Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi in attuazione dell'articolo 3, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Titolo I
Riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi

Articolo 1
Modifiche agli articoli 20, 41 e 112 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

  1. La lettera f) dell'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
  2. f) I redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché in ogni caso le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ivi residenti, con esclusione di quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) articolo 81, comma 1, negoziate in mercati regolamentati;"

  3. Nel comma 2 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'articolo 20, comma 1, lettera f).", sono sostituite dalle seguenti: "e le plusvalenze indicate nell'articolo 20, comma 1, lettera f).
  4. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"1. Sono redditi di capitale:

  1. gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui o altri analoghi rapporti che perseguono la medesima finalità economica, e da depositi e conti correnti;
  2. gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
  3. le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
  4. i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
  5. gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;
  6. gli utili derivanti da associazioni in partecipazione o altri analoghi rapporti che perseguono la medesima finalità economica, e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;
  7. i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
  8. g-bis) i proventi derivanti da riporti, da pronti contro termine o da altri analoghi rapporti mediante i quali una parte trasferisce all'altra titoli o valute estere di una data specie per un determinato prezzo e l'altra si assume in contropartita l'obbligo di ritrasferire a termine titoli o valute della stessa specie, dietro restituzione del prezzo, aumentato o diminuito nella misura convenuta;

    g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito o da altri analoghi rapporti che perseguono la medesima finalità economica;

    g-quater) i redditi compresi nei capitoli corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

  9. ogni altro provento derivante da rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i proventi derivanti da rapporti attraverso cui possono essere realizzati utili e perdite in dipendenza di un evento incerto."
  1. La lettera c) del comma 2, dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi è sostituita dalla seguente:

"c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa."

Articolo 2
Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1985, n. 917

  1. All'articolo4 2 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
  2. "Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti. Il prezzo a termine è assunto al netto dei redditi di capitale maturati nel periodo di durata del rapporto sui titoli sottostanti, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

  3. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione."

Articolo 3
Modifiche all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

  1. Al comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. nel primo periodo, dopo le parole "sono redditi diversi" sono aggiunte le seguenti: "se non costituiscono redditi di capitale ovvero";
  2. le lettere c), c-bis) e c-ter) sono sostituite dalle seguenti:

"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui alla lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisiste partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale dei diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorchè nei confronti di soggetti diversi;

"c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società od enti, escluse le associazioni di cui all'articolo 5, lettera c), nonché di titoli, diritti o rapporti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;

"c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, e di metalli preziosi, semprechè siano allo stato grezzo o monetato. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera costituisce cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

"c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

"c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero la chiusura anticipata di rapporti produttivi di redditi di capitale, nonché mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari;".

  1. All'articolo 18 del testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati, i rapporti e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura anticipata o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.

"3. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza massima, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a cento milioni di lire."

Articolo 4
Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

  1. All'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. il comma 1-bis) è soppresso;
  2. i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

"4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo articolo; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

"5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma rimborsata ed il costo od il valore di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli oneri finanziari. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta, nonché, nel caso di acquisto per donazione, il costo di acquisto sostenuto dal donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo di acquisto unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo di acquisto è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza del costo di acquisto, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 76, comma 7, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo di acquisto il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto deve essere documentato a cura del contribuente. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

"6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:

  1. dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  2. qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) dell'articolo 81, comma 1, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;
  3. per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
  4. per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;
  5. per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), dell'articolo 81, comma 1, il corrispettivo percepito è costituito dal prezzo pagato per la cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
  6. nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

"7. I redditi di cui alla lettera c-quater) dell'articolo 81, comma 1, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è stata posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) dell'articolo 81, comma 1.

"8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le some rimborsate ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal contratto ceduto maturati ma non riscossi, nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 6.

"9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), nonché le relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri, per i quali il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo, certificato, strumento finanziario o rapporto sia superiore ai dodici mesi, concorrono a formare il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene moltiplicando il loro importo per un coefficiente di rettifica finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolato tenendo conto anche del periodo di possesso e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di marzo di ciascun anno sono stabiliti i coefficienti di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati nel periodo di imposta precedente."

