SCHEMA DI DPCM

Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai sensi del titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l’articolo 114 che ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO l’accordo in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999, sancito dalla Conferenza unificata Stato, regioni città ed autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine ai criteri e ai parametri, di contenuto e di metodo, per l’elaborazione e la predisposizione dei provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare il punto 4 del citato accordo nel quale si stabilisce, altresì, "che i criteri suddetti saranno applicati al complesso delle funzioni conferite, provvedendo contemporaneamente e contestualmente al conferimento delle risorse a tutti gli Enti interessati per quanto attiene alle funzioni afferenti a materie estranee all’art. l17 della Costituzione e condizionando l’effettivo trasferimento contemporaneo e contestuale delle risorse a tutti gli Enti interessati all’adozione della legge regionale o, in sua assenza del decreto legislativo sostitutivo di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali, per quanto attiene alle funzioni afferenti a materie previste dall' art. 117 della Costituzione"

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

SENTITA, l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

SENTITE, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO in data ........... il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni

SENTITI il Ministro della sanità, il Ministro perla funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA

Art. 1
(ambito operativo)

  1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, di cui alla tabella A), allegata al presente decreto, conferiti alle regioni medesime ai sensi del Titolo IV, Capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2
(trasferimento delle risorse finanziarie)

  1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente decreto le risorse finanziarie da trasferire alle regioni sono quantificate in lire 168.028.952.000, come risultante dalla tabella B) allegata al presente decreto.
  2. Contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono altresì trasferiti i residui esistenti alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 6 sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità.
  3. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse finanziarie per le spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso alle regioni secondo le modalità di cui all’articolo 4.
  4. Restano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento.

Art. 3
(decorrenze)

  1. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni di cui all’articolo 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 6, e comunque non oltre il 31 marzo 2000 con le procedure stabilite da medesimo articolo 6.
  2. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 1 le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti. Resta fermo l’attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano fino all’adozione dei provvedimenti di cui al presente comma.

Art. 4
(trasferimento di personale)

  1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1 il personale da trasferire alle regioni appartenente ai ruoli de! Ministero della sanità è determinato in numero 32 unità come specificato nella tabella C), allegata al presente decreto, con conseguente riduzione della pianta organica, ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma i sono determinate con il decreto di cui al comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all’atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conio, a tal fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il personale non dirigenziale e alla retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti nel rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso il Ministero di provenienza.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Art. 5
(risorse strumentali e organizzative)

  1. Per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le regioni accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della sanità, secondo le modalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Sono trasferiti anche gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni trasferite.

Art. 6
(riparto delle risorse finanziarie)

  1. In prima applicazione del presente decreto, le risorse finanziarie trasferite alle regioni sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione economica, da emanarsi comunque entrò il 31 marzo 2000, sulla base dei criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Ai fine dell’attribuzione alle regioni delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità sono ridotti di pari importo a decorrere dall’anno finanziario 2000. Ai medesimi finì l’importo di lire 31.314.000.000, recato per l’anno 1999 dai commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 è mantenuto in bilancio nel conto dei residui per essere trasferito nell’anno 2000 al fondo di cui al comma 1.
  3. Le regioni esercitano le competenze di cui all’articolo 1 dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. Nella fase transitoria e comunque non oltre il 31 marzo 2000, il Ministero della sanità continua a svolgere le funzioni oggetto del presente decreto. Conseguentemente, per l’anno 2000, le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in dodicesimi, in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni da parte delle regioni.
  4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all’articolo 10 della legge 13 maggio 1998, n. 133.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

TABELLA A

Funzioni e compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti alle regioni per il cui esercizio vengono individuate le risorse di cui al presente DPCM.

