SCHEMA DI DPCM
Individuazione delle risorse umane, finanziarie strumentali
e organizzative da trasferire alle Regioni per lesercizio delle funzioni di
concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in
particolare, larticolo 130, comma 2, con il quale sono state conferite alle regioni
le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
TENUTO conto che nelle regioni Trentino Alto Adige e Valle dAosta
i compiti in materia di invalidi civili sono stati trasferiti rispettivamente alle
Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione in attuazione della legge
provinciale di Trento 12 settembre 1994, n. 4, della legge provinciale di Bolzano del 21
agosto 1978, n. 46, e del decreto legislativo 22 aprile 1994 a. 320;
CONSIDERATO, che ai sensi del comma 1 del citato articolo 130 del
decreto legislativo n. 112 del 1998, la funzione di erogazione dei trattamenti economici
spettanti agli invalidi civili è stata trasferita, con decorrenza 3 settembre 1998, ad un
apposito fondo di gestione istituito presso lINPS;
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della
legge n. 59 del 1997 e dellarticolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la
decorrenza dellesercizio da parte delle regioni delle funzioni alle stesse conferite
è determinata, contestualmente alleffettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
CONSIDERATO che larticolo 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997,
nel prevedere il passaggio delle risorse umane e strumentali relative alle funzioni
trasferite e la contestuale soppressione o il ridimensionamento delle strutture già
competenti in materia, fa esclusivo riferimento allamministrazione statale
periferica;
VISTI gli accordi in data 22 aprile e 4 novembre 1999 tra Governo e
Regioni promossi, ai sensi dellarticolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 112
del 1998, dalla Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
VISTO in particolare il punto 4 del citato accordo nel quale si
stabilisce, altresì, "che i criteri suddetti saranno applicati al complesso delle
funzioni conferite, provvedendo contemporaneamente e contestualmente al conferimento delle
risorse a tutti gli Enti interessati per quanto attiene alle funzioni afferenti a materie
estranee allart. 117 della Costituzione e condizionando leffettivo
trasferimento contemporaneo e contestuale delle risorse a tutti gli Enti interessati
alladozione della legge regionale o, in sua assenza del decreto legislativo
sostitutivo di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti
locali, per quanto attiene alle funzioni afferenti a materie previste dallart. 117
della Costituzione"
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e
autonomie locali, di cui al decreto legislativo28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine
allattuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dellarticolo 5
della legge n. 59 del 1997;
SENTITI il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli
affari regionali, il Ministro dellinterno, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
DECRETA
Art. 1
(Ambito operativo)
- Il presente decreto individua le risorse umane, finanziarie e organizzative da
trasferire alle Regioni per lesercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti
economici a favore degli invalidi civili conferite ai sensi dellarticolo 130, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 2
(Trattamenti economici a favore degli invalidi civili)
- A decorrere dal l° ottobre 2000 le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni
in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui
allarticolo 1. La tipologia delle prestazioni economiche erogate agli invalidi
civili ed alle categorie assimilate è indicata nellunit tabella I, che fa parte
integrante del presente decreto.
- In conseguenza di quanto stabilito al comma 1 , le Commissioni mediche ASL di cui alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 e successive modificazioni, nel caso in cui la
percentuale di invalidità o la minorazione riconosciuta diano diritto a provvidenze
economiche a favore di minorati civili, trasmettono dufficio copia dellistanza
di concessione di detti benefici unitamente a copia autentica del verbale sanitario alla
regione territorialmente competente o agli enti dalla stessa indicati.
- Ai sensi del combinato disposto dellarticolo 131, comma 1, e dellarticolo
132, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 112 del 1998 resta attribuita
all'apposito Fondo istituito presso l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
la funzione di erogazione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili già
trasferita in attuazione dellarticolo 130, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 112 del 1998.
- A norma dellarticolo 130, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, a. 112,
fermo restando il principio della separazione tra la fase dellaccertamento sanitario
e quella della concessione dei benefici economici, di cui allarticolo 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla
concessione delle prestazioni e dei servizi attivati a decorrere dal 3 settembre 1998,
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad
oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse e allINPS negli altri casi
anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti la predetta data del 3
settembre 1998.
Art. 3
(Trasferimento di risorse finanziarie, strumentali e organizzative)
- Ai finì dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente decreto le
risorse finanziarie da trasferire alle regioni, per spese di funzionamento sono
quantificate in lire 4.200 milioni, come risultante dallunita tabella 2, che fa
parte integrante del presente decreto.
- Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse finanziarie relative
alle spese di personale che sono definite a seguito del trasferimento dello stesso
personale alle Regioni secondo le modalità di cui allarticolo 4.
- Sono ricomprese tra le risorse oggetto di trasferimento anche gli archivi di atti,
documenti e dati relativi alle funzioni e compiti trasferiti.
- Tutta la documentazione relativa ai procedimenti non ancora definiti allatto del
trasferimento è trasmessa, a cura delle Prefetture alla Regione territorialmente
competente, con appositi elenchi nominativi.
Art. 4
(Trasferimento di risorse umane)
- Per lesercizio delle funzioni di cui allart. 1 il personale da trasferire
alle regioni appartenente ai ruoli dellAmministrazione Civile dellinterno è
determinato in n. 557 unità come specificato nella tabella 3 allegata al presente
decreto, con la conseguente riduzione della pianta organica ai sensi dellart. 7
della legge 15 marzo 1997 n. 59.
- Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma l sono determinate con il
decreto di cui al comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate
allatto del trasferimento, ivi compresi agli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal
fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il predetto
personale
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi
dellarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 112 sono stabilite le modalità di individuazione, di trasferimento e di
determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonché
quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.
Art. 5
(Ragioni a statuto speciale)
- Ai fini dellesercizio da parte delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia
Giulia, Sardegna, Sicilia delle funzioni e dei compiti di cui allarticolo 1, le
risorse individuale dal presente decreto, sono trasferite contestualmente al conferimento
delle funzioni stesse ai sensi dellarticolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998
n. 112 e nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
- Le risorse finanziarie di cui alla tabella 2, da trasferire alle Regioni, sono iscritte
in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica.
- Le risorse di cui al precedente comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica sulla base dei criteri fissati dalla
Conferenza Unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sentito il Ministro dellInterno.
- Ai finì dellattribuzione alle Regioni delle risorse finanziarie, gli stanziamenti
di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dellinterno sono
ridotti di pari importo.
- Per lanno 2000 le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate in
dodicesimi, in relazione ai mesi di effettivo esercizio da parte delle Regioni.
- Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica provvede con
propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
- Per gli esercizi successivi si provvede annualmente al riparto e alla conseguente
assegnazione sulla base dei criteri di cui al presente articolo, fino allentrata in
vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui allarticolo 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Art. 7
(Forme di collaborazione)
- Su richiesta delle regioni e sulla base degli accordi di cui al comma 2 il Ministero
dellinterno presta attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti,
nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili del settore
delle Prefetture già competente alla trattazione della materia, per assicurare la
funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.
- Loggetto, i contenuti, e la durata dellattività di collaborazione fra il
Ministero dellInterno e le Regioni sono stabiliti mediante accordi definiti, entro
novanta giorni dallentrata in vigore del presente decreto, in sede di Conferenza
Stato-Regioni. Nel rispetto di quanto definito nei predetti accordi, possono, altresì,
essere stipulati ulteriori accordi tra Regioni e Prefetture per disciplinare le modalità
di collaborazione di cui al comma 1, nonché la successione delle Regioni nei contratti di
locazione di immobili utilizzati dalle Prefetture, in via esclusiva, per gli uffici già
adibiti allespletamento delle funzioni conferite.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
TABELLA 1
PRESTAZIONI ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORATI CIVILI
INVALIDI CIVILI |
|
L. 30.3.1971, n. 118 e successive modificazioni ed
integrazioni L. 11.2.1980, n. 18
L. 21.11.1988, n. 508
D.Lgs. 23.11.1988, n. 509
L. 11.10.1990, n. 289 |
- Assegno mensile
- Pensione di inabilità
- Indennità di accompagnamento
- Indennità mensile di frequenza
|
SORDOMUTI |
|
L. 26.5.1970, n. 381 e successive modificazioni ed
integrazioni L. 21.11.1988, n. 508
D.Lgs. 23.11.1988, n. 509 |
- Pensione
- Indennità di comunicazione
|
CIECHI CIVILI |
|
L. 27.5.1970, n. 382 e successive modificazioni ed
integrazioni L. 10.2.1962, n. 66
L. 28.3.1968, n. 406
L. 21.11.1988, n. 508 |
- Pensione ciechi assoluti
- Pensione ciechi parziali (ventesimisti)
- Indennità di accompagnamento ciechi assoluti
- Indennità speciale per ciechi parziali (ventesimisti)
- Assegno mensile a vita ciechi parziali decimisti (assegno abrogato)
|
TABELLA 2
Capitoli bilancio |
Tipologia di spesa |
Stanziamento 1999 |
Quota da trasferire |
Cap. 1097 |
Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei
relativi impianti |
£ 12.000.000.000 |
£ 257.000.000 |
Cap. 1098 |
Spese d'ufficio per il funzionamento degli organi periferici
dell'amministrazione |
£ 24.850.565.000 |
£ 659.000.000 |
Cap. 1099 |
Spese postali - spese di notifica |
£ 57.000.000.000 |
£ 1.474.000.000 |
Cap. 1117 |
Spese pagamento canoni utenze |
£ 4.940.000.000 |
£ 130.000.000 |
Cap. 1096 |
Spese per fitto locali |
£ 95.600.000.000 |
£ 600.000.000 |
Cap. 1116 |
Spese per acquisto mobilio, ecc. |
£ 23.895.000.000 |
834.000.000 |
Cap. 1101 |
Spese per la gestione ecc., di apparecchiature elettroniche |
£ 9.295.000.000 |
246.000.000 |
Totale |
£ 227.580.565.000 |
£ 4.200.000.000 |
TABELLA 3
Regioni a statuto ordinario e Regioni a
statuto speciale
(Friuli Venezia Giulia Sardegna Sicilia) |
IX |
q.f. |
2 |
VIII |
q.f. |
6 |
VII |
q.f. |
118 |
VI |
q.f. |
71 |
V |
q.f. |
260 |
IV |
q.f. |
40 |
III |
q.f. |
60 |
II |
q.f. |
0 |
Totale |
|
557 |