Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni in materia di incentlvi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista le legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l’articolo 7, comma 1;

Visto il decreto legislativo, 31 marzo 1998, n. 112, concernente conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 1ocali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 1999, concernente identificazione delle attività relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all’industria, conservate allo Stato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l’accordo sancito dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dalla stessa Conferenza unificata in data 4 novembre 1999;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata;

Sentita l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentiti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministro del commercio con l’estero, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA

Art. 1
(Oggetto)

  1. Il presente decreto individua i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzativa da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di incentivi alle imprese, prima esercitate dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministero per il commercio con l’estero, e dal Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, conferiti ai sensi degli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2
(Risorse finanziarie)

  1. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e compiti amministrativi conferiti di cui all’articolo 1, le risorse del bilancio dello Stato da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano sono quantificate nell’importo di lire 1.004 miliardi per l’anno 2000, di lire 1.337 miliardi per l’anno 2001 e di lire 1.471 miliardi annui per l’anno 2002 e successivi.
  2. Contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 3, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie per le spese di funzionamento quantificate in lire 0,6 miliardi.
  3. Non sono comprese nel trasferimento di cui ai commi 1 e 2 le risorse finanziarie per le spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 3.
  4. 4.A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferiti i fondi giacenti al 31 dicembre 1999 sui conti correnti numero 1421, 1721, 1729, 1776, 22002. n. 22009, n. 22010, n. 22013, n.22020, n. 22024, n. 22027, n.22041, n. 23503, n. 23506, n. 23635, accesi presso la tesoreria centrale dello Stato, e i fondi rotativi di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60 giacenti presso I’ISVEIMER S.p.A., l’IRFIS S.p.A. e C.I.S. S.p.A., non impegnati dagli enti gestori alla medesima data e depurati delle quote relative agli interventi che restano di competenza statale.
  5. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 4 quinquies, comma 1, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 1997, n. 228, concernenti la concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia, le regioni potranno far fronte al fabbisogno finanziario avvalendosi delle risorse assegnate al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito delle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, nel limite delle residue disponibilità.
  6. Nell’ambito delle risorse di cui al precedente comma 1, la Conferenza Stato-regioni stabilisce le quote da mettere a disposizione delle singole regioni interessate, quale limite massimo per la concessione dei crediti agevolati alle imprese.
  7. Le condizioni e le modalità dell’intervento agevolativo sono stabilite dalle singole Regioni con propri atti normativi. In caso di mancata emanazione ditali atti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato di concerto con il ministro dei lavori pubblici, con il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il ministro delegato per il coordinamento della protezione civile in data 24 aprile 1998.
  8. Le relative risorse finanziarie continuano ad essere versate dallo Stato sugli appositi conti correnti di tesoreria intestati agli enti gestori, nei limiti delle risorse residue disponibili di cui al comma 1, iscritte nello stato di previsione della spesa del mistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unità previsionale di base 3.2.1.46, capitolo 7658, e 3.2.1.26, capitolo 7401.

Art. 3
(Decorrenza del trasferimento)

  1. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario delle funzioni e dei compiti conferiti di cui all’articolo l, le risorse individuate dal presente decreto vengono trasferite con decorrenza 1° gennaio 2000.
  2. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 1, le risorse individuate dal presente decreto vengono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La relativa quota, già inclusa negli importi di cui all’articolo 2, è determinata sulla base delle percentuali di cui all’articolo 6.
  3. Resta fermo l’attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome sino all’adozione dei provvedimenti di cui. al comma 2.

Articolo 4
(Personale)

  1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo l, il personale da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano è così determinato:
    - Ministero per il commercio con l’estero: n. 4 unità.
    - Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato: 22 unità.
  2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma i sono determinate con il decreto di cui ai comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all’atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio, per il personale non dirigenziale, e alla retribuzione di posizione e di risultato, per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso il Ministero il provenienza.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59 e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione e di trasferimento del contingente di personale di cui al comma 1, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Art. 5
(Risorse strumentali)

  1. Sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, le risorse strumentali e organizzative utilizzate dal ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per l’esercizio delle funzioni trasferite, di cui alla tabella allegata.

