INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL D. LGS. N. 112 DEL 1998, DI BENI E RISORSE FINANZIARIE, UMANE, STRUMENTALI E ORGANIZZATIVE DA TRASFERIRE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE DALLARTICOLO 105 DEL D. LGS. N. 112 DEL 1998 IN MATERIA DI TRASPORTI
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;
VISTI, in particolare, larticolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1997 e gli articoli 105 e 106, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dellorganizzazione del Governo, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO laccordo sancito, ai sensi dellarticolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e .dellarticolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;
SENTITI il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze, il Ministro dellinterno;
VISTO laccordo sancito, nella seduta del .... , dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dellarticolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;
SENTITA, in data ., lUnione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
SENTITE, in data ., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO, in data ., il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine allattuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dellarticolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti lattuazione della legge n. 59 del1997;
DECRETA
ART. 1
(Ambito operativo)
1. Il presente decreto individua i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e alle province in attuazione dellarticolo 7 della legge 15 marzo 1997,. n. 59, per lesercizio delle funzioni di cui 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
ART. 2
(Trasferimento delle risorse finanziarie)
1. Ai fini dellesercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative conferite alle stesse ai sensi dellarticolo 105, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o agli enti locali dalle stesse delegati ai sensi delle rispettive normative regionali, è trasferito ai medesimi, a decorrere dal 1 gennaio 2001, limporto di lire 150.000.000 per spese di funzionamento.
2. Ai fini dellesercizio da parte delle regioni dellattività di escavazione dei porti, conferita alle stesse dallarticolo 105, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, o agli enti locali dalle stesse delegati ai sensi delle rispettive normative regionali, è trasferito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, limporto di lire 5.807.063.932 relativo a spese di funzionamento e di lire 5.563.169.259 relativo a spese operative. Sono altresì trasferiti, per lanno 2001, le disponibilità rimanenti alla data di effettivo esercizio delle finzioni, sui residui dì lire. 33.000.000.000 e 24.500.000.000, esistenti alla data del 31 dicembre 1999, a valere sui capitoli 2310 (u.p.b. 3.1.2.40, ex capitolo 4572) e sul capitolo 7706 (u.p.b. 3.2.1.54) del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, riferiti alle risorse finanziarie recate rispettivamente dallarticolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dallarticolo 22 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
3. Ai fui dellesercizio da parte delle province delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi dellarticolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l12, è trasferito alle medesime, a decorrere dal 1 gennaio 2001, limporto di lire 1.011.432.575 per spese di funzionamento.
4. Non sono comprese nel trasferimento di cui ai commi 1, 2 e 3 le risorse finanziarie relative alle spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso personale alle regioni e alle province secondo le modalità dellarticolo 3.
ART. 3
(Trasferimento di personale)
1. È individuato un contingente di 540 unità di personale appartenente alla dotazione: organica del Ministero dei trasporti e della navigazione in servizio presso il soppresso Servizio escavazione porti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla data del 31 dicembre 1999, da trasferire alle regioni ad esclusione del personale comandato presso il medesimo Ministero alla data del3l dicembre 1999.
2. Ai fini del trasferimento alle regioni a statuto ordinario è individuato un contingente di n. 40 unità di personale civile presenti negli uffici periferici delle regioni stesse appartenenti alla dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione effettivamente in servizio, presso le Sezioni demanio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla data del 31 dicembre 1999.
3. Ai fini del trasferimento alle province è individuato un contingente di 165 unità di personale appartenenti alla dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione effettivamente, in servizio, presso gli Uffici provinciali della motorizzazione civile, alla data del 31 dicembre 1999.
4. Le risorse finanziarie relative al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 sono determinate con il decreto emanato .ai sensi del comma 5,. con riferimento alle singole posizioni retributive maturate allatto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il predetto personale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dellarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dellarticolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione e di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.
ART. 4
(Trasferimento dei beni non necessari per lesercizio delle funzioni di competenza
statale)
1. Sono trasferiti in proprietà alle regioni, dal ., i beni mobili strumentali allesercizio delle funzioni del soppresso Servizio escavazione porti, di cui allallegata tabella....
2. La consegna dei predetti beni mobili è effettuata, entro il ., con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole regioni e del Ministero dei trasporti e della navigazione. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni mobili registrati.
3. Le regioni subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.
ART. 5
(Risorse strumentali e organizzative)
1. Per lesercizio delle finzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province accedono ai dati contenuti negli albi e nei registri o presso le rispettive sezioni centrali la cui tenuta è di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le modalità di cui allarticolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Sono trasferiti anche gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni conferite.