  1. Funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n.362;
  2. riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai finì della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai finì dell’accesso alle convenzioni con le Usl per l’assistenza generica e specialistica, di cui al decreto ministeriale 1 settembre 1988, n. 430, alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
  3. autorizzazioni previste dai regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285;
  4. autorizzazioni ai finì degli scambi comunitari dei luoghi di raccolta e dei mercati bestiame di bovini e suini (art. 9 legge 30aprile 1976, n. 397);
  5. autorizzazione dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale (art. 2 legge 11 marzo 1974, n. 74);
  6. riconoscimento dei gruppi di raccolta di embrioni bovini per il riconoscimento ai finì degli scambi intracomunitari (art. 4 D.P.R 11 febbraio 1994, n. 241);
  7. riconoscimento dei centri di racco1ta di sperma bovino idonei ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4 D.P.R. I marzo 1992, n. 226);
  8. autorizzazioni concernenti gli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne (D. Lgs. 30 dicembre l992, n. 537);
  9. riconoscimento di macelli, laboratori d1 sezionamento e depositi di frigoriferi di carni fresche (art. l3 DLgs. 18 aprile 1994, n. 286);
  10. riconoscimento degli stabilimenti di produzione e di preparazione di carne e carni macinate (art. 8 D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309);
  11. riconoscimento dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina allevata (art. l4 D.P.R 30 dicembre 1992, n. 559);
  12. riconoscimento dei centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (art. 7 D.P.R. 17ottobre 1996, n. 607);
  13. riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame (art. 7 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495);
  14. autorizzazioni per i mercati di bestiame che intendono effettuare spedizioni di animali vivi da allevamento o da produzione e da macello verso altri paesi membri dell’Unione europea (art. 9 legge 30 aprile 1976, n. 397);
  15. autorizzazione per mercati non attigui ai macelli ad introdurre animali da macello provenienti da paesi membri o paesi terzi per il successivo invio a macelli prestabiliti (art. 12 L. 30 aprile 1976, n. 397);
  16. riconoscimento di idoneità dei centri di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi (art.6 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530);
  17. riconoscimento di idoneità degli stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per aste e navi officina dei prodotti della pesca (art. 7 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531);
  18. riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di ovoprodotti (art.5 D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 65);
  19. riconoscimento stabilimenti incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio (art. 4 D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508);
  20. riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova (art. 3 D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587);
  21. verifica di conformità sull’applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
  22. erogazione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali con incapacità motorie permanenti, per la modifica degli strumenti di guida (art. 27 legge 5 febbraio 1992, n. 104).

TRASFERIMENTI SPESE FUNZIONAMENTO MINISTERO DELLA SANITA’
(Dati in migliaia di lire)

Centri di costo

Capitolo

Stanziamenti

Percentuali

Trasferimenti

Assistenza sanitaria di competenza

6.931

85.500

10

8.550

Statale

6.995

222.300

10

22.230

 

6.998

721050

10

72.105

         
Prevenzione sanitaria

6.972

452912

2

11.400

 

6.973

125.400

2

14.364

 

6.974

585.200

2

54.136

         
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica

6.933

142.500

8

11.400

Veterinaria

6.975

179.550

8

14.364

 

6.976

676.704

8

54.136

TOTALE

206.055

TRASFERIMENTI STANZIAMENTI DEFINITIVI MINISTERO DELLA SANITA’
Al netto delle reiscrizioni dei residui passivi perenti
(Dati in magliaia di lire)

ANNI Capitolo 1586

(lndennizzi a soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di emoderivati)

1997

1998

1999

Media triennio 1997-1999

Incremento Stato di previsione

2000 e successivi

165.200.000

120.600.000

177.200.000

154.333.333

8,67

167.714.032

Fonte: Rendiconto Generale dello Stato per gli anni 1997-1998 Bilancio assestato 1999, D..P.E.F. (Bilancio programmatico)

ANNI Capitolo 1586

(Somma da assegnare alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome per l'erogazione dl contributi a favore dl titolari di patenti di guida A, B, C, Speciali, con incapacità motorie permanenti)

1995

1996

1997

Media triennio 1995-1995

Incremento Stato di previsione

2000 e successivi

118.619

54.240

98.898

90.585

20,18

108.865

Fonte: Rendiconto Generale dello Stato per gli anni 1995-1997 D..P.E.F. (Bilancio programmatico)

TOTALE RISORSE FINANZIARIE 168.028.952

 

TABELLA C

Risorse umane
Contingente complessivo del personale appartenente ai ruoli del Ministero della sanità.

n. 4 dirigenti medici di I livello;
n. 3 dirigenti veterinari di I livello;
n. l funzionario amministrativo — C2;
n. l capo tecnico — Cl;
n. 5 collaboratore amministrativo - C1;
n. 2 collaboratori amministrativi contabili — C1;
n. 1 assistente linguistico — B3;
n. 1 assistente amministrativo — B3;
n. 3 guardia di sanità — B2;
n. 2 operatori amministrativi — B2;
n. 5 operatori amministrativi contabili — B2;
n. 1 telescriventista centralinista operatore radiospecializzato — B2;
n. 3 coadiutori — Bl.
Totale unità n. 32