Schema di DPCM recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per lesercizio delle funzioni conferite dal d.lgs.n.112/98 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO, in particolare, larticolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 che prevede:
"Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, miniere e risorse geotermiche di competenza del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti lattuazione della legge n.59 del 1997;
VISTO laccordo sancito nella Conferenza unificata Stato, regioni, città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 in data ;
SENTITA lUnione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine allattuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dellart.5 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;
SENTITI il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, il Ministro della funzione pubblica, il ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro dellinterno;
DECRETA
Art.1
(Ambito operativo)
1. Il presente decreto provvede alla ripartizione tra le regioni e gli enti locali dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per lesercizio delle funzioni e dei compiti in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per lesercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, miniere e risorse geotermiche di competenza del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato".
Art. 2
(Riparto delle risorse tra le regioni)
1. Le risorse finanziarie da trasferire alle regioni, quantificate dallarticolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del in lire 1.156 milioni, sono ripartite tra le singole regioni secondo le percentuali indicate nella tabella "A", allegata al presente decreto, che tengono conto dei rispettivi consumi energetici, della necessità di garantire a ciascuna regione una base finanziaria idonea ad esercitare le funzioni in materia di politica energetica, nonché delle tipologie di intervento cui sono destinate le risorse medesime.
2. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si procede, a decorrere dal 1°gennaio 2001, al riparto delle risorse individuate dal DPCM 26 maggio 2000 in materia di incentivi alle imprese (capitoli 7718 e 7719 della tabella relativa al Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato) per lesercizio delle funzioni di cui allarticolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, quantificate, sulla base di quanto previsto dallarticolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, in lire 50.000 milioni.
3. Il contingente di 67 unità di personale da trasferire alle regioni, individuato dallarticolo 6, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del è ripartito tra le stesse sulla base della dislocazione territoriale dei distretti minerari, secondo quanto indicato nella tabella "B", allegata al presente decreto.
Art. 3
(Riparto delle risorse tra le province)
1. Le risorse finanziarie da trasferire alle province, quantificate dallarticolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del in Lire 2.500 milioni, sono ripartite tra le singole province in parti uguali.
2. Le 4 unità di personale da trasferire alle province, individuate dallarticolo 6, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del ,sono attribuite a quattro province differenti, sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale interessato.
Art. 4
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alle tabelle "A" e "B", allegate al presente decreto, saranno trasferite alle stesse, ai sensi dellarticolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti e con le modalità previste nei rispettivi statuti.
ALLEGATI