 

Titolo II
Disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi

Articolo 5
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

  1. Le plusvalenze di cui alla lettera c) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggette ad imposta sostitutiva pagata ai sensi del comma 2, anteriormente al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera c) dell'articolo 81, è portata in deduzione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.
  2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, determinati secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.
  3. L'imposta sostitutiva di cui al precedente comma non si applica sulle plusvalenze e gli altri redditi che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dei successivi articoli 7 e 8, e dei fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
  4. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti alle imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 devono essere distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui al successivo articolo 6.
  5. Le imposte sostitutive di cui ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.
  6. Non sono soggetti ad imposta le plusvalenze e gli altri redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi percepiti da:
  1. soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, che consentano all'amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, semprechè tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del predetto testo unico. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni;
  2. enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali in vigore in Italia".
  1. Per l'accertamento e la riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate e non versate si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare dell'imposta non versata o non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non versata o non dichiarata è superiore a cinquanta milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte.

Articolo 6
Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o provento realizzato

  1. Il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter), dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelle relative a depositi e conti correnti in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzare mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della lettera c-ter) dell'articolo 81, comma 1, del predetto testo unico, nonché per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera c-quater) del medesimo articolo, l'opzione può essere esercitata semprechè intervengano nei predetti rapporti, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia od amministrazione o comunque di deposito o conto corrente.
  2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente all'atto del conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera c-quater) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, l'opzione può essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
  3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti, per le modalità del loro intervento ovvero per le modalità di costituzione del rapporto da cui il loro intervento trae origine, non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi di cui al medesimo comma 1, devono richiederle al contribuente; il contribuente deve comunicare al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1, possono sospendere l'esecuzione delle prestazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengano i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata è effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione delle sanzioni di cui al comma 12.
  4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato ai sensi delle lettere c-bis), c-ter) e c-quater) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.
  5. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza realizzata ai sensi della lettera c-ter) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi derivante da cessioni a termine di valute estere, si assume la differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto.
  6. Nel caso in cui dall'operazione posta in essere derivi una minusvalenza, una perdita od un differenziale negativo i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo della minusvalenza, perdita o differenziale negativo realizzato dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi non oltre il quarto e, in ogni caso, fino a che non sia revocata l'opzione ai sensi del comma 2.
  7. Costituisce realizzo della plusvalenza o del provento e della minusvalenza o perdita anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 ad un deposito o rapporto di custodia, amministrazione di cui al medesimo comma 1 o di gestione di cui al successivo articolo 7, intestato ad uno o più soggetti diversi dall'intestatario o dagli intestatari del deposito o rapporto di provenienza. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita sono determinate con riferimento al valore normale, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
  8. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento ad un deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui al medesimo comma 1 e al successivo articolo 7, intestato allo stesso o agli stessi soggetti intestatario od intestatari del deposito o rapporto di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
  9. Nel caso in cui per effetto delle cessioni effettuate tramite uno o più dei soggetti di cui al comma 1 sono superate le percentuali indicate nella lettera c) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate sono assoggettate ad opera del contribuente all'imposta sostitutiva prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto; le eventuali imposte sostitutive applicate ai sensi del presente articolo anteriormente al superamento delle predette percentuali costituiscono credito d'imposta ai fini dell'applicazione del citato articolo 5.
  10. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 devono rilasciare al contribuente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.
  11. I soggetti di cui al coma 1 devono comunicare all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di effettuazione di tale comunicazione.
  12. Per l'accertamento e la riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate o non versate dai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare dell'imposta non versata o non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non versata o non dichiarata è superiore a duecento milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte.
  13. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi sulle plusvalenze, proventi, minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote, certificati o rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.

