INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL D. LGS. N. 112 DEL 1998, DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA AMBIENTALE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

VISTO l’accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e autonomie locali il 22 aprile 1999, come modificato il 4 novembre 1999 ed il 20 gennaio 2000;

VISTO l’accordo sancito, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in data.., dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, cittā ed autonomie locali;

ACQUISITO, in data.., il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

SENTITA, in data.., l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE, in data.., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivitā inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997;

SENTITI il Ministro dell’ambiente, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell’interno ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA

ART.1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie da trasferire alle regioni o agli enti locali in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo, 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite in materia ambientale ed in particolare dagli articoli 70, 73, 74, 78, 81 e 84 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998.

ART.2
(Trasferimento delle risorse finanziarie)

1. A decorrere dal 1gennaio 2001, č trasferito l’importo di lire 815 miliardi per l’esercizio da parte delle regioni o degli enti locali delle finzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle rispettive normative regionali.

ART. 3
(Riparto delle risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 2 sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto concerne le regioni a statuto ordinario e speciale e nell’unitā previsionale di base 3.1.2.2. cap. 1603 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per quanto concerne gli enti locali.

2. Per l’anno 2001 le risorse di cui al comma 1 sono assegnate sulla base degli importi stabiliti dalla conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e dei riparti effettuati dalle singole regioni sulla base delle rispettive leggi di delega agli enti locali.

3. Ai fini dell’attribuzione alle regioni ed agli enti locali delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente sono ridotti, a decorrere dal corrente anno finanziario, di lire 815 miliardi, secondo gli importi dedotti dalla tabella allegata e con le modalitā di cui al comma 4.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per gli esercizi successivi, si provvede annualmente al riparto ed alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie sulla base dei criteri e delle modalitā di cui al comma 2, fino all’applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto concerne le regioni a statuto ordinario e di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n.260, come modificato dall’articolo 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto concerne gli enti locali.

ART. 4
(Affari pendenti)

1. Il Ministero dell’ambiente provvede a consegnare entro il …gli atti concernenti funzioni e compiti di competenza regionale relativi ad affari non ancora esauriti, ovvero a questioni o disposizioni di massima.

  1. Resta di competenza del Ministero dell’ambiente il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato l’assunzione di impegni di spesa entro il 31 dicembre 2000.
  2. Permangono in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni.

ART. 5
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1 Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano si provvede nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Resta fermo l’attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome sino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

TABELLA