INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL D. LGS. N. 112 DEL 1998, DI BENI E RISORSE FINANZIARIE, UMANE, STRUMENTALI E ORGANIZZATIVE DA TRASFERIRE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE DALL’ARTICOLO 105 DEL D. LGS. N. 112 DEL 1998 IN MATERIA DI TRASPORTI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

VISTI, in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1997 e gli articoli 105 e 106, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l’accordo sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e .dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;

SENTITI il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze, il Ministro dell’interno;

VISTO l’accordo sancito, nella seduta del .... , dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

SENTITA, in data …., l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE, in data …., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO, in data …., il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n. 59 del1997;

DECRETA

ART. 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto individua i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e alle province in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997,. n. 59, per l’esercizio delle funzioni di cui 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 2
(Trasferimento delle risorse finanziarie)

1. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative conferite alle stesse ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o agli enti locali dalle stesse delegati ai sensi delle rispettive normative regionali, è trasferito ai medesimi, a decorrere dal 1 gennaio 2001, l’importo di lire 150.000.000 per spese di funzionamento.

2. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni dell’attività di escavazione dei porti, conferita alle stesse dall’articolo 105, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, o agli enti locali dalle stesse delegati ai sensi delle rispettive normative regionali, è trasferito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, l’importo di lire 5.807.063.932 relativo a spese di funzionamento e di lire 5.563.169.259 relativo a spese operative. Sono altresì trasferiti, per l’anno 2001, le disponibilità rimanenti alla data di effettivo esercizio delle finzioni, sui residui dì lire. 33.000.000.000 e 24.500.000.000, esistenti alla data del 31 dicembre 1999, a valere sui capitoli 2310 (u.p.b. 3.1.2.40, ex capitolo 4572) e sul capitolo 7706 (u.p.b. 3.2.1.54) del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, riferiti alle risorse finanziarie recate rispettivamente dall’articolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dall’articolo 22 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

3. Ai fui dell’esercizio da parte delle province delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l12, è trasferito alle medesime, a decorrere dal 1 gennaio 2001, l’importo di lire 1.011.432.575 per spese di funzionamento.

4. Non sono comprese nel trasferimento di cui ai commi 1, 2 e 3 le risorse finanziarie relative alle spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso personale alle regioni e alle province secondo le modalità dell’articolo 3.

ART. 3
(Trasferimento di personale)

1. È individuato un contingente di 540 unità di personale appartenente alla dotazione: organica del Ministero dei trasporti e della navigazione in servizio presso il soppresso Servizio escavazione porti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla data del 31 dicembre 1999, da trasferire alle regioni ad esclusione del personale comandato presso il medesimo Ministero alla data del3l dicembre 1999.

2. Ai fini del trasferimento alle regioni a statuto ordinario è individuato un contingente di n. 40 unità di personale civile presenti negli uffici periferici delle regioni stesse appartenenti alla dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione effettivamente in servizio, presso le Sezioni demanio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla data del 31 dicembre 1999.

3. Ai fini del trasferimento alle province è individuato un contingente di 165 unità di personale appartenenti alla dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione effettivamente, in servizio, presso gli Uffici provinciali della motorizzazione civile, alla data del 31 dicembre 1999.

4. Le risorse finanziarie relative al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 sono determinate con il decreto emanato .ai sensi del comma 5,. con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all’atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il predetto personale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione e di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

ART. 4
(Trasferimento dei beni non necessari per l’esercizio delle funzioni di competenza statale)

1. Sono trasferiti in proprietà alle regioni, dal……., i beni mobili strumentali all’esercizio delle funzioni del soppresso Servizio escavazione porti, di cui all’allegata tabella....

2. La consegna dei predetti beni mobili è effettuata, entro il ………., con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole regioni e del Ministero dei trasporti e della navigazione. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni mobili registrati.

3. Le regioni subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

ART. 5
(Risorse strumentali e organizzative)

1. Per l’esercizio delle finzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province accedono ai dati contenuti negli albi e nei registri o presso le rispettive sezioni centrali la cui tenuta è di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le modalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Sono trasferiti anche gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni conferite.

