Individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno - Programmi regionali di sviluppo e Azione organica 6.3 (zone interne)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l’articolo.7, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni, recante conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della citata legge n. 59 del 1997 ed in particolare gli articoli 7 e 94, comma 2, lettera f);

VISTA la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTA la legge 18 dicembre 1992, n.488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.415 del 1992, recante modifiche alla disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state trasferite alle amministrazioni centrali dello Stato le competenze del soppressi Dipartimento e Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, a seguito della cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTE le delibere del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988, del 21 dicembre 1989, del 29 marzo 1990, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1987, n. 19, del 29 ottobre 1989, n. 94, del 30 gennaio 1990, n.6, e del 14 maggio 1990, n.34;

VISTA la delibera del CIPE n. 175/99 del 5 novembre 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.289 del 10/12/1999, recante criteri e modalità per il conferimento alle regioni di funzioni collegate alla cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno relative agli interventi finanziati con i Piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del mezzogiorno e con i progetti speciali di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;

SANCITO l’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali, in data....;

SENTITA, in data ...., l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE, in data 28/03/2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO, in data ..., il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della citata legge 15 n. 59 del 1997;

SENTITI il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n.59 del 1997;

DECRETA:

ART. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie da trasferire alle Regioni finalizzate all’esercizio delle funzioni delle attività di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica collegate alla cessazione dell’intervento straordinario del Mezzogiorno, conferite alle Regioni medesime dall’articolo 94, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai programmi regionali di sviluppo e degli interventi nelle zone interne ricomprese nell’azione organica 6.3, di cui alle delibere del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) del 29 dicembre 1986, 1 agosto1988, 21 dicembre 1989 e 29 marzo 1990.

ART.2
(Quantifìcazione delle risorse trasferite)

1. L’ammontare delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, come risultante dalla differenza tra gli importi deliberati dal CIPE in base alle delibere di cui all’articolo 1 e quanto erogato dal Ministero del tesoro e della programmazione economica alle regioni alla data del 1° marzo 2000, è determinato in lire 5.135.425.586.000, di cui lire 3.134.606.363.272 relativi ai Programmi regionali di sviluppo (PRS), e lire 2.000.819.222.728, relativi alla Azione organica 6.3, come risulta dall’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il suddetto importo di lire 5.135.425.586.000 è costituito per lire 680.700.000.000 quali residui di competenza dell’anno 1997, per lire 622.000.000.000 quali residui di stanziamento degli anni 1999 e seguenti e per lire 3.832.725.586.000 in termini di competenza per gli anni 2000 e successivi.

3. Dalle risorse di cui al comma 1 è escluso l’importo di lire 125.573.000.000, relativo alle ordinanze per l’emergenza socioeconomico ambientale della Puglia, pari a lire 118.435.000.000, e della protezione civile della Regione Sicilia, pari a lire 7.138.000.000.

4. La spesa di cui al comma 2, pari a lire 3.832.725.586.000 è imputata al Fondo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3
(Modalità di trasferimento)

1. Le somme di cui all’articolo 2 sono trasferite annualmente in sede di ripartizione del fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 a partire dall’esercizio finanziario 2000. L’importo annualmente spettante ad ogni singola Regione è ripartito secondo criteri definiti in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che tengano conto, anche, delle somme effettivamente necessarie alle Regioni in relazione allo stato di attuazione degli interventi.

ART. 4
(Recupero risorse derivanti da revoche)

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con le Regioni interessate, sono fissati i tempi e le modalità di recupero, sulle somme da trasferire alle Regioni di cui all’articolo 2, comma 1, delle risorse relative ai trasferimenti effettuati alle singole Regioni a titolo di anticipazioni su convenzioni stipulate con la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e revocate a partire dal 1993.

ART. 5
(Disposizione transitoria)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato ad apportare, d’intesa con le regioni interessate, eventuali rettifiche tecniche agli importi e alle tabelle del presente decreto, per la correzione di errori materiali nella rilevazione dei dati indicati nella tabella medesima, e a seguito delle erogazioni operate fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Sino ad avvenuta erogazione della quota annuale relativa all’esercizio 2000, di cui al precedente articolo 3, il CIPE e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica continuano a svolgere le funzioni attribuite dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alla funzione di erogazione con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo decreto legislativo.

 

PROGRAMMA TRIENNALE DI SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
LEGGE 1
° MARZO 1986 N. 64

PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO

REGIONI

ASSEGNAZIONE CIPE

RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI

RISORSE ANCORA DA TRASFERIRE ALLE REGIONI

ABRUZZO

775.560.000.000

538.316.054.796

237.243.945.204

BASILICATA

688.600.000.000

474.911.726.030

213.688.273.970

CALABRIA

1.168.720.000.000

538.824.000.000

629.896.000.000

CAMPANIA

725.815.353.000

241.798.164.380

484.017.188.620

LAZIO

325.960.000.000

197.610.732.875l

128 349.267.125

MARCHE

44.960.000.000

42.189.750.000

2.770.250.000

MOLISE

606.960.000.000

307.630.328.765

299.329.671.235

PUGLIA

948.127.000.000

543.812.109.590

404.314.890.410

SARDEGNA

1.205.840.000.000

917.817.863.017

288.022.136.983

SICILIA

660.578.904.000

214.258.164.275

446.320.739.725

TOSCANA

11.240.000.000

10.586.000.000

654.000.000

TOTALE

7.162.361.257.000

4.027.754.893.728

3.134.606.363.272

 

AZIONE ORGANICA 6.3. (Zone Interne)