Articolo 7
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio

  1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi della legge 23 luglio 1996, n.415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
  2. Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo; tuttavia, qualora, per effetto di conferimenti od altre acquisizioni, siano superate le percentuali indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, per le partecipazioni per le quali si è verificato il superamento delle percentuali l'opzione esercitata perde effetto a partire dalla data in cui si è verificato tale evento. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
  3. I redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, con riferimento alla quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma precedente, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 dell'articolo 5. Sui redditi di capitale derivanti dalla massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano: a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239; b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.600 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo gestito; c) le ritenute del 12,500 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'articolo 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere non negoziate in mercati regolamentati e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77.
  4. Il risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,5 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonché da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.86 ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.
  5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione della legge 23 luglio 1996, n.415.
  6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.
  7. Nel caso di conferimenti, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati effettuati, deve essere assunto il costo sostenuto all'atto del precedente acquisto degli strumenti finanziari oggetto di conferimento, stabilito con i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi indicato nel comma 1; si applica il comma 3 del precedente articolo 6. Nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui al precedente articolo 6, si assume quale costo quello determinato ai fini dell'applicazione di tale norma.
  8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui al precedente articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, deve essere considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.
  9. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.
  10. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.
  11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è prelevata dal soggetto gestore e deve essere versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto gestore, entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa deve essere versata; nelle ipotesi previste al precedente comma 8 il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa sono stabilite le modalità cui le parti devono attenersi nei casi di disinvestimenti obbligatori per il versamento dell'imposta sostitutiva.
  12. Entro il 30 novembre di ciascun anno i soggetti gestori devono versare, con riferimento ai patrimoni per i quali i mandanti abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 1, il 75 per cento dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione, determinato ai sensi del comma 3, relativo al periodo intercorrente fra l'inizio del periodo d'imposta, ovvero l'inizio del contratto per i contratti di gestione avviati in corso d'anno, e il 30 settembre, a titolo di acconto dell'imposta dovuta ai sensi del precedente comma. L'eventuale eccedenza dell'acconto sull'imposta dovuta è scomputata dall'acconto e dai saldi dovuti per i periodi di imposta successivi fino a concorrenza del loro importo. Nel caso di contratti di gestione che abbiano termine nel periodo d'imposta, l'eccedenza che non abbia trovato capienza nell'imposta dovuta è rimborsabile al mandante dallo stesso soggetto gestore, nei limiti dell'imposta sostitutiva relativa al complesso dei patrimoni gestiti che è tenuto a versare in acconto ai sensi del presente comma o a saldo ai sensi del comma 11; il rimborso deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza dei termini previsti per il primo versamento successivo alla scadenza del mese in cui avviene la cessazione del contratto. L'eccedenza non rimborsata direttamente dal soggetto gestore è scomputabile dalle imposte sui redditi e da quelle sostitutive di cui all'articolo 5 del presente decreto dovute dal mandante a saldo e in acconto, per l'intero importo che trova capienza in esse, a partire da quelle dovute sulla base della prima dichiarazione presentata successivamente alla scadenza del termine previsto per l'esecuzione del rimborso da parte del soggetto gestore; a tal fine il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione nella quale risulti l'importo dell'eccedenza scomputabile.
  13. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni, allegandovi la copia delle distinte di versamento dell'imposta sostitutiva. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e n.602.
  14. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui al precedente articolo 6 e al comma 1 del presente articolo, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.
  15. Nell'ipotesi di cui al comma 2, secondo periodo, seconda parte, nonché negli altri casi in cui per effetto delle cessioni effettuate tramite uno o più dei soggetti di cui al comma 1 sono superate le percentuali indicate nella lettera c) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi indicato nel comma 1, le plusvalenze realizzate sono assoggettate dal contribuente all'imposta sostitutiva prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto. Le eventuali imposte sostitutive applicate ai sensi del presente articolo, anteriormente al superamento delle predette percentuali, costituiscono credito d'imposta ai fini dell'applicazione del predetto articolo 5; a tal fine i soggetti gestori devono rilasciare al contribuente apposita certificazione delle eventuali imposte sostitutive anteriormente applicate per la quota riferibile alle predette plusvalenze.
  16. I soggetti gestori che nello svolgimento del rapporto dovessero constatare la realizzazione di plusvalenze ai sensi della lettera c) dell'articolo 81, comma 1 citato devono darne immediata comunicazione al contribuente, rilasciandogli la certificazione di cui al precedente comma.
  17. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi la data di acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il 1° gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data è quella di chiusura del rapporto.
  18. Per l'accertamento e la riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate o non versate dai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare dell'imposta non versata o non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non versata o non dichiarata è superiore a duecento milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte.
  19. Con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di dichiarazione di cui al precedente comma 13 e sono stabilite le altre modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 8
Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio

  1. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  2. "Articolo 9 (Disposizioni tributarie)

    "1.I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della presente legge.

