DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 1999, N. 165 RECANTE SOPPRESSIONE DELL’AIMA E ISTITUZIONE DELL’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA), A NORMA DELL’ARTICOLO 11 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 aprile 2000;
Acquisito il parere della competente commissione parlamentare ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …. Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art.1

  1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

  1. All’articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    "1. È istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico non economico, di seguito denominato Agenzia. L’Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero."

  1. All’articolo 2, è aggiunti infine il seguente comma:

"4 bis. A decorrere dal 16 ottobre 2000, l’Agenzia subentra all’AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi nonché nella qualifica di Organismo Pagatore."

Art. 3

  1. All’articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fino all’istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l’Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione Europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri Organismi Pagatori nazionali."

Art. 4

  1. Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3 bis. - Centri autorizzati di assistenza agricola -

1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1663/95 possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CA.A), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

          a)  tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti dalle organizzazioni professionali agricole, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e istituite da almeno dieci anni, o di loro associazioni, per l’esercizio dell’attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le Regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell’effettuazione di ulteriori servizi e attività.

Art. 5

  1. All'articolo 4, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;".

Art. 6

  1. All’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In mancanza dell’istituzione o nelle more del riconoscimento dell’organismo pagatore da parte delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’Agenzia può avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonché di Organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune."

  1. All’articolo 5, il comma 6, è sostituito dal seguente:

"6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, sentito l’organismo di coordinamento, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell’effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tiene conto dell’avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall’articolo 3, comma 3, del presente decreto sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica."

Art. 7

  1. L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6.- Personale. -

1. Per consentire la continuità nel funzionamento dell’organismo pagatore, a decorrere dai 16 ottobre 2000, il personale appartenente ai ruoli dell’AIMA in servizio alla predetta data è inquadrato nei ruoli dell’Agenzia, secondo la tabella di corrispondenza allegata al regolamento del personale di cui all’articolo 10, comma 3; è fatta salva la facoltà del personale stesso, da esercitarsi entro quindici giorni dall’approvazione del predetto regolamento, di essere trasferito a domanda presso altre amministrazioni.

2. L’Agenzia inquadra nel ruolo dei dirigenti dell’AGEA, con decorrenza 16 ottobre 2000, i dirigenti del ruolo unico delle Amministrazioni dello Stato in servizio presso l’AIMA alla data dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, comma 3, nei limiti derivanti dalle esigenze organizzativo-funzionali previsti dal regolamento del personale di cui all’articolo 10, comma 3.

3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall’Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L’istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Al personale trasferito, all’Agenzia si applica quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80. Tale personale mantiene l’anzianità e le posizioni giuridiche maturate.

5. Il personale dell’Agenzia, non più necessario ai funzionamento dell’organismo pagatore a seguito del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all’articolo 3, comma 3, è trasferito dai ruoli dell’Agenzia alle regioni con le relative risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con le procedure di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Al personale non trasferito alle regioni si applica l’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. In sede di prima applicazione del presente decreto, e comunque entro i primi tre anni dal termine di cui all’articolo 2, comma 5, l’Agenzia può conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta, a persone di particolare e documentata qualificazione professionale, in numero non superiore a 10 unità.

7. Ai dipendenti dell’Agenzia si applica il regime pensionistico e quello relativo all’indennità di buonuscita previsto per il personale degli enti pubblici non economici. Il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede direttamente l’AIMA, è effettuato a partire dalla data 1 gennaio 2000 dall’INPDAP, al quale sono trasferite le partire di pensioni esistenti al 31 dicembre 1999.

8. Al personale appartenente ai ruoli dell’AIMA alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferito ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica il trattamento giuridico ed economico spettante al personale appartenente all’amministrazione o ente di destinazione. Per gli eventuali trattamenti economici più favorevoli in godimento al momento del definitivo trasferimento ad altro ente o amministrazione, si applica la disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

  1. All’articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il regolamento del personale è deliberato dal Consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento determina la dotazione organica dell’Agenzia nonché la tabella di corrispondenza tra il personale dell’AIMA e il personale dell’Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 9

  1. All’articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L’agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività. I beni materiali e immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti all’Agenzia con effetto dalla data di cui all’art. 2 comma 5."

Art. 10

  1. All’articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fino alla data di subentro dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 2, comma 5, l’AIMA in liquidazione continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa comunitaria. I rapporti già in essere con le organizzazioni professionali agricole in relazione all’attività istituzionale delle stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di informazione, divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per le operazioni di controllo previste dalla normativa Comunitaria e nazionale e rispondenti all’interesse della collettività, sono prorogati sino alla scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il 30 giugno 1999."

  1. All’articolo 12, i commi 3, 6, 7 e 8 sono soppressi.

Art. 11

  1. Dopo l’articolo 12, è inserito il seguente:

"Art l2bis. - Norme finali

1. Le disposizioni di legge e di regolamento non incompatibili con quelle recate dal presente decreto legislativo, relative all’AIMA, s’intendono riferite all’Agenzia.

2. Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, si applicano altresì ai fondi assegnati all’Agenzia e destinati al pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari."

Art. 12

  1. L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13.- Certificazione

1. Gli Organismi Pagatori affidano la certificazione di cui all’art. 3 del Reg. CE n. 1663/95, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.