SCHEMA DI DPCM
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge l5 marzo 1997, n.59;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400
VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1993 n. 220 T
VISTO l'accordo quadro tra lo Stato e le Regioni, approvato dalla Conferenza permanente Stato regioni nella seduta del 18 giugno 1999 propedeutico alla stipula dei singoli accordi di programma ai sensi dellarticolo 9 e dellarticolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997, e dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della richiamata legge n. 59 del 1997, si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro delle Regioni allo Stato nellesercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all'articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997
VISTO il parere reso dalla Commissione di cui allarticolo 5 della stessa legge n.59 del 1997 in data ,
VISTO il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nelladunanza del ,
SENTITI gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
SENTITI il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze
DECRETA
ART. 1
Accordi di programma
1. Gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Regioni ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, di seguito definito decreto legislativo, e successive modificazioni, sono indicati nellallegato 1 al presente decreto:
Gli accordi di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2000.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 2 le Regioni firmatarie degli accordi di
programma di cui al comma 1 subentrano allo Stato nel rapporto con Ferrovie dello Stato S.p.a, e stipulano apposito contratto di servizio ai sensi dellarticolo 19 del decreto legislativo.
4. Ai fini di cui al comma 3, secondo quanto previsto dallarticolo 4 dellaccordo quadro citato nelle premesse, le Regioni stipulano un contratto di servizio sperimentale relativo al periodo l° ottobre 2000 - 31 dicembre 2001 e successivamente un contratto di servizio biennale 2002-2003.
ART. 2
Attribuzione e trasferimento delle risorse alle Regioni
1. Entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, sono attribuite alle Regioni le risorse finanziarie di cui allallegato 2, in conformità a quanto previsto dai singoli accordi di programma di cui allarticolo 1.
2. Per lanno 2001 le risorse di cui al comma 1 sono erogate a ciascuna Regione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sul capitolo 1952, u.p.b. 3.1.2.12., del relativo stato di previsione.
3. Per gli anni 2001 e successivi le risorse di cui al comma 1 sono erogate a ciascuna Regione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sullapposito fondo istituito nellu.p.b. 7.1.2.5., del relativo stato di previsione.
ART. 3
Modalità successive del riparto delle risorse fra le Regioni
1. Le risorse ed i criteri di riparto fra le Regioni per lanno 2001 e gli anni successivi sono determinati ai sensi dellarticolo 20, commi 5, 6, 7 e 7 bis, del decreto
legislativo.
ART. 4
Quantificazione delle risorse umane e delle spese per la gestione dei compiti delegati
1. Sono trasferite alle Regioni le risorse finanziarie per spese di funzionamento, quantificate nellimporto di lire 442.500.000, inclusive delle spese di personale, di cui allallegata tabella 3.
2. Il trasferimento delle predette risorse finanziarie graverà sulle disponibilità attualmente esistenti sui capitoli 1216, 1217 e 1218 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
ART.5
Attività di monitoraggio
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge attività di monitoraggio e vigilanza, anche ai fini della predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione della delega, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo e dellesercizio dei poteri sostitutivi di cui allarticolo 13 dello stesso decreto, nonché ai fini della regolazione dei fondi da parte della legge finanziaria, ai sensi dellarticolo 20, comma 6, del decreto legislativo. A tal fine le Regioni devono fornire, ed avere accesso anche in via telematica, a tutti i dati relativi alle funzioni delegate.
2. Il Comitato tecnico centrale di cui allarticolo 5 dellAccordo quadro citato nelle premesse è costituito entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente decreto.
ALLEGATI