    "2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,5 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno deve essere desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione deve versare l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della società, entro il 28 febbraio di ogni anno.

    "2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

    "2-ter. Sul risultato della gestione del fondo maturato nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 30 settembre di ciascun anno, la società di gestione preleva un ammontare pari al 75 per cento della relativa imposta sostitutiva. In caso di fondo avviato in corso d'anno il periodo di riferimento è quello compreso tra la data di avvio del fondo e il 30 settembre. La somma così prelevata deve essere versata a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della società, entro il 30 novembre. L'eventuale eccedenza dell'acconto sull'imposta dovuta viene rimborsata dalla società di gestione al fondo, nei limiti dell'imposta che la società di gestione è tenuta a versare a saldo o in acconto con riferimento al complesso dei fondi gestiti. In tal caso l'importo rimborsato viene computato in diminuzione dei versamenti d'imposta dovuti con riferimento al complesso dei fondi gestiti. L'eccedenza non rimborsata con le modalità di cui al periodo precedente può essere acquisita dalla società di gestione che ha diritto a conseguirne il rimborso dal Ministero del Tesoro entro sessanta giorni dall'acquisto. In alternativa, l'eccedenza non rimborsata né acquisita dalla società di gestione, è computata in diminuzione degli acconti o dei saldi dovuti dal fondo per i periodi d'imposta successivi. Con i decreti di cui al comma 2-bis sono stabilite le modalità per effettuare il rimborso o l'acquisizione di cui al presente comma.

    "3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi.

    "4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione deve essere resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze entro il 15 gennaio di ogni anno. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione sono disciplinate, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602 nonché da quelle di cui al decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con la legge 7 agosto 1982, n. 516."

  3. L'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è sostituito dal seguente:
  4. "1. La SICAV non è soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal coma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

    "2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché quelle di cui all'articolo 7 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernente i fondi comuni di investimento di natura contrattuale.

    "3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, né le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis, 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745".

  5. L'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 è sostituito dal seguente:
  6. "1. I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operante sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo gestito, nonché le ritenute del 12, 50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

    2". Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,5 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno deve essere desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione deve versare l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della società, entro il 28 febbraio di ogni anno.

    "3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

    "3-bis. Sul risultato della gestione del fondo maturato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 30 giugno di ciascun anno, la società di gestione preleva un ammontare pari al 75 per cento della relativa imposta sostitutiva. In caso di fondo avviato in corso d'anno il periodo di riferimento è quello compreso tra la data di avvio del fondo e il 30 giugno. La somma così prelevata deve essere versata a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della società, entro il 31 agosto. L'eventuale eccedenza dell'acconto sull'imposta dovuta viene rimborsata dalla società di gestione al fondo, nei limiti dell'imposta che la società di gestione è tenuta a versare a saldo o in acconto con riferimento al complesso dei fondi gestiti. In tal caso l'importo rimborsato viene computato in diminuzione dei versamenti d'imposta dovuti con riferimento al complesso dei fondi gestiti. L'eccedenza non rimborsata con le modalità di cui al periodo precedente può essere acquisita dalla società di gestione che ha diritto a conseguirne il rimborso dal Ministero del Tesoro entro sessanta giorni dall'acquisto. In alternativa, l'eccedenza non rimborsata né acquisita dalla società di gestione, è computata in diminuzione degli acconti o dei saldi dovuti dal fondo per i periodi d'imposta successivi. Con i decreti di cui al comma 3 sono stabilite le modalità per effettuare il rimborso o l'acquisizione di cui al presente comma.

    "4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi.

    "5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione deve essere resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze entro il 15 gennaio di ogni anno. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione sono disciplinate, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 602, nonché da quelle di cui al decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516."

