SCHEMA DI DPCM

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge l5 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1993 n. 220 T

VISTO l'accordo quadro tra lo Stato e le Regioni, approvato dalla Conferenza permanente Stato regioni nella seduta del 18 giugno 1999 propedeutico alla stipula dei singoli accordi di programma ai sensi dell’articolo 9 e dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997, e dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della richiamata legge n. 59 del 1997, si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro delle Regioni allo Stato nell’esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all'articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997

VISTO il parere reso dalla Commissione di cui all’articolo 5 della stessa legge n.59 del 1997 in data…,

VISTO il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nell’adunanza del…,

SENTITI gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

SENTITI il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze

DECRETA

ART. 1
Accordi di programma

1. Gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Regioni ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, di seguito definito decreto legislativo, e successive modificazioni, sono indicati nell‘allegato 1 al presente decreto:

Gli accordi di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2000.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 2 le Regioni firmatarie degli accordi di

programma di cui al comma 1 subentrano allo Stato nel rapporto con Ferrovie dello Stato S.p.a, e stipulano apposito contratto di servizio ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo.

4. Ai fini di cui al comma 3, secondo quanto previsto dall’articolo 4 dell’accordo quadro citato nelle premesse, le Regioni stipulano un contratto di servizio sperimentale relativo al periodo l° ottobre 2000 - 31 dicembre 2001 e successivamente un contratto di servizio biennale 2002-2003.

ART. 2
Attribuzione e trasferimento delle risorse alle Regioni

1. Entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, sono attribuite alle Regioni le risorse finanziarie di cui all’allegato 2, in conformità a quanto previsto dai singoli accordi di programma di cui all’articolo 1.

2. Per l’anno 2001 le risorse di cui al comma 1 sono erogate a ciascuna Regione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sul capitolo 1952, u.p.b. 3.1.2.12., del relativo stato di previsione.

3. Per gli anni 2001 e successivi le risorse di cui al comma 1 sono erogate a ciascuna Regione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sull’apposito fondo istituito nell’u.p.b. 7.1.2.5., del relativo stato di previsione.

ART. 3
Modalità successive del riparto delle risorse fra le Regioni

1. Le risorse ed i criteri di riparto fra le Regioni per l’anno 2001 e gli anni successivi sono determinati ai sensi dell’articolo 20, commi 5, 6, 7 e 7 bis, del decreto

legislativo.

ART. 4
Quantificazione delle risorse umane e delle spese per la gestione dei compiti delegati

1. Sono trasferite alle Regioni le risorse finanziarie per spese di funzionamento, quantificate nell’importo di lire 442.500.000, inclusive delle spese di personale, di cui all’allegata tabella 3.

2. Il trasferimento delle predette risorse finanziarie graverà sulle disponibilità attualmente esistenti sui capitoli 1216, 1217 e 1218 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART.5
Attività di monitoraggio

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge attività di monitoraggio e vigilanza, anche ai fini della predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione della delega, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo e dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, nonché ai fini della regolazione dei fondi da parte della legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo. A tal fine le Regioni devono fornire, ed avere accesso anche in via telematica, a tutti i dati relativi alle funzioni delegate.

2. Il Comitato tecnico centrale di cui all’articolo 5 dell’Accordo quadro citato nelle premesse è costituito entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente decreto.

ALLEGATI

ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C