Schema di decreto legislativo recante: "Revisione della composizione dei comitati tributari regionali e istituzione presso il Ministero delle Finanze della Consulta Tributaria"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 3, comma 134, lettera 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente disposizioni volte sia alla revisione della composizione dei comitati tributari regionali previsti dall'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, allo scopo di garantire una adeguata rappresentanza dei contribuenti e di attribuire compiti propositivi ai medesimi comitati sia alla istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del……;
che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere, alla commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3 comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente decreto legislativo;

Articolo 1
Comitati tributari regionali

1. All'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n.358, sono apportate le seguenti modificazioni

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comitati tributari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano",

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Sono istituiti nelle regioni i Comitati tributari regionali. Nelle province autonome di Trento e Bolzano sono istituiti i comitati tributari

provinciali. A questi ultimi si intende comunque riferita l'espressione "comitati tributari

regionali" contenuta nel presente articolo.

2. I comitati di cui al comma 1:

a) concorrono all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sulle varie categorie dei contribuenti, anche ai fini della programmazione dell'attività di accertamento e dell'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali;

b) esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti.

3. Sono componenti di diritto dei comitati tributari regionali il direttore regionale delle entrate, che li presiede, i direttori compartimentali del territorio e delle dogane e il comandante di zona della Guardia di finanza ovvero il comandante di legione per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il comando di zona. Sono, altresì, componenti dei comitati tributari regionali, per la durata di quattro anni dalla nomina disposta con decreto del direttore regionale delle entrate, un rappresentante del Ministero del lavoro; due rappresentanti della regione un rappresentante delle province, due rappresentanti dei comuni; un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative in sede locale; un rappresentante per ciascuna delle due associazioni di categoria più rappresentative in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio dell'artigianato e delle cooperative; un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro, dei notai e degli avvocati, un rappresentante dei concessionari della riscossione; un rappresentante delle associazioni delle banche e un rappresentante delle associazioni dei consumatori.".

Articolo 2
Consulta tributaria

1. Nella legge 29 ottobre 1991, n. 358, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente: "Art. 8-bis - Consulta tributaria - 1. E' istituita presso il Ministero delle finanze la consulta tributaria che svolge, in ambito nazionale, i compiti consultivi e propositivi previsti dall'articolo 8 per i comitati tributari regionali.

2. La consulta tributaria è presieduta dal Ministro delle finanze o dal Sottosegretario di Stato delegato e sono componenti di diritto della stessa il segretario generale, i direttori dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio, il comandante generale della Guardia di finanza e il direttore centrale dell'ufficio per l'informazione del contribuente. Sono altresì componenti, per la durata di quattro anni dalla nomina disposta con decreto del Ministro delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative in sede nazionale; due rappresentanti per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative in sede nazionale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative; un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro, dei notai e degli avvocati, un rappresentante dei concessionari della riscossione, un rappresentante delle associazioni delle banche. un rappresentante delle associazioni dei consumatori un rappresentante dei centri autorizzati di assistenza fiscale".