3. Le regioni subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

ART. 6
(Riparto delle risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3,. sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto concerne le regioni a statuto ordinario e speciale e nell'unità previsionale di base 3.1.2.2 capitolo 1603 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per quanto concerne gli enti locali.

2. Per l’anno 2001 le risorse di cui al comma 1 sono assegnate sulla base degli importi stabiliti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 19973 n. 281, e dei riparti effettuati dalle singole regioni.

3. Ai fini dell’attribuzione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie loro spettanti, gli stanziamenti di. competenza dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti sono ridotti, a decorrere dall’anno finanziario 2001, di lire 12.531.665.766.

4. Gli stanziamenti in conto residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono ridotti, per l’anno 2001, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Per gli esercizi successivi, si provvede annualmente al riparto ed alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, fino all’applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n.133, per quanto concerne le regioni a statuto ordinario e di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’articolo 12 della legge 13 maggio 1999, n.133, per quanto concerne gli enti locali.

ART. 7
(Affari pendenti)

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede a consegnare, entro il 31 gennaio 2001, a ciascuna regione o provincia interessata, con elenchi nominativi, gli atti concernenti funzioni e compiti di competenza regionale relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

2. Resta di competenza del Ministero dei, trasporti e della navigazione il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2000 entro la chiusura del medesimo esercizio.

3. Restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni.

ART. 8
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano si provvede nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Resta fermo l’attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome sino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 9
(Accordi)

1. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative conferite alle stesse ai sensi dell’articolo 105, comma 2, lett. c), d), h), i) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite, in attuazione del principio di congruità, entro il 31 dicembre 2000, le risorse necessarie per espletare tali funzioni, quantificate sulla base di specifici accordi tra governo e regioni promossi dalla, conferenza Stato, regioni e province autonome, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo l04, comma 1, lett. t), e dell’articolo 105, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, si provvederà a definire le competenze in materia di sicurezza e disciplina della navigazione interna e da diporto sulle acque interne mantenute allo Stato e quelle conferite alle regioni sulla base di specifici accordi tra governo regioni ed enti locali promossi dalla conferenza unificata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative conseguenti al trasferimento saranno quantificate in tale ambito.

3. Entro il 31 dicembre 2000.dovràessere definita, a cura del Ministero delle finanze sulla base di specifico accordo con le regioni, la delimitazione catastale delle aree demaniali della navigazione interna e del demanio, con relative pertinenze, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su cui le regioni dovranno esercitare le funzioni amministrative. Nel medesimo accordo saranno definite le modalità per delimitare nuove zone portuali sulle acque interne, con relative pertinenze.

ART. 10
(Entrata in vigore)

1. 11 presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

DPCM TRASPORTI
RIEPILOGO DEI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 105, COMMI 2 E 7 D.LGS.VO 112/98

Art. 105, comma 2, lettera 1

150.000.000

Spese di funzionamento
Art. 105, comma 7

5.807.063.932

Spese di funzionamento
Art. 105, comma 7

5.563.169.259

Spese operative

TOTALE

11.520.233.191

 

Residuo "una tantum" alla data del 31/12/1999
sui capitoli del MTBPE

2310 u.p.b. 3.1.2.40 (ex 4572)

33.000.000.000

7706 u.p.b. 3.2.1.54

24.500.000.000

TOTALE

57.500.000.000

TRASPORTI - SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI
(Risorse da trasferire alle regioni)
Spese di funzionamento a)

Capitolo

Bilancio 2000

Denominazione

1998

1997

1996

Media

Indice di attualizzazione

Importo da trasferire

3823

1535 U.p.b. 4.1.2.4.

Escavazione di porti e spiagge, spese di funzionamento e manutenzione dei mezzi effossori dotazioni di bordo, dei cantieri di raddobbo e delle relative maestranze

3.900.000.000

4.700.000.000

3.490.372.000

4.030.124.000

30,59

5.262.938.932

3824

1470 U.p.b. 4.1.1.0.

Spese per il funzionamento del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali

