Schema di decreto legislativo inerente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visti il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56, con il quale, tra l'altro, sono state dettate disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno più decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del novembre 1998;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a nonna dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente: "Art. 15 bis - Riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale - 1. Nella legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo l'articolo 77, sono aggiunti i seguenti: "Art. 77-bis - Istituzione e attività dei centri di assistenza fiscale alle imprese - 1. Sono istituiti i centri di assistenza fiscale per le imprese. I centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti nei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze. ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla Camera di Commercio, e all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province.

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma I costituiscono i centri previa delega della propria associazione nazionale.

3. I centri sono costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale, di cui ai commi 4, 5 e 6, ad imprese associate alle organizzazioni che hanno costituito i centri stessi. Sono escluse dall'assistenza fiscale resa dai centri le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina dei collegio sindacale nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore ovvero che svolgono attività per le quali non sono ancora approvati gli studi di settore, diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unicamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

4. Su richiesta dei contribuenti, i centri redigono e conservano le scritture contabili, nonché predispongono le dichiarazioni tributarie e curano gli ulteriori adempimenti di carattere tributario. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal centro di assistenza anche quando sono redatte ed elaborate dallo stesso contribuente o da impresa prescelta dal centro stesso, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del predetto centro di assistenza.

5. li centro designa uno o più responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato. Il responsabile dell'assistenza fiscale rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni predisposte dal centro alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile.

6. li responsabile dell'assistenza fiscale, a richiesta del contribuente, assevera che gli elementi contabili ed extra-contabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

7. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 5 e 6, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.

8. In relazione al visto di cui al comma 5 e all'asseverazione di cui al comma 6 sono previste. con decreto del Ministero delle finanze. particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di garanzia.

9. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui ai commi 4, 5 e 6, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria, nonché per l'attuazione di quanto previsto nelle disposizioni contenute nel presente articolo. L'autorizzazione è revocata quando vengono commesse gravi e ripetute violazioni di nonne tributarie e delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative, in caso di rilascio del visto di conformità ovvero dell'asseverazione infedele ai soggetti indicati nei commi 5, primo periodo, e 7 si applica, con provvedimento della direzione regionale delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, con provvedimento della stessa direzione regionale, ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare il visto di conformità ovvero l'asseverazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

Art. 77-ter
Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati

1. Sono istituita i centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e
pensionati. I centri possono essere costituiti da:

a) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

sostituti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

c) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

2. I centri sono costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 77quater in favore dei contribuenti non titolari dei redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I centri designano uno o più responsabili dell'assistenza fiscale, da individuare fra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.

4. li Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 77-quater, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria, nonché per l'attuazione di quanto previsto nelle disposizioni contenute nel presente capo. L'autorizzazione è revocata quando vengono commesse gravi e ripetute violazioni di nonne tributarie e delle disposizioni di cui all'articolo 77-quater, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione prodotta dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

Art. 77-quater
Attività dei centri di assistenza fiscale

1. Su richiesta dei contribuenti, i centri di cui all'articolo 77-ter predispongono le dichiarazioni tributarie e curano gli ulteriori adempimenti di carattere tributario.

2. Il responsabile dell'assistenza, su richiesta dei contribuenti, rilascia un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione.

3. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e 1) del testo unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i possessori dei redditi indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione rivolgendosi ai centri, che provvedono: all'elaborazione delle dichiarazioni; alla verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; alla consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; alla comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto; all'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al comma 2, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.

5. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative, in caso di rilascio del visto di conformità di cui ai commi 2 e 3 infedele ai soggetti indicati nel comma '3 dell'articolo 77-ter si applica, con provvedimento della direzione regionale delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi. con provvedimento della stessa direzione regionale, ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare il visto di conformità. I provvedimenti di cui al presente comma sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

Art. 77-quinquies
Compensi

1. Per le attività di cui all'articolo 77-quater, comma 3, ai centri spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa.

2. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura dei compensi previsti nel presente comma é adeguata ogni anno, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT, rilevata nell'anno precedente.

Art. 77-sexies
Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.

2. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Art. 77-septies
Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta

1. I sostituiti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, ed 1) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.

2. I sostituti di cui al comma 1 che intendono prestare assistenza fiscale provvedono alla ricezione delle dichiarazioni e delle schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; all'elaborazione delle dichiarazioni; alla consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; all'effettuazione delle operazioni di conguaglio da eseguire con le modalità stabilite dall'articolo 77-sexies, comma 2; all'invio delle dichiarazioni dei redditi e delle suddette scelte.

3. Per le attività indicate al comma 2 ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, da corrispondere a fronte di minori versamenti di ritenute fiscali operate sui redditi erogati. La misura dei compensi previsti dal presente comma è adeguata ogni anno con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT, rilevata nell'anno precedente.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila e lire cinque milioni.

5. I sostituti che non prestano assistenza fiscale devono in ogni caso consentire l'attività di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attività di cui all'articolo 77 - quater, comma 3.

Art. 77-octies
Certificazione tributaria

1. I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, sempreché abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione. Le scritture contabili si intendono tenute dai soggetti che rilasciano la certificazione anche quando sono redatte ed elaborate dallo stesso contribuente o da impresa prescelta dai menzionati soggetti. a condizione che tale attività sia effettuata sotto il diretto controllo e la responsabilità dei soggetti stessi.

2. La certificazione tributaria può essere rilasciata a condizione che nei confronti del medesimo contribuente siano stati altresì rilasciati il visto di conformità di cui all'articolo 77-bis, comma 5 e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, l'asseverazione di cui al comma 6 dello stesso articolo 77-bis e il soggetto incaricato abbia accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione, delle sanzioni amministrative, al professionista che rilascia una certificazione tributaria infedele si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione della facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità. Le sanzioni previste dal presente comma sono irrogate con provvedimento della direzione regionale delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. I provvedimenti di cui al presente comma sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso le violazioni per l'eventuale valutazione di ulteriori provvedimenti.

4. Gli accertamenti induttivi di cui agli articoli 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, devono essere notificati. a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale è stata effettuata la certificazione. Se il contribuente propone ricorso contro l'atto di accertamento in rettifica delle menzionate dichiarazioni, le imposte o le maggiori imposte, unicamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrativa in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria.

5. Per le dichiarazioni relative a un periodo di imposta per il quale è stata effettuata la certificazione ai sensi del presente articolo sono previste, con decreto del Ministero delle finanze, particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di garanzia.";

b) l'articolo 9, comma 1, è abrogato;

e) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Art. 16 - Decorrenza - 1. Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal l° gennaio 1999.

Art. 2
Disposizioni finali e norma di copertura

1. Sono abrogati:

a) i commi da 1 a 7 e da 10 a 24 dell'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991,n.413.

b) l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

c) l'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto l993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395;

e) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazione, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473;

f) l'articolo 14, comma 14, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Nella legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'articolo 1, quarto comma, dopo le parole:" di cui al primo comma a servizi" sono aggiunte le seguenti: "o a centri autorizzati di assistenza".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 35 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001. si provvede con le ulteriori maggiori entrate recate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare. con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1999.