3. Le regioni subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.
ART. 6
(Riparto delle risorse finanziarie)
1. Le risorse finanziarie di cui allarticolo 2, commi 1, 2 e 3,. sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto concerne le regioni a statuto ordinario e speciale e nell'unità previsionale di base 3.1.2.2 capitolo 1603 dello stato di previsione del Ministero dellinterno, per quanto concerne gli enti locali.
2. Per lanno 2001 le risorse di cui al comma 1 sono assegnate sulla base degli importi stabiliti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 19973 n. 281, e dei riparti effettuati dalle singole regioni.
3. Ai fini dellattribuzione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie loro spettanti, gli stanziamenti di. competenza dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti sono ridotti, a decorrere dallanno finanziario 2001, di lire 12.531.665.766.
4. Gli stanziamenti in conto residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono ridotti, per lanno 2001, sulla base di quanto stabilito dallarticolo 2, comma 2.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Per gli esercizi successivi, si provvede annualmente al riparto ed alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, fino allapplicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui allarticolo 10 della legge 13 maggio 1999, n.133, per quanto concerne le regioni a statuto ordinario e di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dallarticolo 12 della legge 13 maggio 1999, n.133, per quanto concerne gli enti locali.
ART. 7
(Affari pendenti)
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede a consegnare, entro il 31 gennaio 2001, a ciascuna regione o provincia interessata, con elenchi nominativi, gli atti concernenti funzioni e compiti di competenza regionale relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.
2. Resta di competenza del Ministero dei, trasporti e della navigazione il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2000 entro la chiusura del medesimo esercizio.
3. Restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni.
ART. 8
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano si provvede nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. Resta fermo lattuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome sino alladozione dei provvedimenti di cui allarticolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
ART. 9
(Accordi)
1. Ai fini dellesercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative conferite alle stesse ai sensi dellarticolo 105, comma 2, lett. c), d), h), i) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite, in attuazione del principio di congruità, entro il 31 dicembre 2000, le risorse necessarie per espletare tali funzioni, quantificate sulla base di specifici accordi tra governo e regioni promossi dalla, conferenza Stato, regioni e province autonome, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini dellapplicazione dellarticolo l04, comma 1, lett. t), e dellarticolo 105, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro 6 mesi dallentrata in vigore del presente decreto, si provvederà a definire le competenze in materia di sicurezza e disciplina della navigazione interna e da diporto sulle acque interne mantenute allo Stato e quelle conferite alle regioni sulla base di specifici accordi tra governo regioni ed enti locali promossi dalla conferenza unificata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative conseguenti al trasferimento saranno quantificate in tale ambito.
3. Entro il 31 dicembre 2000.dovràessere definita, a cura del Ministero delle finanze sulla base di specifico accordo con le regioni, la delimitazione catastale delle aree demaniali della navigazione interna e del demanio, con relative pertinenze, ai sensi dellarticolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su cui le regioni dovranno esercitare le funzioni amministrative. Nel medesimo accordo saranno definite le modalità per delimitare nuove zone portuali sulle acque interne, con relative pertinenze.
ART. 10
(Entrata in vigore)
1. 11 presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
DPCM TRASPORTI
RIEPILOGO DEI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 105, COMMI 2 E 7 D.LGS.VO 112/98
Art. 105, comma 2, lettera 1 | 150.000.000 |
Spese di funzionamento |
