Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione. La sanzione prevista dall'articolo 314 dello stesso testo unico è elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire cinque milioni; la sanzione prevista dall'articolo 315 del medesimo testo unico è elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni. Restano ferme le disposizioni contenute nel regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 concernenti violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa.
  2. I richiami all'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, presenti negli articoli 325, quarto comma, e 326, primo comma, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nella disciplina generale sulle sanzioni tributarie amministrative.
  3. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 48, comma 2, primo periodo, dopo le parole "non giustificate dalla prescritta documentazione,", sono inserite le seguenti: "in aggiunta al pagamento del tributo";
  2. all'articolo 49, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.".

Capo IV
Sanzioni in materia di tributi locali

Articolo 11
Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale

  1. Al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. l'articolo 292 è sostituito dal seguente: "Articolo 292 - (Sanzioni amministrative) - 1. Per l'omessa presentazione delle denunzie di cui all'articolo 274 si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare del tributo dovuto.
  2. 2. Per la denuncia incompleta o infedele si applica la sanzione dell'ottanta per cento dell'ammontare della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire un milione.";

  3. l'articolo 296 è abrogato.

Articolo 12
Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

  1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. l'articolo 23, concernente le sanzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità, è sostituito dal seguente: "Articolo 23 - (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'imposta o il diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
  2. 2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dalla metà all'intero della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

    3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

    4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.";

  3. nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 24, le parole "si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689" sono sostituite dalle seguenti: "si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie non penali";
  4. l'articolo 53, concernente le sanzioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, è sostituito dal seguente: "Articolo 53 - (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa da una a due volte la tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
  5. 2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dalla metà all'intero della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

    3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

    4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.";

  6. l'articolo 76, concernente le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, è sostituito dal seguente: "Articolo 76 - (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte la tassa o maggiore tassa dovuta.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dalla metà all'intero della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3.Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.".

Articolo 13
Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni

  1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 4, il comma 10 è abrogato;
  2. l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Articolo 5 - (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire duecentomila.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione amministrativa dalla metà all'intero della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.".

Articolo 14
Sanzioni in materia di imposta sugli immobili

  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le sanzioni e gli interessi relativi all'imposta comunale sugli immobili, è sostituito dal seguente: "Articolo 14 - (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa da una a due volte il tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dalla metà all'intero della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica, per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

  1. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.".

Articolo 15
Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

  1. Il comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è sostituito dal seguente: "31. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa da una a due volte il tributo dovuto, Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dall'ottanta al centosessanta per cento dell'ammontare del maggior tributo dovuto, ma se l'errore o l'omissione non incidono sulla sua determinazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa commisurata al cinquanta per cento del tributo relativo all'operazione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.".

Articolo 16
Norme applicabili

  1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni tributarie amministrative, ivi compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso.

Capo V
Sanzioni in materia di tasse automobilistiche e abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione.

Articolo 17
Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli

  1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e alla tabella delle infrazioni, allegato numero 2 allo stesso decreto, la parola "soprattassa" e le parole "pena pecuniaria" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "sanzione amministrativa" e le parole "soprattasse" e quelle "pene pecuniarie" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "sanzioni amministrative.
  2. La sanzione prevista nei punti 6 e 7 della tabella delle infrazioni, allegato numero 2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è determinata nel minimo in lire 200.000 e nel massimo in lire un milione; la sanzione prevista nei punto 9 e 10 della medesima tabella, è determinata nel minimo in lire 100.000 e nel massimo in lire 500.000; il punto 11 della stessa tabella è abrogato.
  3. E' abrogato l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Articolo 18
Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni

  1. L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente le sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni, è sostituito dal seguente: "Articolo 8 - (Sanzioni) - 1. Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'"autoradio" ai sensi della presente legge è soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

Articolo 19
Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione

  1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 20, nel primo e nel secondo comma, la parola "soprattassa" è sostituita dalle parole "sanzione amministrativa";
  2. gli articoli 21 e 23 sono abrogati.
  1. La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell'ammenda di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modifiche, è sostituita con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione; le pene pecuniarie previste dall'articolo 22 del citato regio decreto-legge sono sostituite con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

Capo VI
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria e codice fiscale

Articolo 20
Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 - (Sanzioni) - 1. E' punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 4.000.000 chi:
  1. non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto, richiede più volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;
  2. omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
  3. non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale;
  4. omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
  5. non presenta entro il termine prescritto dall'articolo 21 la richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi previste;
  6. non ottempera in qualità di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 11;
  7. non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8.

2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7, dal terzo comma dell'articolo 16 e dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20 è punito con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 10.000.000; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.";

  1. l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Articolo 14 - (Applicazione della sanzione) - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 13 sono irrogate dagli uffici delle entrate o dalle conservatorie dei registri immobiliari. Si applica la disciplina sul procedimento prevista nelle disposizioni generali sulle sanzioni tributarie amministrative.

2. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, le sanzioni sono irrogate, in relazione alle rispettive competenze, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici del registro.".