Decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 66 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto

Capo I
Modifiche e integrazioni alle disposizioni generali

Articolo 1
Modifiche al regime IVA in tema di cessioni di beni, di esercizio di impresa e di effettuazione delle operazioni

1. All'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: " e) i conferimenti di aziende o rami di aziende in società ed altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni;"

b) la lettera h) è soppressa.

2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile,"

b) nel quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:

a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A 10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.".

3. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633),

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente: "L'obbligo dell'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi sorge nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo."

b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: "Per le cessioni del prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta è dovuta all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del comma precedente. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo, l'imposta è dovuta nel mese successivo a quello della loro effettuazione."

4. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27-quater) è aggiunto il seguente: n. 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-ter e 36-bis."

5. Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato il quarto comma.

Articolo 2
Modifiche al sistema della detrazione

1. Gli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti: Art. 19 - (Detrazione) - 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed al servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui nasce il corrispondente obbligo d'imposta ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, e può essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Per le operazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 6, qualora non venga esercitata la facoltà ivi prevista, il diritto alla detrazione nasce all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2.

La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto legge 31 agosto 1993 n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge, 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;

c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d), e), f;

d) cessioni di cui all'articolo 10, n. 11;

e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 74, commi 1, 7, 8 e 9.

4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

5. Ai contribuenti che effettuano sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni esenti al sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

Articolo 19-bis
Percentuale di detrazione

1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5 è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 e 27-quinquies dell'articolo 10 nei casi in cui esse non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili.

Articolo 3
Modifiche alla rettifica della detrazione

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 19-bis sono aggiunti i seguenti: "Art. 19-bisl - esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:

a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative al beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell’attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;

e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nel locali dell'impresa;

g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiatura terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di cui numero 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento;

h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito;

i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

1) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di beni immobili, e relative prestazioni di impiego messi a disposizione, senza corrispettivo ovvero a fronte di corrispettivi inferiori al valore normale delle prestazioni cui aderiscono, dei soci, associati o partecipanti, non aventi nell'esercizio di impresa, arte o professione, nonché quella relativa alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 16, terzo comma, aventi ad oggetto tali beni.

Articolo 19-bis2
Rettifica della detrazione

1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.

2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.

4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.

5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento.

6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta dovuta sulla cessione del bene.

7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo del fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.

9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.

Capo II
Modifiche e integrazioni agli obblighi dei contribuenti e ai regimi speciali

Articolo 4
Modifiche agli obblighi contabili dei contribuenti

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 25 è inserito, in principio, il seguente comma: "Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro entro il quarto mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso e comunque entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta;"

b) nell'articolo 27, quinto comma, le parole: "ma soltanto in sede di dichiarazione annuale" sono soppresse;

c) nell'articolo 28, il comma 3 come sostituito dall'articolo 1l, comma 1, lettera a), del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate nei mesi di competenza né esercitate in sede delle dichiarazioni relative ai due anni successivi a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto."

2. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695.

Articolo 5
Modifiche al regime speciale per il settore agricolo

1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "Art. -34 - Regime speciale per i produttori agricoli - 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e Ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli indicati nel comma 6, secondo periodo, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del ,Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale.

2. Si considerano produttori agricoli:

a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2l35 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato ordinario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui tutti i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano, all'Ufficio IVA competente per territorio, ed in copia ai predetti soggetti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo.

3 Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a lire venti milioni.

4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta ovvero da atto assoggettato ad imposta detraibile nei modi ordinari.

5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ma non a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma 172, escluso la lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni del primo e del secondo periodo del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque o di venti milioni di lire ovvero di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo e secondo periodo del presente comma dichiarandolo all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 gli enti, alle cooperative o altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti, in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini del successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8,- primo comma 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio IVA competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L'opzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non è revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo. 19-bis2 e, comunque, almeno per un quinquennio.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 6
Modifiche al regime IVA per il Modifiche settore editoriale

1. Nell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, la lettera c) è sostituita dalla seguente "c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 53 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unicamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni al sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o video-magnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unicamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge".

2. Al numero 18) e al numero 35) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola "periodici" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria".

Articolo 7
Modifiche al regime IVA per il settore dello spettacolo e dei giochi

1. Il quinto comma dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, è sostituito dal seguente: "Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nei numeri 6) e 7) dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dalle imprese esercenti le suddette attività l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfetizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se le suddette imprese effettuano anche prestazioni di sponsorizzazione, e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse a quelle di spettacolo, applicano l'imposta sul valore aggiunto con le predette modalità, ma la detrazione è forfetizzata in misura pari a un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse per le prestazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Se nell'esercizio dell'attività di spettacolo vengono effettuate anche operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli, comprese prestazioni pubblicitarie, l'imposta sui relativi corrispettivi è riscossa con le stesse modalità dell'imposta sugli spettacoli e la detrazione di cui all'articolo 19 è forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Per le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7, l'importo della detrazione si calcola con riferimento all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicabile sulle analoghe operazioni imponibili. Eventuali eccedenze detraibili di imposta vanno computate con la successiva liquidazione dell'imposta stessa. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio accertatore dell'imposta sugli spettacoli prima dell'inizio dell'anno solare e all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 35, ovvero, in caso di inizio di attività, nella relativa dichiarazione l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata, entro gli stessi termini e con le medesime modalità, ed è comunque vincolante per un quinquennio; qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili l'opzione è vincolante fino a quando non sia trascorso il periodo della relativa rettifica previsto dall'articolo 19-bis2. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli nonché la disposizione concernente l'obbligo di fatturazione, non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398."

Articolo 8
Disposizioni relative a particolari settori

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'undicesimo comma, è aggiunto il seguente: "Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative."

2. All'articolo 74, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo le parole: "... dall'esercente l'attività di trasporto," sono aggiunte le seguenti: "e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio".

Articolo 9
Modifiche al regime IVA per le agenzie di viaggio e turismo

1. L'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, è sostituito dal seguente: Art. "74-ter - Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo - 1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n, 111 da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.

2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo è diminuito:

a) dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta;

b) delle provvigioni o delle commissioni dovute per le prestazioni di intermediazione relative al pacchetti turistici.

3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2.

4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.

5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni del mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.

6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'articolo 9.

7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 21. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari con rappresentanza la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello del pagamento, anche parziale, del corrispettivo e, comunque, non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo."

Articolo 10
Termini di decadenza per l'accertamento delle dichiarazioni a rimborso

1. Nell'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna".

Articolo 11
Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, si applica agi acquisti ed alle importazioni le cui fatture o bollette doganali siano venute in possesso del contribuente a decorrere dal 1 gennaio 1998.

2. La rettifica della detrazione prevista nei commi 1 e 2 dell'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, va operata per i beni e servizi acquistati a decorrere dal 1 gennaio 1998.

3. La rettifica della detrazione per i beni immobili di cui al comma 8 dell'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 va operata relativamente ai beni acquistati o ultimati successivamente al 1 gennaio 1998.

4. In deroga al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come sostituito dal presente decreto, è detraibile l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni che, in virtù di specifiche norme, sono state dichiarate temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica .26 ottobre 1972, n.633, come sostituito dal presente decreto, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, per l'anno 1998, a determinati prodotti agricoli, al fine di tener conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per lire 120 miliardi.

6. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui all’art.14, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, come sostituito dal presente decreto, si applicano anche ai soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a venti milioni di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate nel 1998 dai detti soggetti l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

7. La misura della detrazione forfetizzata relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, stabilita dal secondo periodo del quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, come sostituito dal presente decreto, si applica, per l'anno 1998, nella misura di due terzi.

8. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.