Commissione parlamentare per l'infanzia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 1998, N. 369.

Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza,
a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1997, n. 451, concernente istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, ed in particolare l'articolo 4, comma 1;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1998, che ha istituito la commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 giugno e del 6 agosto 1998;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1.
Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, e' composto da:

a) due rappresentanti per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

1) Dipartimento per gli affari sociali;

2) Ministero della pubblica istruzione;

3) Ministero della sanità;

b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

1) Dipartimento per le pari opportunità;

2) Ministero degli affari esteri;

3) Ministero dell'interno;

4) Ministero di grazia e giustizia;

5) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

6) Ministero dei lavori pubblici;

7) Ministero dell'ambiente;

8) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

9) Ministero per le politiche agricole;

c) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

e) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

f) quattro rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

g) un rappresentante dell'Unione province italiane;

h) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane;

i) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;

l) un rappresentante della Società italiana di pediatria;

m) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

n) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni;

o) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS);

p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;

q) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi;

r) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori;

s) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

t) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti;

u) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali;

v) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, fino ad un massimo di otto;

z) esperti individuati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, fino ad un massimo di otto;

aa) il responsabile del Centro nazionale di documentazione ed analisi ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 3.

2. Il Dipartimento per gli affari sociali assicura la segreteria dell'Osservatorio.

3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti generali dello Stato, livello C. I relativi oneri sono posti a carico dell'unita' previsionale di base "12.1.1.0 Funzionamento" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capitolo 2940.

Art. 2.
Compiti e funzioni dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale d'azione per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Ai fini della elaborazione del piano nazionale d'azione le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, con l'Osservatorio affinché venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal medesimo piano nazionale.

3. Al fine di rafforzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo.

4. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la commissione parlamentare per l'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 451 del 1997, propone l'adozione del piano nazionale d'azione al Consiglio dei Ministri.

5. In attuazione dell'articolo 2, commi 5 e 6, e dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge n. 451 del 1997, l'Osservatorio predispone, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.

Art. 3.
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza

1. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Centro di documentazione e analisi, svolge i compiti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, sulla base di un programma e di priorità definiti annualmente dall'Osservatorio.

2. Il Centro di documentazione e analisi garantisce ogni opportuno raccordo scientifico con il Centro internazionale di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia dell'Unicef, nonché con altri organismi europei ed internazionali.

Art. 4.
Rapporti con le regioni

1. Al fine di garantire all'Osservatorio nazionale un costante, regolare ed omogeneo afflusso di informazioni sulle condizioni dell'infanzia e l'adolescenza, il Ministro per la solidarietà' sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le modalità di coordinamento tra le regioni ed il Centro nazionale di documentazione e analisi di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

Art. 5.
Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Il piano biennale nazionale d'azione di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, definisce un programma di iniziative di promozione e comunicazione da realizzarsi in occasione della giornata del 20 novembre dedicata alla celebrazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 451 del 1997. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1998

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLE PREMESSE

- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente:

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere la grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica".

- Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e' il seguente:

"1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia".

- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:

"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 1998 reca: "Istituzione della commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori".

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonome locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e' il seguente:

"Art. 2 (Osservatorio nazionale per l'infanzia). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale.

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Il piano e' adottato sentita commissione di cui all'articolo 1, che si esprime entro sessanta giorni.

4. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'articolo 1. Il primo piano nazionale di azione e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e
sull'attuazione dei relativi diritti.

6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio".

Note all'art. 2:

- Il titolo della legge 27 maggio 1991, n. 176, e' il seguente: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

- Per il testo dell'art. 2, della citata legge n. 451 del 1997, si veda nella nota all'art. 1.

- Per il testo dell'art. 3, comma 2, lettera d), della citata legge n. 451 del 1997, vedi nella nota all'art. 3.

- Il testo dell'art. 44 della Convenzione di New York, ratificata con la citata legge n. 176 del 1991, e' il seguente:

"Art. 44. - 1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del Paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro Paesi".

Note all'art. 3:

- Il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997 e' il seguente:

"2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile".

Note all'art. 4:

- Il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' il seguente: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".

- Il testo dell'art. 4, commi 3 e 4, della citata legge n. 451 del 1997, e' il seguente:

"3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia d'infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti
i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare
devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:

a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al centro di cui all'articolo 3".

Note all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, si veda nella nota all'articolo 1.

- Il testo dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 451 del 1997 e' il seguente:

"6. E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato".

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