  7. L'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 è sostituito dal seguente:
  8. "1. I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, con la legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

    "2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento è tenuto a versare un ammontare pari al 12,5 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva deve essere versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della società entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

    "3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

    "3-bis. Sul risultato della gestione del fondo maturato nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 30 settembre di ciascun anno, il soggetto incaricato del collocamento preleva un ammontare pari al 75 per cento della relativa imposta sostitutiva. In caso di fondo avviato in corso d'anno il periodo di riferimento è quello compreso tra la data di avvio del fondo e il 30 settembre. La somma così prelevata deve essere versata a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto incaricato, entro il 30 novembre. L'eventuale eccedenza dell'acconto sull'imposta dovuta può essere acquisita dal soggetto incaricato del collocamento che ha diritto a conseguirne il rimborso dal Ministero del Tesoro entro sessanta giorni dall'acquisto. In alternativa, l'eccedenza non acquisita dal soggetto incaricato del collocamento, è computata in diminuzione degli acconti o dei saldi dovuti dal fondo per i periodi d'imposta successivi. Con i decreti di cui al comma 3 sono stabilite le modalità per effettuare l'acquisizione di cui al presente comma.

    "4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi.

    "5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione imponibile conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione deve essere resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze entro il 15 gennaio di ogni anno. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione sono disciplinate, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602 nonché da quelle di cui al decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

    "6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore die titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate".

  9. I commi da 1 a 6 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono sostituiti dai seguenti:
  10. "1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione Europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni devono operare una ritenuta del 12,5 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

    "2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con decreto del Ministero delle finanze.

    "3. La ritenuta prevista dal comma 1 è applicata a titolo d'imposta sui proventi derivanti dalle partecipazioni assunte al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali e a titolo d'acconto in ogni altro caso.

    "4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.

    "5. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

    "6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma precedente sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi."

  11. Il comma 3 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.".

Articolo 9
Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani

  1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui al precedente articolo 8 hanno diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati.
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 è provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo nonché la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato articolo 8, relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
  3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano nei confronti dei soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni.
  4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del precedente comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all'articolo 9. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprietà delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione Europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui al successivo articolo 10-ter. La ritenuta deve essere applicata dalla Banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria è tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239.
  5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro cento venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi precedenti.

Articolo 10
Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti

  1. Sempreché non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, i notai nonché gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le società ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, devono rilasciare alle parti la relativa certificazione. Gli stessi soggetti devono comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle società emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento di quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la pena pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
  2. Nell'ambito della comunicazione prevista dal precedente comma, i soggetti ivi indicati devono altresì comunicare:
  1. le generalità e, se esistente, il codice fiscale del soggetto o dei soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno effettuato prelievi ai sensi del comma 8 dell'articolo 6 o prelievi o trasferimenti ai sensi del comma 8 dell'articolo 7, indicando anche il tipo e le quantità degli strumenti finanziari prelevati o trasferiti;
  2. le generalità e, se esistente, il codice fiscale del soggetto o dei soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno intrattenuto rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera, la cui giacenza massima, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia stata superiore a cento milioni di lire. Tale comunicazione non deve essere effettuata con riferimento ai depositi e conti correnti intrattenuti da soggetti non residenti o da soggetti diversi dalle persone fisiche, esercenti attività d'impresa.
  1. Con uno o più decreti dirigenziali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui ai precedenti commi.
  2. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi.

Articolo 11
Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale recata dal decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227

  1. I primi quattro commi dell'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono sostituiti dai seguenti:
  2. "1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare e l'ente Poste Italiane devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale e l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

    "2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione.

    "3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.

    "4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di certificati in serie o di massa o di titoli esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le banche, le società d'intermediazione mobiliare e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2."

  3. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
  4. "1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché le società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5."

  5. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
  6. "1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato."

  7. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
  8. "4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'art. 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi."

  9. L'articolo 5-bis del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.
  10. L'articolo 6 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
  11. "Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte."

  12. I commi 1-bis ed 1-ter dell'articolo 7 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono sostituiti dai seguenti:

"1-bis) L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter) Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.

Titolo III
Riordino delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale

Articolo 12
Modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale

  1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Articolo 16-bis
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera

  1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo d'imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri provanti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992."
  2. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 26
    Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

    "1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di un terzo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.