Art. 6
(Riparto delle risorse finanziarie)

  1. In prima applicazione del presente decreto, le risorse finanziarie di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tali risorse, unitamente alle giacenze finanziarie di cui all’articolo 2, comma 4, sono assegnate a ciascuna regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle percentuali fissate per ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano con D.P.C.M., su proposta della Conferenza Stato-Regioni.
  2. Con riferimento alle spese di intervento di cui all’art. 2, comma 1, gli stanziamenti di competenza dei capitoli pertinenti dello stato di previsione del ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dello stato di previsione del ministero del commercio con l’estero sono ridotti, a decorrere dall’anno finanziario 2000, rispettivamente per lire 688 miliardi e lire 20 miliardi. Sono altresì ridotti gli stanziamenti di competenza dei capitoli pertinenti dello stato di previsione del ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica per lire 296 miliardi nell’anno 2000,lire 629 miliardi nell’anno 2001 e lire 763 miliardi annui negli anni 2002 e successivi.
  3. Gli stanziamenti di competenza degli stati di previsione del ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del ministero del commercio con l’estero sono ridotti per le spese di funzionamento e di personale di cui all’art. 2, commi 2 e 3, dopo la definizione delle procedure di cui all’art. 4.
  4. Il ministro del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
  5. Per gli esercizi successivi, si provvede annualmente al riparto ed alla conseguente assegnazione sulla scorta dei criteri di cui al comma 1 fino all’applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

 

ALLEGATO A

D.P.C.M. ATTIVITA’ PRODUTTIVE

RISORSE DA TRASFERIRE
(in miliardi di lire)

Stato di previsione

2000

2001

2002 e successivi

Tesoro

496

629

763

Industria

688

688

688

Commercio Estero

20

20

20

Totale

1.204

1.337

1.471

MEZZI DI COPERTURA

Stato di previsione

2000

2001

2002 e successivi

 

Tagli di Bilancio Fondo c/c 22020

Tagli di Bilancio

Tagli di Bilancio

Tesoro

296 200

629

763

Industria

688

688

688

Commercio Estero

20

20

20

Totale

1.204

1.337

1.471

TRASFERIMENTI STANZIAMENTI DEFINITIVI MINISTERO DEL TESORO
Al netto delle reiscrizioni dei residui passivi perenti
(Dati in migliaia di lire)

 

2000

2001

2002 e successivi

Tot. Cap. 6876-7763-8172-8187

52.810.050

52.810.050

52.810.050

Cap. 7743

133.000.000

266.000.000

400.000.000

Cap. 7775

310.000.000 (1)

310.000.000

310.000.000

Totale

495.810.050

628.810.050

762.810.050

(1) 110 mld con riduzione dello stanziamento di bilancio e 200 mld con le disponibilità del fondo sul c/c n. 22020

TRASFERIMENTI STANZIAMENTI DEFINITIVI MINISTERO DEL TESORO
Al netto delle reiscrizioni dei residui passivi perenti
(Dati in migliaia di lire)

 

2000

2001

2002 e successivi

Cap. 7743 (1)

133.000.000

266.000.000

400.000.000

Cap. 7775 (2)

310.000.000

310.000.000

310.000.000

Totale

443.000.000

576.000.000

710.000.000

(1) A decorrere dall’anno 2000 è garantito il soddisfacimento di un flusso di richieste da parte delle imprese artigiane corrispondente ad un fabbisogno di contributi di 400 mld, scaglionato in 3 anni.
(2) Per l’anno 2000 l’intervento sarà finanziato per 200 mld utilizzando le disponibilità finanziarie del conto corrente di Tesoreria Centrale n. 22020.

TRASFERIMENTI STANZIAMENTI DEFINITIVI MINISTERO DEL TESORO
Al netto delle reiscrizioni dei residui passivi perenti
(Dati in migliaia di lire)

ANNI Capitoli 6876 - 7763 - 8172 - 8187

1995

1996

1997

Media triennio 1995 - 1997

Incremento 1997- 2000 Stato di previsione

2000 e successivi

19.000.000

52.000.000

67.500.000

46.166.667

14,39%

52.810.050

Fonte: Rendiconto Generale dello Stato per gli anni 1995 - 1998, Bilancio assestato 1999, D.P.E.F. (Bilancio programmatico) 2000 - 2003.

CAPITOLO MINISTERO DEL TESORO TRIENNIO 95 - 96 - 97 PARTE CAPITALE
(in migliaia di lire)

Cap.

Descrizione capitoli Anno 1997

1997

1996

1995

6876

Somma occorrente per interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa

20.000.000

   

7743

Somma da versare ad aumento del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ecc. (1)

413.700.000

319.400.000

492.000.000

7763

Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dovuti ad Istituti ed Aziende di Credito sulle anticipazioni, ecc.