Art. 105, comma 7 | 5.807.063.932 |
Spese di funzionamento |
Art. 105, comma 7 | 5.563.169.259 |
Spese operative |
TOTALE |
11.520.233.191 |
Residuo "una tantum" alla data del 31/12/1999
sui capitoli del MTBPE
2310 u.p.b. 3.1.2.40 (ex 4572) |
33.000.000.000 |
7706 u.p.b. 3.2.1.54 |
24.500.000.000 |
TOTALE |
57.500.000.000 |
TRASPORTI - SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI
(Risorse da trasferire alle regioni)
Spese di funzionamento a)
Capitolo |
Bilancio 2000 |
Denominazione |
1998 |
1997 |
1996 |
Media |
Indice di attualizzazione |
Importo da trasferire |
3823 |
1535 U.p.b. 4.1.2.4. |
Escavazione di porti e spiagge, spese di funzionamento e manutenzione dei mezzi effossori dotazioni di bordo, dei cantieri di raddobbo e delle relative maestranze | 3.900.000.000 |
4.700.000.000 |
3.490.372.000 |
4.030.124.000 |
30,59 |
5.262.938.932 |
3824 |
1470 U.p.b. 4.1.1.0. |
Spese per il funzionamento del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali | 700.000.000 |
400.000.000 |
150.000.000 |
416.666.667 |
30,59 |
544.125.000 |
SPESE operative a)
(Risorse da trasferire alle regioni)
Capitolo |
Bilancio 2000 |
Denominazione |
1998 |
1997 |
1996 |
Media |
Indice di attualizzazione |
Importo da trasferire |
8041 |
7260 U.p.b. 4.2.1.4. |
Recuperi, rinnovi e riparazione dei mezzi effossori ed escavazione marittime anche nell'interesse di enti e privati | 4.850.000.000 |
4.850.000.000 |
3.080.081.000 |
4.260.027.000 |
30,59 |
5.563.169.259 |
RIEPILOGO
Spese di funzionamento da trasferire L. 5.807.063.932
Spese operative da trasferire L. 5.563.169.259
Totale da trasferire L. 11.370.233.191
Totale importi da recuperare ai sensi dell'art. 32 della L. 488/99 L. 2.549.233.191
DPCM TRASPORTI
RIEPILOGO DEI TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE
PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 105, COMMA 3 E 7 D.LGS.VO 112/98
Art. 105, comma 3* | 700.000.000 |
Comitati provinciali autotrasportatori |
Art. 105, comma 7 | 311.432.575 |
Altre funzioni |
TOTALE |
1.011.432.575 |
* La relativa copertura è assicurata a valere sui contributi degli autotrasportatori che potrebbero non avere il carattere della continuità a seguito della emananda legge di riforma dell'Albo Nazionale.
MINISTERO DEI TRASPORTI
(trasferimenti alle province)
Spese di funzionamento **
(art. 105, c. 3)
Capitolo |
Denominazione |
Percentuale di attribuzione |
1995 |
1996 |
1997 |
|||
Importo* |
Importo da considerare ai fini del trasferimento |
Importo* |
Importo da considerare ai fini del trasferimento |
Importo* |
Importo da considerare ai fini del trasferimento |
|||
1557 |
Manutenzione |
91% |
4.036.000.000 |
3.672.760.000 |
4.267.987.000 |
3.883.868.170 |
4.200.000.000 |
3.822.000.000 |
1558 |
Riscaldamento, energia elettrica, acqua ecc. |
15,80% |
6.580.000.000 |
1.039.640.000 |
7.000.000.000 |
1.106.000.000 |
7.000.000.000 |
1.106.000.000 |
1577 |
Spese telefoniche |
80% |
1.510.000.000 |
1.208.000.000 |
1.600.000.000 |
1.280.000.000 |
1.600.000.000 |
1.280.000.000 |
TOTALE |
12.126.000.000 |
5.920.400.000 |
12.867.987.000 |
6.269.868.170 |
12.800.000.000 |
6.208.000.000 |
Media triennio 1995/97 (1) L. 6.132.756.057
Costo procapite L. 1.323.426
Attualizzazione al 42,62% costo pro-capite L. 1.887.470
Totale spese di funzionamento per le 165 unità di personale considerate L. 311.432.575
(1) (5.920.400.000 + 6.269.868.170 + 6.208.000.000)/3
(2) media del triennio/4.634 unità
* Al netto reimpostazioni residui passivi perenti
** Escluse le spese di funzionamento per i Comitati provinciali Albo Nazionale autotrasportatori
MINISTERO DEI TRASPORTI
(trasferimenti alle REGIONI)
Spese di funzionamento connesse al rilascio concessioni
demanio marittimo (art. 105, c. 2, lett. 1)
CAPITOLO |
OGGETTO |
STANZIAMENTI DI BILANCIO 2000 |
2252 |
Spese postali | 3.182.000.000 |
2253 |
Cancelleria | 3.325.000.000 |
2257 |
Canoni ed utenze | 9.638.750.000 |
2300 |
Gestione sistema informatico | 351.750.000 |
7567 |
Sviluppo sistema informatico | 300.000.000 |
7590 |
Acquisto mobilio | 2.000.000.000 |
TOTALE |
18.797.500.000 |
Nota:
Dividendo il totale £ 18.797.500.000 per le 9.964 unità di personale presenti al
31/12/99, si ottiene £ 1.886.540 (quota pro-capite), che moltiplicato per 40 dà £
75.461.600 (quota complessiva). Tale importo, in applicazione del principio della
congruità, è stato rideterminato in £ 150.000.000.