SCHEMA DI DPCM
Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e
organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai
sensi del titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche e integrazioni, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59" e, in particolare, larticolo 114 che ha conferito alle
regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità
veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
VISTO laccordo in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4
novembre 1999, sancito dalla Conferenza unificata Stato, regioni città ed autonomie
locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine ai criteri e ai
parametri, di contenuto e di metodo, per lelaborazione e la predisposizione dei
provvedimenti di cui allarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare il punto 4 del citato accordo nel quale si
stabilisce, altresì, "che i criteri suddetti saranno applicati al complesso delle
funzioni conferite, provvedendo contemporaneamente e contestualmente al conferimento delle
risorse a tutti gli Enti interessati per quanto attiene alle funzioni afferenti a materie
estranee allart. l17 della Costituzione e condizionando leffettivo
trasferimento contemporaneo e contestuale delle risorse a tutti gli Enti interessati
alladozione della legge regionale o, in sua assenza del decreto legislativo
sostitutivo di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti
locali, per quanto attiene alle funzioni afferenti a materie previste dall' art. 117 della
Costituzione"
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e
autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
SENTITA, lUnione italiana delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
SENTITE, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO in data ........... il parere della Commissione parlamentare
consultiva in ordine allattuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi
dellarticolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni
SENTITI il Ministro della sanità, il Ministro perla funzione pubblica, il Ministro per
gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
DECRETA
Art. 1
(ambito operativo)
- Il presente decreto individua le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
da trasferire alle regioni per lesercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, di cui alla tabella A),
allegata al presente decreto, conferiti alle regioni medesime ai sensi del Titolo IV, Capo
I del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
(trasferimento delle risorse finanziarie)
- Ai fini dellesercizio delle funzioni amministrative di cui al presente decreto le
risorse finanziarie da trasferire alle regioni sono quantificate in lire 168.028.952.000,
come risultante dalla tabella B) allegata al presente decreto.
- Contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono altresì
trasferiti i residui esistenti alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
1 dellarticolo 6 sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della
sanità.
- Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse finanziarie per le
spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso alle
regioni secondo le modalità di cui allarticolo 4.
- Restano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a
fatti precedenti il trasferimento.
Art. 3
(decorrenze)
- Ai fini dellesercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e
delle funzioni di cui allarticolo 1, le risorse individuate dal presente decreto
sono trasferite a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1
dellarticolo 6, e comunque non oltre il 31 marzo 2000 con le procedure stabilite da
medesimo articolo 6.
- Ai fini dellesercizio da parte delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui allarticolo 1 le
risorse individuate dal presente decreto sono trasferite contestualmente al conferimento
delle funzioni stesse ai sensi dellart. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti. Resta fermo
lattuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano fino alladozione dei provvedimenti di cui al presente
comma.
Art. 4
(trasferimento di personale)
- Per lesercizio delle funzioni di cui allarticolo 1 il personale da
trasferire alle regioni appartenente ai ruoli de! Ministero della sanità è determinato
in numero 32 unità come specificato nella tabella C), allegata al presente decreto, con
conseguente riduzione della pianta organica, ai sensi dellarticolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
- Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma i sono determinate con il
decreto di cui al comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate
allatto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conio, a tal
fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il personale non
dirigenziale e alla retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti nel rispetto
del rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo
vigente presso il Ministero di provenienza.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi
dellarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dellarticolo 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione, di
trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui al
comma 1, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.
Art. 5
(risorse strumentali e organizzative)
- Per lesercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 le regioni accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di
competenza del Ministero della sanità, secondo le modalità di cui allarticolo 6
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- Sono trasferiti anche gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni
trasferite.
Art. 6
(riparto delle risorse finanziarie)
- In prima applicazione del presente decreto, le risorse finanziarie trasferite alle
regioni sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite
tra le stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione
economica, da emanarsi comunque entrò il 31 marzo 2000, sulla base dei criteri fissati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera f) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- Ai fine dellattribuzione alle regioni delle risorse finanziarie, gli stanziamenti
di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità sono
ridotti di pari importo a decorrere dallanno finanziario 2000. Ai medesimi finì
limporto di lire 31.314.000.000, recato per lanno 1999 dai commi 2 e 3
dellarticolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 è mantenuto in bilancio nel
conto dei residui per essere trasferito nellanno 2000 al fondo di cui al comma 1.
- Le regioni esercitano le competenze di cui allarticolo 1 dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1. Nella fase transitoria e comunque non oltre il 31
marzo 2000, il Ministero della sanità continua a svolgere le funzioni oggetto del
presente decreto. Conseguentemente, per lanno 2000, le operazioni di cui ai commi 1
e 2 sono effettuate in dodicesimi, in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle
funzioni da parte delle regioni.
- Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede
annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta dei criteri di cui al
comma 1, fino allentrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo
fiscale di cui allarticolo 10 della legge 13 maggio 1998, n. 133.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
TABELLA A
Funzioni e compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria
conferiti alle regioni per il cui esercizio vengono individuate le risorse di cui al
presente DPCM.
- Funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed
integrazioni nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui
allarticolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n.362;
- riconoscimento del servizio sanitario prestato allestero ai finì della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai finì
dellaccesso alle convenzioni con le Usl per lassistenza generica e
specialistica, di cui al decreto ministeriale 1 settembre 1988, n. 430, alla legge 10
luglio 1960, n. 735, e allarticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761;
- autorizzazioni previste dai regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285;
- autorizzazioni ai finì degli scambi comunitari dei luoghi di raccolta e dei mercati
bestiame di bovini e suini (art. 9 legge 30aprile 1976, n. 397);
- autorizzazione dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale (art. 2
legge 11 marzo 1974, n. 74);
- riconoscimento dei gruppi di raccolta di embrioni bovini per il riconoscimento ai finì
degli scambi intracomunitari (art. 4 D.P.R 11 febbraio 1994, n. 241);
- riconoscimento dei centri di racco1ta di sperma bovino idonei ai fini degli scambi
intracomunitari (art. 4 D.P.R. I marzo 1992, n. 226);
- autorizzazioni concernenti gli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di
carne (D. Lgs. 30 dicembre l992, n. 537);
- riconoscimento di macelli, laboratori d1 sezionamento e depositi di frigoriferi di carni
fresche (art. l3 DLgs. 18 aprile 1994, n. 286);
- riconoscimento degli stabilimenti di produzione e di preparazione di carne e carni
macinate (art. 8 D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309);
- riconoscimento dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni
di coniglio e di selvaggina allevata (art. l4 D.P.R 30 dicembre 1992, n. 559);
- riconoscimento dei centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (art. 7
D.P.R. 17ottobre 1996, n. 607);
- riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di
pollame (art. 7 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495);
- autorizzazioni per i mercati di bestiame che intendono effettuare spedizioni di animali
vivi da allevamento o da produzione e da macello verso altri paesi membri dellUnione
europea (art. 9 legge 30 aprile 1976, n. 397);
- autorizzazione per mercati non attigui ai macelli ad introdurre animali da macello
provenienti da paesi membri o paesi terzi per il successivo invio a macelli prestabiliti
(art. 12 L. 30 aprile 1976, n. 397);
- riconoscimento di idoneità dei centri di depurazione e di spedizione dei molluschi
bivalvi vivi (art.6 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530);
- riconoscimento di idoneità degli stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per
aste e navi officina dei prodotti della pesca (art. 7 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531);
- riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di ovoprodotti (art.5 D.Lgs. 4 febbraio
1993, n. 65);
- riconoscimento stabilimenti incaricati della raccolta e della trasformazione dei
materiali ad alto rischio (art. 4 D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508);
- riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova (art. 3 D.P.R.
3 marzo 1993, n. 587);
- verifica di conformità sullapplicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla
pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici,
dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
- erogazione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali con incapacità
motorie permanenti, per la modifica degli strumenti di guida (art. 27 legge 5 febbraio
1992, n. 104).
TRASFERIMENTI SPESE FUNZIONAMENTO MINISTERO DELLA SANITA
(Dati in migliaia di lire)
Centri di costo |
Capitolo |
Stanziamenti |
Percentuali |
Trasferimenti |
Assistenza sanitaria di competenza |
6.931 |
85.500 |
10 |
8.550 |
Statale |
6.995 |
222.300 |
10 |
22.230 |
|
6.998 |
721050 |
10 |
72.105 |
|
|
|
|
|
Prevenzione sanitaria |
6.972 |
452912 |
2 |
11.400 |
|
6.973 |
125.400 |
2 |
14.364 |
|
6.974 |
585.200 |
2 |
54.136 |
|
|
|
|
|
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica |
6.933 |
142.500 |
8 |
11.400 |
Veterinaria |
6.975 |
179.550 |
8 |
14.364 |
|
6.976 |
676.704 |
8 |
54.136 |
TOTALE |
206.055 |
TRASFERIMENTI STANZIAMENTI DEFINITIVI MINISTERO DELLA SANITA
Al netto delle reiscrizioni dei residui passivi perenti
(Dati in magliaia di lire)
ANNI Capitolo 1586
(lndennizzi a soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a causa di
vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di emoderivati)
1997 |
1998 |
1999 |
Media triennio 1997-1999 |
Incremento Stato di previsione |
2000 e successivi |
165.200.000 |
120.600.000 |
177.200.000 |
154.333.333 |
8,67 |
167.714.032 |
Fonte: Rendiconto Generale dello Stato per gli anni 1997-1998 Bilancio assestato 1999,
D..P.E.F. (Bilancio programmatico)
ANNI Capitolo 1586
(Somma da assegnare alle regioni a statuto speciale e alle provincie
autonome per l'erogazione dl contributi a favore dl titolari di patenti di guida A, B, C,
Speciali, con incapacità motorie permanenti)
1995 |
1996 |
1997 |
Media triennio 1995-1995 |
Incremento Stato di previsione |
2000 e successivi |
118.619 |
54.240 |
98.898 |
90.585 |
20,18 |
108.865 |
Fonte: Rendiconto Generale dello Stato per gli anni 1995-1997 D..P.E.F. (Bilancio
programmatico)
TOTALE RISORSE FINANZIARIE |
168.028.952 |
TABELLA C
Risorse umane
Contingente complessivo del personale appartenente ai ruoli del Ministero della sanità.
n. 4 dirigenti medici di I livello;
n. 3 dirigenti veterinari di I livello;
n. l funzionario amministrativo C2;
n. l capo tecnico Cl;
n. 5 collaboratore amministrativo - C1;
n. 2 collaboratori amministrativi contabili C1;
n. 1 assistente linguistico B3;
n. 1 assistente amministrativo B3;
n. 3 guardia di sanità B2;
n. 2 operatori amministrativi B2;
n. 5 operatori amministrativi contabili B2;
n. 1 telescriventista centralinista operatore radiospecializzato B2;
n. 3 coadiutori Bl.
Totale unità n. 32