IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.l12, e successive modificazioni ed integrazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n.59 del 1997;

VISTI in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n.59 del 1997 e gli articoli 7, comma 8, 107 e l08 del decreto legislativo n.112 del 1998;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante "Riforma dell’organizzazione, del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997;

VISTO l’accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22 aprile 1999 ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e dell’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, così come modificato dalla stessa Conferenza Unificata in data 4 novembre 1999 e integrato in data 20 gennaio 2000;

VISTO il parere della Conferenza Unificata acquisito in data

ACQUISITO, in data il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n.59;

SENTITE, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

SENTITI, il Ministro dell’interno, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze.

DECRETA

ART.1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto individua i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, nella materia della protezione civile, in attuazione dell’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

2. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite a decorrere dal 1° gennaio 2001.

ART.2
(Trasferimento delle risorse finanziarie)

1. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali delle funzioni e compiti amministrativi conferiti dal citato articolo 108 del decreto legislativo 112/98, le risorse da trasferire ai predetti enti sono quantificate complessivamente in 50.000 milioni di lire, come specificato nell’allegata Tabella A che fa parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali delle funzioni e compiti amministrativi relativi alla gestione dei Centri di Assistenza e Pronto Intervento (CAPI), trasferiti ai sensi del successivo articolo 4, le risorse da trasferire sono complessivamente quantificate in lire 1.273 milioni al netto dei canoni di locazione dei relativi immobili che verranno quantificate all’atto di individuazione e trasferimento dei predetti Centri, come specificato nella tabella A

3. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’art.l08, comma 1 lett b), punto 2 del decreto legislativo 112/98, le risorse da trasferire alle province sono quantificate nell’importo di 1.570, come specificato nell’allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto.

4. Non sono comprese nel trasferimento di cui ai commi 1, 2 e 3 le risorse finanziarie relative alle spese del personale che sono definite a seguito del trasferimento dello stesso personale alle regioni e alle province e ai comuni secondo le modalità di cui all’articolo 3.

ART.3
(Trasferimento di personale)

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.108 del decreto legislativo 112/98, il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento della Protezione civile da trasferire alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, è determinato in 60 unità, come specificato dall’allegata tabella B, che fa parte integrante del presente decreto, con conseguente riduzione della pianta organica, secondo quanto disposto dall’art.7, comma 3 della legge n.59 del 15 maggio 1997.

2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma 1 sono determinate con il decreto emanato ai sensi del successivo comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all’atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il predetto personale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59 e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono stabilite le modalità di individuazione e di trasferimento del personale di cui al comma 1.

ART.4
(Trasferimento dei beni)

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.108 del decreto legislativo 112/98 sono trasferiti in proprietà alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, i beni mobili di pronto impiego, nelle tipologie e nelle misure indicate nell’allegata tabella C che fa parte integrante del presente decreto.

2. I centri di assistenza di pronto impiego (CAPI) sono trasferiti alle regioni e agli enti locali nella percentuale del 35%.

3. Con successivo provvedimento da sottoporre alla, conferenza unificata saranno individuati i CAPI trasferiti e le relative modalità di trasferimento.

ART.5
(Regioni a statuto speciale)

1. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni a statuto speciale delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo l, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite, contestualmente al conferimento delle funzioni stesse, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti e con le modalità previste nei rispettivi statuti.

ART.6
(Risorse strumentali e organizzative)

1. Sono ricomprese tra le risorse oggetto di trasferimento anche gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni trasferite.

ART.7
(Procedure di trasferimento)

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 2, sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, per quanto concerne le Regioni, e nell’unità previsionale di base 3.1.2.2. cap. 1603 dello stato di previsione del Ministero dell’Interno, per quanto concerne gli enti locali.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e del Ministro dell’interno sulla base del riparto operato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare nei rispetto dell’accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22 aprile 1999, così come modificato dalla stessa Conferenza Unificata in data 4 novembre 1999 e integrato in data 20 gennaio 2000;

3. Ai fini dell’attribuzione alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e del Ministro dell’Interno sono ridotte di pari importo.

4. Il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e il Ministero dell’Interno provvedono annualmente al riparto delle risorse finanziarie e alla conseguente assegnazione, fino all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, di cui all’art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto concerne le regioni, e di cui al decreto legislativo 28 settembre. 1998, n.360 come modificato dall’art. 12 della medesima legge 13 maggio 1999, n.133, per quanto riguarda le province ed i comuni.

ART.8
(forme di collaborazione)

Ai fini del migliore esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite ai sensi del citato articolo 108 del decreto legislativo 112 del 1998, tramite specifici accordi, da sottoporre alla conferenza unificata, saranno individuate apposite forme e modalità di collaborazione Stato- regioni ed autonomie locali, ivi incluse possibili convenzioni per l’utilizzo del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché la successione nei canoni locativi dei centri di assistenza di pronto impiego (CAPI) in uso al Ministero dell’interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

ALLEGATI

TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C