Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il................, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere alla commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Soppressione dei servizi autonomi di cassa

1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal dipartimento delle entrate e dal dipartimento del territorio sono soppressi con effetto dal I' gennaio 1998.

2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dai suddetti uffici, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.

Articolo 2
Definizione di entrate

1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:

a) le tasse e imposte indirette e relativi accessorie sanzioni;

b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato,

c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;

d) le entrate patrimoniali;

e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;

f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;

g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative,

h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425,

i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;

1) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1.

Capo II
Adempimenti in materia di riscossione

Articolo 3
Determinazione delle entrate

1. La determinazione delle entrate è effettuata dall'ufficio finanziario competente ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.

2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.

Articolo 4
Soggetti incaricati della riscossione

1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente, dall'Ente poste italiane e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime Sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatane.

4. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.

Articolo 5
Riscossione tramite ruolo

1. Per le entrate extratributarie da riscuotere in più annualità e per quelle tributarie dilazionate l'ufficio finanziario forma un ruolo unico per tutti gli anni di riferimento comprendente il totale del debito residuo. Il concessionario provvede alla riscossione delle singole annualità, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, alla prima scadenza utile successiva alla data di pagamento prevista nell'atto dell'amministrazione che ha dato origine al ruolo.

2. Con decreto dirigenziale sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli.

Articolo 6
Riscossione di particolari entrate

1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'Ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti è effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo Ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, del proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. La riscossione delle tasse ipotecarie e del tributi speciali, di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, è effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'Ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Per le entrate di cui al presente comma, di importo complessivo non superiore a lire cinquantamila, il pagamento può essere effettuato altresì mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare a cura dell'ufficio finanziario che esegue la prestazione richiesta dall'utente. Con decreto del Ministro delle finanze il suddetto limite può essere modificato.

Articolo 7
Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Per la riscossione coattiva delle entrate amministrate da enti diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione.

Capo III
Versamento delle entrate

Articolo 8
Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse

1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti territoriali competenti l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti.

2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente Sezione della tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti territoriali competenti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conto correnti postali.

Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'Ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'Ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.

5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e I 11.

Articolo 9
Versamento agli enti diversi dallo Stato

Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato e dagli enti territoriali direttamente ai singoli aventi diritto entro il giorno cinque del mese successivo a quello della riscossione.

Capo IV
Adempimenti in materia di pagamenti e di contabilità

Articolo 10
Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione

1. I pagamenti che, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, erano effettuati dall'ufficio del registro con i fondi della riscossione, a norma dell'articolo 454 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono eseguiti dal concessionario della riscossione utilizzando le entrate del bilancio dello Stato già riscosse dallo stesso ufficio del registro.

2. L'autorità giudiziario dispone i pagamenti di cui al comma 1 emettendo ordini o decreti di pagamento per il concessionario. Nel caso in cui nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario non ,.i sia Il concessionario ovvero lo sportello sia chiuso per qualsivoglia motivo le spese di Giustizia possono essere pagate dall'ufficio postale.

3. I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori e le irregolarità delle loro disposizioni. L'invio degli ordini o decreti di pagamento all'ufficio pagatore si effettua secondo le norme vigenti.

4- Prima di procedere al pagamento, il concessionario deve accertare che i titoli o i decreti di cui ai precedenti commi siano regolari e conformi alle disposizioni che disciplinano la materia. Qualora questi presentino irregolarità o errori di applicazione della tariffa, il concessionario ne sospende il pagamento e li restituisce, con motivate osservazioni, all'ufficio giudiziario emittente. Nel caso in cui venga confermato l'ordine emanato, il concessionario esegue il pagamento e riferisce all'Amministrazione finanziaria.

5. Appena eseguito il pagamento delle spese di giustizia, il concessionario ne prende nota in apposito registro, descrivendo singolarmente gli ordini e gli altri documenti ricevuti. Gli ordini estinti, emessi dalle competenti autorità giudiziario, sono elencati con i relativi documenti in apposito modello compilato in doppio esemplare, distintamente per capitolo di bilancio cui le relative spese si riferiscono. I modelli sopra citati, con gli ordini ed i documenti che vi sono descritti devono essere inviati, entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui gli ordini stessi sono stati pagati, all'ufficio finanziario competente.

6, Le Sezioni di tesoreria provinciale accettano in versamento come qualunque altro titolo regolare di spesa le note con l'ordine di rimborso di cui all'articolo 460 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e all'articolo 765 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 15 dicembre 1972, rilasciano le quietanze e registrano in uscita definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle competenze delle ragionerie provinciali dello Stato, delle Sezioni di tesoreria provinciale e degli uffici finanziari.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia sono determinate le modalità necessarie all'attuazione del presente articolo.

Articolo 11
Pagamenti per conto degli uffici finanziari

Il concessionario della riscossione è tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento è effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente.

Articolo 12
Competisi ai concessionari sui pagamenti effettuati

1. Per ogni pagamento effettuato ai sensi degli articoli 10 e 11 al concessionario del servizio della riscossione spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.

Articolo 13
Tenuta della contabilità

1. Il concessionario della riscossione tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle versate con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all'articolo 252 regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.827, nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.

Capo V
Sanzioni

Articolo 14
Sanzioni per omesso o insufficiente versamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

Articolo 15
inadempienze nell'invio dei dati

1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione nei termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, si applica la pena pecuniaria di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una pena pecuniaria di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le pene pecuniarie sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso. l'obbligo di trasmissione dei dati.

2. E' altresì sanzionata la difformità di ciascuna tipologia di dato di cui al comma 1 rispetto alle relative specifiche tecniche. L'ammontare della sanzione è commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed è pari a lire 500 mila fino all'1 per cento, a lire 2 milioni fino al 5 per cento ed a lire 10 milioni per percentuali superiori. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di provvedere alla sostituzione dei dati errati. La sanzione non si applica se i dati corretti pervengono entro la data prevista per l'invio del flusso.

3. Qualora la percentuale di operazioni contenenti dati errati superi il 10 per cento delle operazioni complessivamente inviate si applica, in aggiunta alle sanzioni previste al comma 2, la pena pecuniaria di lire 10 milioni.

4. Per le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza.

5. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione.

Capo VI
Disposizioni finali

Articolo 16
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.