    "2. L'Ente poste italiane e le banche devono operare una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai depositanti e correntisti. La predetta ritenuta deve essere operata dalle banche anche sui certificati di deposito e sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero; b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane; c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del Tesoro, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 43.

    "3. Quando gli interessi e gli altri proventi di cui al comma 1 e 2 sono dovuti da soggetti non residenti, le ritenute ivi previste devono essere operate dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione, con l'aliquota del 27 ovvero del 12,50 per cento, sugli interessi e gli altri proventi di cui al comma 1, secondo che la scadenza dei titoli sia o meno inferiore a diciotto mesi, nonché con l'aliquota del 27 per cento, sugli interessi ed altri proventi di cui al comma 2, indipendentemente dalla scadenza. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 intervengono nelle cessioni di obbligazioni o titoli similari emessi da soggetti non residenti la ritenuta deve essere operata sugli interessi ed altri proventi riconosciuti al cedente nel corrispettivo e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il cedente od il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi e gli altri proventi maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non deve essere operata quando il percipiente documenti, mediante apposita certificazione, la sua qualità di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

    "3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione devono operare sui predetti redditi una ritenuta con l'aliquota del 12.50 per cento ovvero, se superiore, con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi derivanti dai titoli sottostanti nei confronti del cessionario a termine ovvero del mutuante. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis) la predetta ritenuta deve essere operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

    "4. Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, nonché i depositi e conti correnti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi; b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e società equiparate; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai certificati di massa o titoli sottostanti siano assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto, senza opzione per la ritenuta a titolo d'imposta, nei confronti del cessionario a termine ovvero del mutuante. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'irpeg ed in ogni altro caso. Non sono soggetti a ritenuta i proventi indicati nel comma 3 e nel comma 3-bis percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla successiva lettera d).

    "5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta e deve essere operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi. La predetta ritenuta deve essere operata anche sui proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso."

  1. Dopo l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 26-bis
Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti

  1. Non sono soggetti ad imposta i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da mutui, c), d), g-bis), e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:
  1. soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, semprechè tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni;
  2. enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali in vigore in Italia."

4.Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, è sostituito dal seguente:

"1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani."

  1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, è sostituito dal seguente:

"1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, nonché, in ogni caso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, ivi compresi quelli emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

  1. persone fisiche
  2. soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
  3. enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo articolo 88;
  4. fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86;
  5. fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124."

6. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, è aggiunto in fine, il seguente periodo:

"Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali in vigore in Italia."

7. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è sostituito dal seguente:

"Articolo 27
Ritenuta sui dividendi

"1. Le società e gli altri enti indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, qualora gli utili siano pagati su partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) dell'articolo 81 del testo unico, assunte al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, nonché sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.86.

"2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della società, i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 11, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.

"3. La ritenuta è operata con l'aliquota del 27 per cento e a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nonché a società ed enti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. I soggetti non residenti hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello stato estero.

"4. Sugli utili derivanti da partecipazioni, anche qualificate ai sensi della lettera c) dell'art.81, comma 1, del predetto testo unico, in società ed enti non residenti la ritenuta di cui al comma 1 deve essere operata a titolo di acconto dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione.

"5. La ritenuta di cui al comma 1 non deve essere operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedano partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano società di banche popolari cooperative, qualora ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili.

"6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta, non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9, e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n.1745.

8. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n.512, convertito, con modificazioni, con legge 25 novembre 1983, n.649, è sostituito dal seguente:

"I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio devono operare una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione."

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n.512, convertito, con modificazioni, con legge 25 novembre 1983, n.649, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La ritenuta prevista nel precedente comma è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, qualora i titoli od i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; b) società semplici ed equiparate. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo ed in accomandita semplice e società equiparate, nonché dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del predetto testo unico. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso."

10. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n.512, convertito, con modificazioni, con legge 25 novembre 1983, n.649, è sostituito dal seguente:

"Per i titoli ed i certificati di cui all'art.5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi devono anche provvedere al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5.

11. L'articolo 1, comma 3, del decreto legge 2 ottobre 1981, n.546, convertito con legge 1° dicembre 1981, n.692, è sostituito dal seguente:

"Le banche accettanti devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 6, numero 4, della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e società equiparate; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso."

