Individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno - Convenzioni ex Agensud

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l’articolo 7, commi l e 2;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni, recante conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997, ed in particolare l’articolo 94 , comma 2, lettera f);

VISTA la legge l marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTA la legge 18 dicembre 1992, n.488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.415 del 1992, recante modifiche alla disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state trasferite alle amministrazioni centrali dello Stato le competenze del soppressi Dipartimento e Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, a seguito della cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica. (CIPE), n. 175 del 5 novembre 1999, recante criteri e modalità per il conferimento alle regioni di funzioni del Cipe, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti collegate alla cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

ACQUISITO, in data .. .., il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

ACQUISITO, in data 1 giugno 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

SENTITA, in data .. .., l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE, in data 28/03/2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

SENTITI il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legga n. 59 dei 1997.

DECRETA

ART. 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie e strumentali da trasferire alle Regioni finalizzate all’esercizio delle funzioni e delle attività di competenza del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti, conferite alle Regioni medesime dall’articolo 94, comma 2, lettera f), del citato decreto legislativo n. 112 del 1998; relativamente alla prosecuzione ed al completamento degli interventi compresi nei Piani annuali di attuazione del Programma triennale di sviluppo, del Mezzogiorno di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonché dei Progetti Speciali e delle opere di cui alla delibera del Comitato interministeria1e per la programmazione economica (CIPE) dell’8 aprile 1987, i cui finanziamenti sono regolati dalle convenzioni, stipulate tra la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed i soggetti attuatori, trasferite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti in forza degli articoli 8 e 9bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni.

2. L’elenco degli interventi di cui al comma 1, suddivisi per regione, è riportato nell’allegato A) al presente decreto.

ART. 2
(Quantificazione delle risorse trasferite)

1. L’ammontare delle risorse finanziarie da trasferire, pari a quello occorrente per il completamento, nei limiti dell’importo complessivo stabilito in ciascuna convenzione, degli interventi di cui al precedente articolo 1, quale risulta dalla situazione contabile di ciascun intervento rilevata alla data del 29 febbraio 2000, tenuto conto di conguagli e recuperi, è determinato in lire 1.644.870.798.047.

2. L’ammontare delle risorse da trasferire alle Regioni interessate per spese di funzionamento è determinato in lire 16.448.707.000.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono imputatela fondo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, e successive, modifiche ed integrazioni, in termini di competenza per lire 553.773.168.000 nell’anno 2000, per lire 553.773.168.000 nell’anno 2001, per lire 553.773.168.000 nell’anno 2002.

ART. 3
(Riparto regionale)

1. La ripartizione tra le singole regioni degli interventi di cui al precedente articolo 1 è effettuato sulla base dell’ubicazione degli interventi medesimi.

2. Gli interventi che interessano più Regioni sono attribuiti secondo il criterio di

prevalenza regionale.

3. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, sono trasferite alle singole regioni sulla base della ripartizione degli interventi come riportato nell’allegato B.

ART. 4
(Modalità di erogazione)

1. Le somme di cui all’articolo 2 sono erogate annualmente sulla base dei criteri fissati dalla delibera Cipe 5 novembre 1999, n.175, pubblicata nella G.U. n.289 del 10/12/1999.

2. Le erogazioni delle somme trasferite con il presente decreto sono effettuate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante accredito sui conti correnti infruttiferi di tesoreria intestati alle regioni.

3. Su richiesta delle regioni potranno essere stabilite, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, eventuali correttivi alla ripartizione tra le regioni delle quote annuali e alle modalità di erogazione delle medesime che tengano conto delle erogazioni effettive o previste da parte delle singole regioni.

4. Le erogazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti tra la data di cui all’articolo 2, comma 1, e quella di effettivo esercizio delle funzioni da parte delle regioni, saranno considerate come anticipazioni della prima quota annuale e, quindi, saranno detratte dalla medesima.

ART. 5
(Norme transitorie)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato ad apportare, d’intesa con le regioni interessate, eventuali rettifiche tecniche alle tabelle allegate al presente decreto per la correzione di errori materiali nella rilevazione dei dati indicati nelle tabelle medesime.

2. Sino ad avvenuta erogazione della quota annuale relativa all’esercizio 2000 di cui al precedente articolo 5, il CIPE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cassa depositi e prestiti continueranno a svolgere le funzioni attribuite dagli articoli 8 e 9bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo decreto legislativo.