Schema di decreto legislativo recante "conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e del compiti, in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTI gli articoli 1, 4, comma 4 e 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.................;
ACQUISITI i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane in data ......................;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei deputati comunicati in data...................... e in data...................;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....................;
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio del Ministri, di concerto con i Ministri del trasporti e della navigazione, del tesoro, delle finanze, dell'interno, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Conferimento alle regioni e agli enti locali

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresì, i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lacunari, lacuali, fluviali e aerei che operano, ad accesso generalizzato e a condizioni prestabilite, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano il conferimento delle funzioni nonché il trasferimento del relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

Art. 2
Definizioni

1. Al sensi del presente decreto, per legge n. 59 si intende la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n.127.

2. Ai fini del presente decreto, per conferimento si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti e per enti locali si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

Art. 3
Trasporti pubblici di interesse nazionale

1. Costituiscono servizi pubblici di trasporlo di interesse nazionale:

a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e dei servizi elicotteristici;

b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione;

c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale e le linee interregionali che collegano più di due regioni;

d) i servizi di trasporlo ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga, caratterizzati da elevati standard qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro 45 giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno il Consiglio dei Ministri provvede motivatamente ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) della legge n. 59;

e) servizio di trasporto ferroviario di merci pericolose, nocive ed inquinanti.

Art. 4
Competenze dello Stato nel trasporto pubblico locale

1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:

a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi trasfrontalieri per il trasporto di persone e merci;

b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e relativi all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753;

c) l'indicazione degli obiettivi da raggiungere per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.

Art. 5
Conferimento a regioni ed enti locali

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti del presente decreto, tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 4.

Art. 6
Delega alle regioni

1. Sono delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 14, non già compresi nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

2. Sono, altresì, delegati alle regioni i compiti programmatori e amministrativi e le funzioni di cui agli articoli 8 e 9, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge n. 59 del 1997 e dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i compiti e le funzioni di cui all'articolo 10.

Art. 7
Trasferimento agli enti locali

1. Le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali e sentite le rappresentanze degli enti e delle autonomie locali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

2. I conferimenti delle funzioni e del compiti di cui al comma sono attuati tenendo conto delle dimensioni territoriali, associative e organizzative degli enti, nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 59, e particolarmente di quelli di economicità, efficienza, responsabilità, unicità e omogeneità dell'amministrazione, nonché di copertura finanziaria, con esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime.

3. Entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto, le regioni adottano la legge di puntuale individuazione delle funzioni, trasferite o delegate agli enti locali in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 59 del 1997. Quando la regione non provveda entro il termine indicato, il governo adotta le misure di cui all'articolo 4, comma 5, ultima parte, della legge n. 59 del 1997.

4. Gli enti locali, oltre al compiti e alle funzioni loro conferite a norma del comma 1, svolgono nei servizi pubblici di trasporto locale le funzioni e i compiti non mantenuti allo stato, a norma degli articoli 3 e 4, o alle regioni, a norma degli articoli 8, 9 e 10, secondo i principi e le competenze rispettivamente previsti dagli articoli 3, 9 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché in conformità al principi della legge n. 59 del 1997 e alle disposizioni del presente decreto. Sono, in particolare, conferiti agli enti locali i compiti amministrativi e le funzioni nei settori del trasporto lagunare e lacuale.

Art. 8
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in connessione a F.S. S.p.A.

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione, di amministrazione e di gestione inerenti:

a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla società Ferrovie dello Stato S. p. A. per la ristrutturazione;

b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A..

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:

a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il l° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);

b) a partire dal 1° gennaio 1998 e comunque entro il 1° gennaio 2000 per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).

3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono rispettivamente perfezionati e adottati entro il 30 giugno 1999.

5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio del Ministri di cui al comma precedente, le regioni affidano la gestione del servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, ad imprese già esistenti o che saranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale o locale. Dette imprese hanno accesso per lo svolgimento dei relativi servizi alla rete ferroviaria nazionale, con le modalità di cui alla direttiva 91/440/CEE. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal l° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura.

6. Lo Stato provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del trasferimento, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e successivi provvedimenti attuativi.

Art. 9
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A.

1. Sono delegate alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi e di gestione inerenti i servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale.

2. Per i servizi di cui al comma 1 le regioni provvedono a stipulare entro il 31 ottobre 1998 contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il l° giugno 1999.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.A., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:

a) entro il 31 dicembre 1997 a rinnovare fino al 31 maggio 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) ad acquisire, sui contenuti dì tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;

c) a stipulare con le regioni, entro il 30 aprile 1998, appositi accordi di programma di cui all'articolo 12, del presente decreto.

Art. 10
Servizi marittimi e aerei

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale.

2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata con le modalità di cui agli articoli 17 e 18, in quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto del principi di economicità ed efficienza.

3. All'attuazione della delega si provvede a norma dell'articolo 12, del presente decreto.

Art. 11
Servizi lacuali

1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda è trasferita alle regioni territorialmente competenti entro il 1° gennaio 2000, previo il risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di risanamento tecnico-economico. Il piano è approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.

Art. 12
Attuazione dei conferimenti

1. All'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse alle regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n.59, previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione interessata.