700.000.000

400.000.000

150.000.000

416.666.667

30,59

544.125.000

SPESE operative a)
(Risorse da trasferire alle regioni)

Capitolo

Bilancio 2000

Denominazione

1998

1997

1996

Media

Indice di attualizzazione

Importo da trasferire

8041

7260 U.p.b. 4.2.1.4.

Recuperi, rinnovi e riparazione dei mezzi effossori ed escavazione marittime anche nell'interesse di enti e privati

4.850.000.000

4.850.000.000

3.080.081.000

4.260.027.000

30,59

5.563.169.259

RIEPILOGO

Spese di funzionamento da trasferire L. 5.807.063.932
Spese operative da trasferire L. 5.563.169.259
Totale da trasferire L. 11.370.233.191

  1. Dati riferiti al triennio 1996/1998 in quanto prima del 1996 tale funzione non faceva carico al M.ro dei Trasporti

Totale importi da recuperare ai sensi dell'art. 32 della L. 488/99 L. 2.549.233.191

DPCM TRASPORTI
RIEPILOGO DEI TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE
PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 105, COMMA 3 E 7 D.LGS.VO 112/98

Art. 105, comma 3*

700.000.000

Comitati provinciali autotrasportatori
Art. 105, comma 7

311.432.575

Altre funzioni

TOTALE

1.011.432.575

 

* La relativa copertura è assicurata a valere sui contributi degli autotrasportatori che potrebbero non avere il carattere della continuità a seguito della emananda legge di riforma dell'Albo Nazionale.

MINISTERO DEI TRASPORTI
(trasferimenti alle province)
Spese di funzionamento **
(art. 105, c. 3)

Capitolo

Denominazione

Percentuale di attribuzione

1995

1996

1997

     

Importo*

Importo da considerare ai fini del trasferimento

Importo*

Importo da considerare ai fini del trasferimento

Importo*

Importo da considerare ai fini del trasferimento

1557

Manutenzione

91%

4.036.000.000

3.672.760.000

4.267.987.000

3.883.868.170

4.200.000.000

3.822.000.000

1558

Riscaldamento, energia elettrica, acqua ecc.

15,80%

6.580.000.000

1.039.640.000

7.000.000.000

1.106.000.000

7.000.000.000

1.106.000.000

1577

Spese telefoniche

80%

1.510.000.000

1.208.000.000

1.600.000.000

1.280.000.000

1.600.000.000

1.280.000.000

TOTALE

   

12.126.000.000

5.920.400.000

12.867.987.000

6.269.868.170

12.800.000.000

6.208.000.000

Media triennio 1995/97 (1) L. 6.132.756.057
Costo procapite L. 1.323.426
Attualizzazione al 42,62% costo pro-capite L. 1.887.470

Totale spese di funzionamento per le 165 unità di personale considerate L. 311.432.575

(1) (5.920.400.000 + 6.269.868.170 + 6.208.000.000)/3

(2) media del triennio/4.634 unità

* Al netto reimpostazioni residui passivi perenti

** Escluse le spese di funzionamento per i Comitati provinciali Albo Nazionale autotrasportatori

MINISTERO DEI TRASPORTI
(trasferimenti alle REGIONI)
Spese di funzionamento connesse al rilascio concessioni
demanio marittimo (art. 105, c. 2, lett. 1)

CAPITOLO

OGGETTO

STANZIAMENTI DI BILANCIO 2000

2252

Spese postali

3.182.000.000

2253

Cancelleria

3.325.000.000

2257

Canoni ed utenze

9.638.750.000

2300

Gestione sistema informatico

351.750.000

7567

Sviluppo sistema informatico

300.000.000

7590

Acquisto mobilio

2.000.000.000

TOTALE

 

18.797.500.000

Nota:
Dividendo il totale £ 18.797.500.000 per le 9.964 unità di personale presenti al 31/12/99, si ottiene £ 1.886.540 (quota pro-capite), che moltiplicato per 40 dà £ 75.461.600 (quota complessiva). Tale importo, in applicazione del principio della congruità, è stato rideterminato in £ 150.000.000.