7.000.000

7.000.000

 

7772

Somma da erogare al Fondo di garanzia per il miglioramento della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese delle aree depresse (2)  

750.000.000

 

7775

Assegnazione al Fondo Contributi, ecc. sulle operazioni di finanziamento Mediocredito Centrale (3)

100.000.000

50.000.000

 

7879

Somma da erogare al Mediocredito Centrale e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per gli interventi, ecc. (4)  

50.000.000

 

7898

Somma da erogare al Fondo Centrale di garanzia, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi, ecc. (5)

30.000.000

   

8172

Somma da erogare, ecc. a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità

21.500.000

18.000.000

 

8187

Somma da versare al Fondo di Rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperaz. (art. 1, legge 27/02/85 n. 49) presso coopercredito S.p.A.

19.000.000

27.000.000

19.000.000

  TOTALE capp. 6876 - 7763 - 8172 - 8187

67.500.000

52.000.000

19.000.000

(1) La relativa media del triennio attualizzata (438 MLD) è superiore all’effettivo fabbisogno rappresentato dall’Artigiancassa per il 2000 (400 MLD); pertanto verrà trasferita la predetta cifra di 400 MLD annui.
(2) Intervento una tantum di 750 MLD nel 1996 che ha alimentato il Fondo di Garanzia oggetto di trasferimento avendo carattere episodico l’intervento non è considerato.
(3) "Gestione interventi interno" - Mediocredito Centrale. La relativa media del triennio attualizzata (55 MLD); è insufficiente a coprire l’effettivo fabbisogno rappresentato dal Mediocredito Centrale per il 2000 (290 MLD), pertanto verrà trasferita la predetta cifra di 290 MLD annui.
(4) Intervento di natura eccezionale, dal carattere episodico, che, in quanto tale, non viene preso in considerazione.
(5) Le disponibilità esistenti presso il Mediocredito assicurano la copertura del fabbisogno fino al 2002 e, pertanto non viene preso in considerazione.

Tesoro

Bilancio

Totale

1994

Spese correnti

347.937.644

206.317

348.143.961

Spese in c/capit.

44.673.950

5.424.393

50.098.343

Spese finali

392.611.594

5.630.710

398.242.304

interessi

176.473.429

176.473.429

SP. FIN. netto interessi

216.138.165

5.630.710

221.768.875

1995

Spese correnti

369.984.065

108.595

370.092.660

Spese in c/capit.

36.978.730

6.711.074

43.689.804

Spese finali

406.962.795

6.819.669

413.782.464

interessi

191.896.341

191.896.341

SP. FIN. netto interessi

215.066.454

6.819.669

221.886.123

1996

Spese correnti

356.438.823

295.653

366.734.476

Spese in c/capit.

41.532.195

5.615.144

47.147.339

Spese finali

397.971.018

5.910.797

403.881.815

interessi

202.296.971

202.296.971

SP. FIN. netto interessi

195.674.047

5.910.797

201.584.844

221.530.080

1997

Spese correnti

366.478.277

89.208

366.567.485

Spese in c/capit.

63.436.465

5.072.542

68.509.007

Spese finali

429.914.742

5.161.750

435.076.492

interessi

193.957.220

193.957.220

SP. FIN. netto interessi

235.957.522

5.161.750

241.119.272

1998

Spese correnti

355.573.735

Spese in c/capit.

56.638.610

Spese finali

412.212.345

interessi

173.988.107

SP. FIN. netto interessi

238.224.238

1999

Spese correnti

362.182.054

Spese in c/capit.

37.632.713

Spese finali

399.814.767

interessi

154.501.587

SP. FIN. netto interessi

245.313.180

2000

SP. FIN. netto interessi

253.408.515

14,39%

 

ALLEGATO B

TRASFERIMENTI STANZIAMENTI DEFINITIVI MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Al netto delle reiscrizioni dei residui passivi perenti
(dati in migliaia di lire)

ANNI

1995

1996

1997

Media triennio 1995 - 1997

Incremento 1997- 2000 Stato di previsione

2000 e successivi

425.862.847

1.021.409.098

480.182.941

642.484.962

7,08%

687.972.897

Fonte: Rendiconto Generale dello Stato per gli anni 1995 - 1998, Bilancio assestato 1999, D.P.E.F. (Bilancio programmatico) 2000 - 2003.

CAPITOLI MINISTERO DELL’INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
TRIENNIO 95 - 96 - 97
PARTE CAPITALE
(dati in migliaia di lire)

   

Anni

Cap.

Descrizione capitoli

1997

1996

1995

7053

Contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani che hanno subito ecc.

2.000.000

2.103.423

 

7558

Conferimento al Fondo Speciale rotativo per l’innovazione tecnologica per gli interventi di cui alla legge 5, ecc.