Art. 13
Poteri sostitutivi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59, in caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, il Governo fissa alla regione un congruo termine per provvedere.

2. Qualora l'inerzia degli organi regionali perduri dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Capo II
Organizzazione del trasporto pubblico locale

Art. 14
Programmazione dei trasporti locali

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuove il coordinamento della programmazione delle regioni e delle province autonome con la programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E..

2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:

a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare dei piani di bacino;

b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete dì trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le regioni sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:

a) la rete e l'organizzazione dei servizi;

b) l'integrazione modale e tariffaria;

c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;

d) le modalità di determinazione delle tariffe;

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;

f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.

4. Per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni possono individuare modalità particolari di espletamento del servizio, ivi compresa l'utilizzazione di veicoli adibiti al trasporto di persone nell'ambito di autoservizi pubblici non di linea, di autobus adibiti ad uso proprio e di veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, nonché di veicoli adibiti al trasporto scolastico.

5. Per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale nelle aree urbane e suburbane, al fine di contribuire al decongestionamento del traffico e al disinquinamento ambientale, e di assicurare un servizio con prestazioni analoghe al servizio non di linea a tariffe competitive, gli enti locali possono autorizzare servizi integrativi dei servizi di linea tramite autovetture aventi caratteristiche analoghe a quelle adibite al servizio di taxi e di noleggio, fissando le modalità di gestione del servizio e le relative tariffe. Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b) dello stesso decreto, può essere consentito l'uso proprio alle condizioni e nei limiti previsti dai regolamenti comunali.

Art. 15
Programmazione degli investimenti

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 con accordi di programma in materia di investimenti, si individuano:

a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;

b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;

c) i soggetti coinvolti e loro compiti;

d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione;

e) il periodo di validità.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalla regione, nonché dai presidenti delle province, dai sindaci interessati e dai legali rappresentanti dei soggetti eventualmente coinvolti nell'attuazione degli accordi nel quadro delle intese istituzionali di programma di cui al comma 203, lettera b, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1996 n. 662. Essi sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli accordi di programma è verificata annualmente, congiuntamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di apposita conferenza dei servizi. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 59, all'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.

Art. 16
Servizi minimi

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:

a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;

b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

e) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, quantità e standards di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:

a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate;

b) scelta, tra più soluzioni che garantiscano, in condizioni analoghe, la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minimi costi per la collettività, anche mediante l'integrazione dei servizi e l'intermodalità.

3. Le province e i comuni possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all'articolo 19.

Art. 17
Obblighi di servizio pubblico

1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, ove le condizioni del mercato non consentano l'equilibrio economico tra i costi e i ricavi della rete dei servizi, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei relativi contratti, di cui all'articolo 19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe imposte e di quelli derivanti dalla gestione di servizi complementari alla mobilità, ai sensi della citata disposizione comunitaria.

Art. 18
Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati è regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata compresa tra cinque e nove anni e rivedibili dopo tre anni dall'inizio. L'esercizio deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia saranno disciplinati da apposito regolamento.

2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:

a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste;

b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle predette forme;

c) la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio in essere;

d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;

e) l'indicazione delle modalità di trasferimento in caso di cessazione dell'esercizio dal soggetto gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

f) l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgano anche altre attività;

g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Le regioni e gli enti locali nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società per azioni ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Per le società derivanti dalla trasformazione e alle società già costituite, le regioni possono prevedere un regime transitorio, non superiore a cinque anni, nel quale è consentito l'affidamento diretto dei servizi. Trascorso il periodo transitorio i servizi relativi vengono affidati tramite procedure concorsuali.

Art. 19
Contratti di servizio

1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e devono essere stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.

2. I contratti di servizio per i quali non sia assicurata la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.

3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'articolo 14, comma 2 del regolamento 1893/91/CEE, definiscono:

a) il periodo di validità, almeno quinquennale, e la possibilità della revisione dopo tre anni;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;

c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse;

d) la struttura tariffaria adottata;

e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento, ed eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;

f) le modalità attraverso le quali il contratto può essere modificato negli anni successivi alla stipula;

g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;

h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;

i) la regolazione dei rapporti in ordine ai lavoratori dipendenti e al capitale investito dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;

l) l'obbligo della applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

4. I contributi definiti nei contratti di servizio possono essere soggetti a regole di revisione annuale determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti contributi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parità di offerta di trasporto.

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35, a partire dal 1° gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.

6. I contratti di servizio in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto stesso, in occasione della prima revisione annuale dagli stessi contratti.

Art. 20
Norme finanziarie

1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto legislativo.

2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi, fatte salve quelle relative all'espletamento delle competenze di cui all'articolo 21, comma 2.

3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di cui al successivo comma, sono trasferite alle regioni a partire dal 1° gennaio 1998 e, per le ferrovie già in gestione commissariale governativa, al momento della delega delle funzioni amministrative.

4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.A. sono trasferite alle regioni a decorrere dal l° giugno 1999.

5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3. lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi saranno rideterminanti, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 59.

Art. 21
Disposizione transitoria

1. La definizione dei provvedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni di spesa prima della data di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali rimane di competenza dello Stato.

2. Restano ferme le competenze tecnico-amministrative dello Stato relative ai finanziamenti stanziati per lavori e forniture per i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto siano stati già perfezionati gli impegni contrattuali.