Schema DPCM di trasferimento delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 alla Regione VENETO ed agli enti locali della regione
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO laccordo generale quadro sancito, ai sensi dellarticolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dellarticolo 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per lesercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", limitatamente allarticolo 4 (personale);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per lesercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, di competenza del ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, da trasferire alle regioni per lesercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per lesercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per lesercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per lesercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui allarticolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per lesercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui allarticolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. in materia di trasporti";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per lesercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui allarticolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante "individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dellarticolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante "individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per lesercizio dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante "individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per lesercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse umane individuate per lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di incentivi alle imprese";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 mazzo 1998, n. 112, in materia ambientale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di demanio idrico";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per lesercizio delle funzioni conferire dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità".
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri dì ripartizione e riparazione tra le regioni e tra gli enti locali per lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di protezione civile";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili",
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l12, in materia di istruzione scolastica";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali per lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti lattuazione della legge n. 59 del 1997;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 recante "intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della L. n. 59/97, e successive modificazioni";
VISTA la proposta della regione Veneto di riparto tra la regione e gli enti locali delle risorse individuate per lesercizio delle funzioni conferite dal d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, trasporti, viabilità, demanio idrico, opere pubbliche, ambiente, protezione civile, trattamenti economici a favore degli invalidi civili, salute umana e sanità veterinaria, istruzione scolastica e polizia amministrativa;
VISTO laccordo, sancito dalla Conferenza Unificata del 13 novembre 2000 in ordine allattribuzione alle regioni e agli enti locali dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per lesercizio delle funzioni amministrative conferite dal d. lgs. n. 112 del 1998;
ACQUISITO, in data 13 novembre 2000, il parete della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;
SENTITA lUnione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO in data . il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine allattuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dellart. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
SENTITI il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, il Ministro dei trasporti, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dellambiente, il Ministro dellinterno, il Ministro della sanità, il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della Funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro delle finanze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
DECRETA
Art. 1
(conferimenti alla regione)
1. Alla regione Veneto, per le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono trasferiti, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati in premessa, di individuazione e di ripartizione dei beni e delle risorse tra le regioni e tra gli enti locali, tenuto conto della ripartizione dei beni e delle risorse tra la regione e gli enti locali, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, come quantificate e specificate nelle allegate tabelle.
Art. 2
(conferimenti alle province)
1. Alle province del Veneto, per lesercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati in premessa, di individuazione e di ripartizione dei beni e delle risorse tra le regioni e tra gli enti locali, tenuto conto della ripartizione dei beni e delle risorse tra la regione e gli enti locali, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, come quantificate e specificate nelle allegate tabelle.
Art. 3
(conferimenti ai comuni)
1. Ai comuni del Veneto per lesercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati in premessa, di individuazione e di ripartizione dei beni e delle risorse tra le regioni e tra gli enti locali, tenuto conto della ripartizione dei beni e delle risorse tra la regione e gli enti locali, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, come quantificate e specificate nelle allegate tabelle.
Art. 4
(oneri per il personale)
1. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito alla regione Veneto, ai sensi dellarticolo 1, sono stimante in £. 59.600.000 annue per ogni uniti di personale non dirigente trasferito e in £. 154.200.000 annue per ogni unità di personale dirigente trasferito, come quantificato nelle allegate tabelle.
2. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito alle province, ai sensi dellarticolo 2, sono stimante in £. 59.600.000 annue per ogni uniti di personale non dirigente trasferito e in £. 154.200.000 annue per ogni unità di personale dirigente trasferito, come quantificato nelle allegate tabelle.
3. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito ai comuni, ai sensi dellarticolo 3, sono stimante in £. 59.600.000 annue per ogni unità di personale non dirigente trasferito e in £. 154.200.000 annue per ogni unità di personale dirigente trasferito, come quantificato nelle allegate tabelle.
4. Con decreti dei Ministri competenti per materia si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dallart.4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "individuazione delle modalità e procedure di trasferimento del personale ai sensi dellart. 7 del d.lgs. n. 112/98". Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alle occorrenti variazioni di bilancio, sulla base dei predetti decreti.
Art. 5
(viabilità)
1. Fermi restando gli importi complessivi stabiliti dallart.2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità", le risorse finanziarie sia per il personale effettivamente trasferito, sia quelle corrispondenti al personale non dirigenziale non trasferito, ai sensi dellart. 3, comma 2, del citato decreto, sono attribuite alle regioni e agli enti locali nella misura di £. 87.755.102 per unità di personale.
2. Al fine di garantire la continuità dellesercizio delle funzioni, le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di promuovere specifici accordi con lente ANAS, anche prima della sottoscrizione dei verbali di consegna di cui a]lart.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 13 giugno 2000, n. 136.
Art. 6
(beni immobili)
1. I beni immobili previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per lesercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche" da trasferire alle regioni e/o agli enti locali alla data del 1 gennaio 2001 per lesercizio delle funzioni conferite in materia di opere pubbliche, sono individuati, entro il 31 dicembre 2000, sulla base di un contraddittorio fra la singola regione e lamministrazione competente, anche sulla base dei dati di cui alla tabella E allegata al citato decreto.
Art. 7
(residui)
1. La quota da attribuire a ciascun ente interessato a valere sulle risorse finanziarie in conto residui previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa è determinata sulla base della rilevazione degli stessi residui al momento delleffettivo esercizio delle funzioni da parte della regione e degli enti locali.
Art. 8
(disposizione transitoria)
1. Entro il 31 dicembre 2001, alle eventuali modifiche nella attribuzione delle risorse finanziarie tra la regione, le province ed i comuni, conseguenti allemanazione di leggi regionali successive al 1 gennaio 2001, per le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si provvede, su proposta della Conferenza unificata, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dintesa con il Ministro dellinterno.
2. Entro il 31 dicembre 2001, alle eventuali modifiche nella attribuzione delle risorse umane tra la regione, le province ed i comuni, conseguenti allemanazione di leggi regionali successive al 1 gennaio 2001, per le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si provvede, su proposta della Conferenza unificata, con decreti del Ministro competente dintesa con il Ministro della finzione pubblica.
3. Dopo la data del 31 dicembre 2001, alle eventuali modifiche nella attribuzione delle risorse finanziarie ed umane provvede direttamente la regione.
ALLEGATI (TABELLE Formato PDF)