12. Il comma 115 dell'art.3 della legge 28 dicembre 1995, n.449 è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo o di riferimento sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari sia superiore ai limiti indicati nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito d'impresa".

13. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il numero 3) del primo comma è sostituito dal seguente:
  2. "3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente;"

  3. la lettera b) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
  4. "b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma n. 1";

  5. la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
  6. "c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;";

  7. la lettera f) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

"f) le ritenute sui redditi di cui all'art. 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel n. 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari".

  1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. la disposizione del numero 4) del primo comma è soppresso.
  2. La disposizione del n. 5) è sostituita dalla seguente:
  3. "5) entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché sono stati versati dai soci gli importi relativi agli utili di cui al comma 2 dell'art. 27 del medesimo decreto."

  4. il secondo comma è soppresso.

Articolo 13
Disposizioni relative alle obbligazioni e titoli similari senza cedola

  1. La disposizione di cui all'articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi di capitale derivanti da obbligazioni e titoli similari senza cedola nonché alla differenza di cui all'articolo 42, comma 1, del predetto testo unico delle obbligazioni o dei titoli similari con cedola, qualora la differenza stessa risulti superiore all'importo che si ottiene applicando la percentuale del 2,5 per cento, moltiplicata per il numero di anni interi di durata del titolo, alla somma o valore di rimborso. La disposizione non si applica alle obbligazioni e ai titoli similari aventi durata pari o inferiore ai due anni.
  2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma i predetti redditi di capitale si sommano alla plusvalenza imponibile di cui all'articolo 81, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, e dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata alla scadenza nonché dal costo di acquisto, non si scomputano i redditi di capitale maturati e non riscossi, rispettivamente, fino alla data di vendita o di rimborso e fino alla data di acquisto. L'importo così determinato è soggetto unitariamente all'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 5 e 6 del presente decreto e dall'imposta sostitutiva dovuta si scomputa l'importo dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, effettivamente operante sui predetti redditi di capitale maturati nel periodo di possesso dei titoli, ovvero della ritenuta di cui al comma 1 dello stesso articolo 26 applicabile ai redditi di capitale medesimi.
  3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centoventi giorni dall'emanazione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
  4. Il ministro delle finanze, con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, può:
  1. modificare la percentuale indicata nel comma 1, in funzione dell'andamento dei tassi d'interesse dei titoli obbligazionari;
  2. estendere il regime previsto dal presente articolo a titoli obbligazionari e similari con cedola che consentano, in misura significativa, il differimento del pagamento degli interessi.

 

Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 14
Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutive sulle plusvalenze e gli altri redditi

  1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli utili derivanti dalla partecipazione a società od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui è deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data.
  2. In deroga al comma precedente le disposizioni dei commi 2 e 12 dell'art. 12 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, con esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30 giugno 1997 da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati ovvero da quote, semprechè detti interessi e proventi siano divenuti esigibili successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
  3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonché per i certificati di deposito ed i buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 si applicano alle plusvalenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera c) dell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'art. 3, in deroga a quanto stabilito dall'art. 82 del predetto testo unico, il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere adeguato ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998.
  6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) dell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal'art. 3, per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto:
  1. nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati indicati nella lettera c-bis) dell'art. 81, comma 1, del predetto testo unico, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data;
  2. nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati indicati nella lettera c) dell'art. 81, comma 1, del predetto testo unico, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;
  3. nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati il valore alla predetta data della frazione del patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102.
  1. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente comma deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'imposta sostitutiva deve essere versta entro il 30 novembre 1998 con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
  2. Per le partecipazioni già possedute alla data del 28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di acquisto, nonché del valore determinato sulla base dei commi precedenti, può essere assunto:
  1. nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno 1990 dalla borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle borse presso cui i titoli od i diritti erano in tale periodo negoziati;
  2. nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla predetta data.
  1. Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6, nonché dalla lettera b) del comma 8, è in facoltà dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il valore periziato deve riferirsi all'intero patrimonio sociale, essere indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della società, associazione od ente, relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e reso noto ai soci, associati e partecipanti che ne fanno richiesta. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
  2. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere c-ter) e c-quinquies) dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, per i titoli, i certificati, i diritti, le valute estere, l'oro grezzo o monetato, gli strumenti finanziari, rapporto o crediti posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il costo o valore di acquisto è quello risultante da documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di cui ai precedenti articoli 6 e 7. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze e gli altri proventi divenuti imponibili per effetto del presente decreto, a richiesta dell'interessato, in luogo del costo o valore di acquisito può essere assunto:
  1. nel caso dei titoli, diritti, valute estere, oro grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto presso i medesimi mercati regolamentati;
  2. nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute estere, oro grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché per i crediti il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita relazione giurata di stima, la quale può essere effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel presente comma, anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto.
  1. Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 6 può essere esercitata entro il 30 settembre 1998. L'imposta dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998 dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione è liquidata dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 6 entro il mese successivo a tale data, ed è versata entro il 15 dicembre 1998. A tal fine il contribuente deve fornire al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione della plusvalenza imponibile e costituire, in favore di tale soggetto, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.
  2. Le disposizioni dell'art. 10 del comma 1 dell'articolo 11 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni degli altri commi del predetto articolo 11 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Agli effetti dell'applicazione del comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi per le partecipazioni, i titoli, i certificati, gli strumenti finanziari e i rapporti posseduti ovvero in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto si assume come data di acquisto la predetta data.