150.000.000

163.500.000

266.750.000

7567

Conferimento alla sezione Fondo Speciale rotativo per l’innovazione tecnologica prevista d’articolo 4, ecc.  

500.000.000

 

7709

Contributi in conto capitale per iniziative volte alla realizzazione di impianti civili, industriali o misti di ecc. (1)      

7710

Contributi in conto capitale per iniziative volte alla realizzazione di impianti dimostrativi riguardanti ecc. (1)      

7713

Contributi in conto capitale per iniziative riguardanti la riattivazione di impianti che utilizzino concessioni ecc. (1)      

7718

Contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti dimostrativi finalizzati all’uso nazionale dell’energia ecc.

48.000.000

69.600.000

2.000.000

7719

Contributi in conto capitale per iniziative di riattivazione e costruzione di nuovi impianti idroelettrici

17.900.000

12.400.000

2.000.000

7904

Contributi alle imprese per la realizzazione di attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi ecc.

93.341.386

62.249.960

55.131.650

7905

Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese titolari di concessioni minerarie per ecc.

22.000.001

22.005.715

22.001.140

7910

Contributi a fondo perduto per l’esecuzione di pozzi per la ricerca di risorse geotermiche

 

4.850.000

4.850.000

7911

Contributi in conto capitale per progetti di riassesto ambientale in aree oggetto di attività mineraria e per ecc.

13.500.000

9.700.000

29.130.057

8042

Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese di cui all’art. 1 della legge 10 ottobre ecc.

20.000.000

25.000.000

10.000.000

8043

Contributi in conto capitale per la realizzazione di mercati agro-alimentari all’ingrosso di interesse nazionale ecc.

41.147.000

(1)

 

8044

Contributi in conto interessi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all’ingrosso di interesse nazionale ecc.

72.294.554

(1)

34.000.000

8048

Contributi al settore del commercio per la realizzazione di interventi nelle aree depresse, ai sensi del ecc.

(2)

150.000.000

 

  TOTALE

480.182.941

1.021.409.098

425.862.847

(1) Le previsioni definitive da consuntive riguardano solo la reiscrizione di residui passivi perenti.

MICA

1994

Spese correnti

332.703

Spese in c/capit.

5.060.652

Spese finali

5.393.355

1995

Spese correnti

316.186

Spese in c/capit.

6.945.717

Spese finali

7.261.903

1996

Spese correnti

307.252

Spese in c/capit.

8.693.230

Spese finali

9.000.482

7.391.668

1997

Spese correnti

414.503

Spese in c/capit.

5.498.115

Spese finali

5.912.618

1998

Spese correnti

312.094

Spese in c/capit.

6.763.262

Spese finali

7.075.356

1999

Spese correnti

271.975

Spese in c/capit.

7.390.206

Spese finali

7.662.181

2000

Spese finali

7.915.033

7,08%

 

ALLEGATO C

TRASFERIMENTI STANZIAMENTI DEFINITIVI MINISTERO DEL COMMERCIO CON L’ESTERO
escluse le funzioni relative ai consorzi multiregionali
(dati in migliaia di lire)

ANNI

1995

1996

1997

Media triennio 1995 - 1997

Incremento 1997- 2000 Stato di previsione

2000 e successivi

20.266.000

17.226.000

14.934.000

17.475.000

17,05%

20.454.488

Fonte: Rendiconto Generale dello Stato per gli anni 1995 - 1998, Bilancio assestato 1999, D.P.E.F. (Bilancio programmatico) 2000 - 2003.

CAPITOLI MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO
TRIENNIO 95 - 96 - 97
PARTE CAPITALE
escluse le funzioni relative ai consorzi multiregionali

   

Anni

Cap.

Descrizione capitoli - Anno 1997

1997

1996 (1)

1995 (2)

1608

Somma da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

14.934.000

17.226.000

20.266.000

(1) Cap. 1173
(2) Cap. 1612 - 28.500.000; Cap. 1614 - 1.900.000

COMM. EST.

1994

Spese correnti

373.583

Spese in c/capit.

10.000

Spese finali

383.583

1995

Spese correnti

364.707

Spese in c/capit.

9.000

Spese finali

373.707

1996

Spese correnti

333.312

Spese in c/capit.

23.294

Spese finali

356.606

354.697

1997

Spese correnti

322.923

Spese in c/capit.

10.854

Spese finali

333.777

1998

Spese correnti

346.012

Spese in c/capit.

6.250

Spese finali

352.262

1999

Spese correnti

400.867

Spese in c/capit.

1.037

Spese finali

401.904

2000

Spese finali

415.167

17,05%