DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 1999, N. 165 RECANTE SOPPRESSIONE DELLAIMA E ISTITUZIONE DELLAGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA), A NORMA DELLARTICOLO 11 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 aprile 2000;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 aprile 2000;
Acquisito il parere della competente commissione parlamentare ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
.
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche
agricole, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari
regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.1
Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti articoli.
Art. 2
"1. È istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, lente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico non economico, di seguito denominato Agenzia. LAgenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero."
"4 bis. A decorrere dal 16 ottobre 2000, lAgenzia subentra allAIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi nonché nella qualifica di Organismo Pagatore."
Art. 3
Allarticolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fino allistituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, lAgenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per lerogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dellUnione Europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri Organismi Pagatori nazionali."
Art. 4
"Art. 3 bis. - Centri autorizzati di assistenza agricola -
1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dellallegato al regolamento (CE) n. 1663/95 possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CA.A), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti dalle organizzazioni professionali agricole, presenti nel Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro e istituite da almeno dieci anni, o di loro associazioni, per lesercizio dellattività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, dintesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dellaccertamento del titolo di conduzione dellazienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le Regioni, inoltre, possono incaricare i Centri delleffettuazione di ulteriori servizi e attività.
Art. 5
All'articolo 4, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
Art. 6"a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;".
"3. In mancanza dellistituzione o nelle more del riconoscimento dellorganismo pagatore da parte delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lAgenzia può avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dellallegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonché di Organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune."
"6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, sentito lorganismo di coordinamento, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nelleffettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tiene conto dellavvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dallarticolo 3, comma 3, del presente decreto sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica."
Art. 7
Larticolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6.- Personale. -
1. Per consentire la continuità nel funzionamento dellorganismo pagatore, a decorrere dai 16 ottobre 2000, il personale appartenente ai ruoli dellAIMA in servizio alla predetta data è inquadrato nei ruoli dellAgenzia, secondo la tabella di corrispondenza allegata al regolamento del personale di cui allarticolo 10, comma 3; è fatta salva la facoltà del personale stesso, da esercitarsi entro quindici giorni dallapprovazione del predetto regolamento, di essere trasferito a domanda presso altre amministrazioni.
2. LAgenzia inquadra nel ruolo dei dirigenti dellAGEA, con decorrenza 16 ottobre 2000, i dirigenti del ruolo unico delle Amministrazioni dello Stato in servizio presso lAIMA alla data dellentrata in vigore del regolamento di cui allarticolo 10, comma 3, nei limiti derivanti dalle esigenze organizzativo-funzionali previsti dal regolamento del personale di cui allarticolo 10, comma 3.
3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dallAgenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Listituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Al personale trasferito, allAgenzia si applica quanto previsto dallarticolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80. Tale personale mantiene lanzianità e le posizioni giuridiche maturate.
5. Il personale dellAgenzia, non più necessario ai funzionamento dellorganismo pagatore a seguito del riconoscimento degli organismi pagatori di cui allarticolo 3, comma 3, è trasferito dai ruoli dellAgenzia alle regioni con le relative risorse finanziarie, ai sensi dellarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con le procedure di cui allarticolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Al personale non trasferito alle regioni si applica larticolo 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. In sede di prima applicazione del presente decreto, e comunque entro i primi tre anni dal termine di cui allarticolo 2, comma 5, lAgenzia può conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dellarticolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta, a persone di particolare e documentata qualificazione professionale, in numero non superiore a 10 unità.
7. Ai dipendenti dellAgenzia si applica il regime pensionistico e quello relativo allindennità di buonuscita previsto per il personale degli enti pubblici non economici. Il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede direttamente lAIMA, è effettuato a partire dalla data 1 gennaio 2000 dallINPDAP, al quale sono trasferite le partire di pensioni esistenti al 31 dicembre 1999.
8. Al personale appartenente ai ruoli dellAIMA alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferito ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica il trattamento giuridico ed economico spettante al personale appartenente allamministrazione o ente di destinazione. Per gli eventuali trattamenti economici più favorevoli in godimento al momento del definitivo trasferimento ad altro ente o amministrazione, si applica la disposizione di cui allarticolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8
"3. Il regolamento del personale è deliberato dal Consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento determina la dotazione organica dellAgenzia nonché la tabella di corrispondenza tra il personale dellAIMA e il personale dellAgenzia e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dellarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 9
Allarticolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Lagenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività. I beni materiali e immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti allAgenzia con effetto dalla data di cui allart. 2 comma 5."
Art. 10
Allarticolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fino alla data di subentro dellAgenzia, ai sensi dellart. 2, comma 5, lAIMA in liquidazione continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa comunitaria. I rapporti già in essere con le organizzazioni professionali agricole in relazione allattività istituzionale delle stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di informazione, divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per le operazioni di controllo previste dalla normativa Comunitaria e nazionale e rispondenti allinteresse della collettività, sono prorogati sino alla scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il 30 giugno 1999."
Allarticolo 12, i commi 3, 6, 7 e 8 sono soppressi.
Art. 11
Dopo larticolo 12, è inserito il seguente:
"Art l2bis. - Norme finali
1. Le disposizioni di legge e di regolamento non incompatibili con quelle recate dal presente decreto legislativo, relative allAIMA, sintendono riferite allAgenzia.
2. Le disposizioni di cui allart. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, si applicano altresì ai fondi assegnati allAgenzia e destinati al pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari."
Art. 12
Larticolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13.- Certificazione
1. Gli Organismi Pagatori affidano la certificazione di cui allart. 3 del Reg. CE n. 1663/95, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.