REGIONI

ASSEGNAZIONE CIPE

RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI

RISORSE ANCORA DA TRASFERIRE ALLE REGIONI

ABRUZZO

524.514.700.000

466.371.604.454

58.143.095.546

BASILICATA

389.716.000.000

240.270.904.110

149.445.095.890

CALABRIA

782.759.000.000

538.227.798.420

244.531.201.580

CAMPANIA

584.775.000.000

366.973.958.720

217.801.041.280

LAZIO

281.745.000.000

169.194.649.105

112.550.350.895

MARCHE

43.289.000.000

41.211 000 000

2.078.000.000

MOLISE

440.218.000.000

263.006.941.095

177.211.058.905

PUGLIA

332.983.000.000

127.951.410.270

205.031.589.730

SARDEGNA

862.752.000.000

631.764.591.233

230.987.408.767

SICILIA

1.009.307.000.000

406.266.719.865

603.040.280.135

TOSCANA

10.178.000.000

10.177.900.000

100.000

TOTALE

5.262.236.700.000

3.261.417.477.272

2.000.819.222.728

TOTALE P.R.S. ed A.O.6.3

12.424.597.957.000

7.289.172.371.000

5.135.425.586.000

Residui di competenza:1997  

680.700.000.000

Residui di stanziamento: 1999 e pregressi  

622.000.000.000

RISORSE DA TRASFERIRE

3.832.725.586.000

 

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI ED ORGANIZZATIVE DA TRASFERIRE ALLE REGIONI IN MATERIA DI FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL’INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. AZIONE ORGANICA 6.3 E PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO (ZONE INTERNE).

Con la delibera del CIPE del 5 novembre 1999, attuativa dell’art. 94, comma 2, lettera f, del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, è stato definito il trasferimento alle regioni delle funzioni concernenti gli interventi relativi ai programmi regionali di sviluppo e gli interventi nelle zone interne del Mezzogiorno ricompresi nell’azione organica 6.3.

Si tratta di funzioni di carattere meramente finanziario di competenza del Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica, collegate alla cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Con l’attuale dpcm vengono quantificate le risorse finanziarie da trasferire ed individuate le procedure del trasferimento stesso.

L’ammontare delle risorse sopracitate risulta dalla differenza tra gli importi deliberati dal CIPE in base alle delibere del 29.12.1986, del 3.8.1988, del 21.12.1989 e del 29.3.1990 (ammontanti in lire 16.552 miliardi, di cui 11.290 miliardi relativi ai PRS e 5.262 miliardi relativi all’Az. Org. 6.3) e quanto erogato dal Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica alle regioni alla data del 1° marzo 2000; tale importo è determinato in lire 5.135.425.586.000 di cui lire 3.134.606.363.272 relativi ai PRS e lire 2.000.819.222.728 relativi all’Az. Org. 6.3, come risulta dall’allegato A del dpcm.

Il suddetto importo di lire 5.135.425.586.000 è costituito per lire 680.700.000.000 quali residui di competenza dell’anno 1997, per lire 622.000.000.000 quali residui di stanziamento degli anni 1999 e seguenti e per lire 3.832.725.586.000 in termini di competenza per gli anni 2000 e successivi.

La spesa di lire 3.832.725.586.000 è imputata al fondo di cui all’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel dpcm viene precisato che è escluso dal trasferimento di tali risorse, pur gravando nell’ambito degli importi totali degli 11.290 miliardi per i PRS, l’importo di lire 125.573 miliardi di lire, in quanto relativo ad ordinanze per le emergenze socio economico ambientali della Puglia (lire 118.435.000.000) e della protezione civile della regione Sicilia (lire 7.138.000.000).

Il dpcm prevede che le somme siano trasferite annualmente in sede di riparto del fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3.4.1993, n. 96 a partire dall’esercizio finanziario 2000. In sede di Conferenza Stato regioni verrà definita annualmente la ripartizione dell’importo per ciascuna regione, tenendo conto, anche, dello stato di attuazione delle singole iniziative.

E’, altresì, previsto il recupero delle risorse derivanti da revoche già effettuate.

Sino ad avvenuta erogazione della quota annuale relativa all’esercizio 2000, il CIPE e il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. continuano a svolgere le funzioni attribuite dal D.L. 96/1993, limitatamente alla funzione di erogazione, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo decreto legislativo.

NOTA METODOLOGICA PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DA TRASFERIRE ALLE REGIONI, IN MATERIA DI FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL’INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO E AZIONE ORGANICA 6.3 (ZONE INTERNE) AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 112/1998.

La quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni è basata sull'individuazione della quota di finanziamenti deliberata dal CIPE e relativi ai Programmi regionali di sviluppo e all'Azione organica 6.3 (zone interne) non ancora erogati alle regioni meridionali alla data del 1° marzo 2000. I finanziamenti complessivi disponibili riguardano (dati in milioni di lire)

- Programmi regionali di sviluppo          3.134.606
- Azione organica 6.3                          2.000.819
(zone interne)                                           ___________

TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE 5.135.425

Al trasferimento alle Regioni si fa fronte

- per lire 680.700 milioni con i residui accertati sul capitolo 9104 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, relativi all’esercizio 1997;

- per lire 622.000 milioni con i residui di stanziamento accertati sul medesimo capitolo 9104 e relativi agli esercizi 1998 e 1999;

- per lire 3.832.725 milioni utilizzando le risorse disponibili in termini di competenza sul fondo di cui all’articolo 19 dei decreto legislativo n. 96/1993.

La ripartizione delle risorse da trasferire in quote annuali, a favore delle singole regioni è effettuata sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in modo tale da consentire il completamento degli interventi di competenze di ciascuna regione.