Articolo 15
Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo

  1. Per le obbligazioni e titoli similari detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli organismi di investimenti collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, nonché per quelli inclusi nei patrimoni soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 7, la ritenuta di cui al comma 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla predetta data di entrata vigore del presente decreto e deve essere operata all'atto del pagamento, nonché in caso di cessione dei titoli medesimi.
  2. Per gli interessi ed altri proventi soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 2, comma 2, del decreto legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, 67 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1993, n. 427, 7 del decreto legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, conseguiti dai fondi di cui all'articolo 8, comma 1, 2, 3 e 4, nonché dalle gestioni di cui all'articolo 7, la ritenuta si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere operata all'atto del pagamento.
  3. Per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, nonché dalle gestioni di cui all'articolo 7, le operazioni di accreditamento ed addebitamento del conto unico devono essere eseguite limitatamente agli interessi ed altri proventi maturati fino alla data medesima.
  4. Per i proventi relativi alle parti di organismi di investimento collettivo commercializzate nel territorio dello Stato e soggette alle disposizioni dell'articolo 10-ter commi 1 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 77, detenuti dai fondi di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, nonché dalle gestioni di cui all'articolo 7, la ritenuta del 12,50 per cento è dovuta sui proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere versata dalla banca depositaria del fondo e dalle SICAV, dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'articolo 11-bis, comma 3, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, o dal soggetto gestore di cui all'articolo 7 nei termini stabiliti per il versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione.
  5. Il valore del patrimonio gestito soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 alla data di entrata in vigore del presente decreto è assunto al netto delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute ai sensi dei precedenti commi.
  6. Ai soli fini dell'applicazione dell9mposta patrimoniale sostitutiva dovuta per il 1998 dagli organismi di investimenti collettivo di cui agli articoli 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, 14, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, 11-bis , comma 2, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, il patrimonio netto del fondo alla data del 30 giugno 1998 è assunto quale patrimonio alla data della cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva deve essere versata dalla società di gestione del fondo, dalla SICAV, nonché dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'articolo 11-bis, comma 3, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, nei termini stabiliti per il versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione.
  7. Limitatamente al periodo d'imposta 1998 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 12, del presente decreto legislativo, nonché le disposizioni degli articoli 9, comma 2-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77, 11, comma 3-bis della legge 14 agosto 1993, n. 344, 11-bis, comma 3-bis, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.
  8. Per gli incarichi di gestione già perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente può esercitare l'opzione per il regime sostitutivo di cui al comma 1 dell'articolo 7, presentando la comunicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il 30 settembre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere per i redditi prodotti a partire da tale data.
  9. Per la determinazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni, titoli, certificati, strumenti finanziari e rapporti posseduti od in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed affidati in gestione agli intermediari di cui al comma 1 dell'art. 7 anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione ivi prevista si applicano le disposizioni dell'art. 13.