IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto larticolo 87 della Costituzione;
Visto larticolo 17, commi 2 e 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto larticolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare larticolo 157, comma 4, con il quale si dispone che con regolamento, di cui allarticolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dellistituto per il credito sportivo anche garantendo unadeguata presenza nellorgano di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali;
Visto larticolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ......;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nelladunanza del
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dellarticolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, dintesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente regolamento
ART. 1
Natura giuridica
1. L'Istituto per il Credito Sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, di seguito denominato "Istituto" ente pubblico economico, ha sede legale in Roma. Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituiti succursali ed uffici di rappresentanza
ART. 2
Finalità e statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo
1. L'istituto eroga, a favore di enti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal patrimonio di cui allarticolo 3, con la gestione dei fondi di cui allarticolo 10 e con l'emissione di obbligazioni a norma dellarticolo 6, comma 3.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto 1egislativo 31 marzo l99S, n. 112, dellarticolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e dellarticolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.
3. Lo statuto, recante disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto, è adottato a norma dell'articolo 6 ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. In sede di prima applicazione listituto provvede alladozione del nuovo statuto entro quattro mesi dalla data ai entrata in vigore del presente regolamento.
ART. 3
Patrimonio
1. Il patrimonio dellistituto è costituito:
a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato "CONI":
b) dal fondo patrimoniale di cui dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
c) dalle riserve.
ART. 4
Qrgani
1. Sono organi dellIstituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale.
2. Per la nomina agli organi dellistituto sono richiesti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli intermediari finanziari dal titolo V del decreto legislativo I settembre 1993 n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
3. I compensi e le indennità del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono determinati con i relativi provvedimenti di nomina.
ART. 5
Presidenze
1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, dintesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed ha la rappresentanza legale dellistituto.
2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando lordine del giorno delle relative sedute. Lo statuto provvede per la sostituzione del presidente nei casi di assenza od impedimento di questultimo.
ART. 6
Consiglio di Amministrazione
1. il consiglio di amministrazione è composto:
a) dal presidente dell'Istituto:
b) da due membri designati dal Ministro per i beni e le attività culturali:
c) da due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
d) da un membro designato dal Ministro delle finanze:
e) da tre membri designati dal CONI:
f) da tre membri designati dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni ed autonomie locali:
g) da un membro designato dintesa dagli altri partecipanti al fondo di dotazione.
2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta. I componenti nominati in sostituzione di consiglieri comunque cessati dalla carica durano in carica per il residuo periodo e cessano unitamente agli altri.
3. Al consiglio di amministrazione spetta lamministrazione dellistituto, salve le funzioni eventualmente delegate dallo statuto al comitato esecutivo. Sono comunque esercitati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione i seguenti compiti:
a) adozione dello statuto.
b) approvazione del bilancio:
c) ripartizione degli utili:
d) emissione di obbligazioni, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dintesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, fatte salve le obbligazioni già emesse alla data del presente regolamento:
e) compravendita di immobili e partecipazioni in società:
f) nomina del direttore generale e determinazione del relativo trattamento economico:
g) approvazione del regolamento organico de! personale:
4. Lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione dell'istituto costituisca un Comitato esecutivo per lesercizio di funzioni diverse da quelle di cui al comma 2.
ART. 7
Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è composto:
a) dal presidente e da due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancia e della programmazione economica:
b) da un membro designato dal Ministro delle finanze:
c) da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali:
d) da un membro designato dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni ed autonomie locali:
e) da due membri supplenti designati, rispettivamente, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno da gli altri partecipanti al fondo di dotazione.
2. Il collegio sindacale resta in carica 4 anni. I componenti possono essere confermati e a loro si applicano le disposizioni riguardanti i sindaci delle società finanziarie di cui al titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
ART. 8
Direttore generale
1. il direttore generale sovrintende al personale e agli uffici dellIstituto. Per la nomina a direttore generale sono richiesti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
ART. 9
Bilancio e utili
1. Lesercizio finanziario dellistituto ha durata corrispondente all'anno solare.
2. Il bilancia è redatto dal direttore generale ed è approvato, entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio, dal consiglio di amministrazione. Esso, unitamente alle relazioni del direttore generale e del collegio sindacale, è depositato presso la sede dellistituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del consiglio di amministrazione per la sua approvazione.
3. Il bilancio dellistituto è redatto in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati, per una quota non inferiore allottanta per cento, alla riserva non distribuibile ai partecipanti al fondo di dotazione: la restante quota, può essere destinata dal consiglio di amministrazione ad altre finalità.
ART. 10
Fondo per la concessione dei contributi in conto interessi
1. La titolarità del fondo per la concessione dei contributi in conto interessi, previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dintesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dallentrata in vigore del presente regolamento, è attribuita allo Stato.
2. Il fondo è alimentato:
a) dai versamenti, da parte del CONI, dellaliquota delluno per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dallarticolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295:
b) dai versamenti, da parte del CONI, dellaliquota del due per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dallarticolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50:
c) agli importi dei premi dei concorsi pronostici colpiti da decadenza, ai sensi dellarticolo 5 della legge 24dicembre 1957, n. 1295:
d) dai proventi netti derivanti dagli investimenti del fondo.
3. Alla gestione del fondo di cui al comma 1 provvede lIstituto con separata contabilità e senza applicazione di commissioni od oneri diversi dal recupero dei costi di una efficiente gestione.
ART. 1l
Disposizioni transitorie e finali
1. Le partecipazioni al fondo di dotazione possono essere trasferite:
a) ad altri partecipanti al fondo:
b) a soggetti terzi, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione ed approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli onorari notarili sudi atti e contratti relativi ai mutui concessi dallistituto si applicano le disposizioni di cui allarticolo 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.