Commissione parlamentare per l'infanzia

 

Risoluzione 7-00941 Pozza Tasca: sottrazioni di minori

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premesso che:

a) dopo Erika e Marta, anche la storia di Meriem sta scuotendo l'opinione pubblica internazionale: figlie minorenni con doppia cittadinanza - egiziana ed italiana, per le prime, algerina ed italiana la seconda - che rivendicano il loro diritto ad un libero riferimento bigenitoriale;
b) sono 170 (e a tale numero dovrebbe, in effetti, essere aggiunto quello dei casi attualmente curati dall'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, designato Autorità Centrale ai sensi delle Convenzioni di Lussemburgo e dell'Aja del 1980) attualmente i bambini contesi tra coppie di nazionalità, religione e etnie diverse - spesso vittime di "sequestri" da parte del padre o della madre - a dimostrazione di un fenomeno che ha subito una crescita esponenziale negli ultimi due anni, se si considera che i casi noti alla fine del 1998 erano poco più di 70;
c) la tutela dei diritti di questi bambini - vittime di un mondo con sempre meno confini geografici, ma ancora troppe barriere culturali, religiose ed etniche - spetta ai responsabili della Direzione generale degli italiani all'estero del Ministero degli esteri, nell'ipotesi in cui le vertenze avvengano tra cittadini di stati estranei alle Convenzioni internazionali in materia minorile;
d) dalle numerose vicende di sottrazione internazionale di minori emerge l'improcrastinabilità di individuare ed adottare strumenti internazionali che consentano una effettiva tutela dell'esercizio dei diritti dei minori illecitamente condotti oltre le frontiere dello Stato di residenza abituale;
e) la Convenzione sui diritti del fanciullo, al cui spirito devono uniformarsi i Legislatori di tutti gli Stati per elaborare norme che prevedano la reale protezione dell'interesse del minore, di cui si è celebrato il 20 novembre del 1999 il decimo Anniversario, è stata ratificata anche dai paesi islamici, ma la quasi totalità di essi ritiene che il trattato non induca automaticamente nell'ordinamento interno le modifiche necessarie per la realizzazione dei diritti dei minori;
f) l'Italia ha ratificato, con legge n. 64 del 15 gennaio del 1994, la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, in materia di riconoscimento internazionale delle decisioni riguardanti l'affidamento dei minori in virtù della quale gli Stati aderenti si sono impegnati a dare esecuzione alle sentenze di affidamento, ma non a quelle che siano tali da causare un grave pregiudizio al minore;
g) l'Italia ha altresì ratificato, con la medesima legge, la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, in materia di sottrazione internazionale dei minori, che nessun paese islamico ha ratificato, fatta eccezione della Turchia, la cui ratifica è avvenuta nel 1998, a seguito dell'avviato processo di integrazione europea;
h) alcuni Paesi hanno individuato tra le misure da realizzare per prevenire fenomeni di sottrazione internazionale, anche l'applicazione, nelle leggi sull'immigrazione, della cosiddetta "clausola di gradimento", che vieta l'ingresso nel proprio Paese, a quei cittadini che provengono da Stati che non abbiano ratificato Convenzioni internazionali in materia di minori;
i) con il Piano d'azione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza il Governo si impone di rendere più incisiva e coerente con la Convenzione di New York la legislazione di tutela nei confronti dei minori e più adeguate le strutture chiamate ad applicare i diritti riconosciuti dei bambini;
j) non si può ignorare che i maggiori problemi sino ad oggi individuati sono dovuti non soltanto alle pur obiettive differenze esistenti fra ordinamenti giuridici, ma anche - e non da ultima - alla scarsa collaborazione fra gli organi giudiziari degli Stati coinvolti, troppo spesso restii ad attribuire efficacia nel proprio territorio a provvedimenti di custodia dei minori emanati da un altro Paese estero;
k) parimenti si deve riconoscere che a causa della mancanza di uno strumento giuridico internazionale da far valere, con riferimento alla materia in esame, nei rapporti con i Paesi islamici, la soluzione dei problemi connessi allo spostamento transfrontaliero della prole è delegata alla sola litigiosità dei genitori;
l) l'articolo 11 della Convenzione di New York impone agli Stati l'obbligo di adottare provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non ritorni illeciti di fanciulli all'estero. A tal fine gli Stati devono favorire la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione ad accordi esistenti; il medesimo principio è ulteriormente rafforzato dall'articolo 35 che impone agli Stati di adottare ogni provvedimento nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento dei fanciulli;
m) lo stesso caso di Erika sta assumendo contorni sempre più inquietanti a causa di decisioni adottate dalle autorità kuwaitiane, che collidono con il comune sentire della nazione e con i più elementari principi di diritto internazionale minorile, così come consacrati dalla Convenzione di New York: la Corte di Cassazione kuwaitiana ha tolto infatti alla madre anche l'affidamento di Marta, imputandole una serie di comportamenti - quali l'ingresso in una chiesa con le figlie o l'aver bevuto un bicchiere di vino con uno zio prete - non conformi alla religione islamica;
n) anche nella vicenda di Meriem, l'impegno del padre di concedere il visto alla piccola, accettato verbalmente dalla nostra Ambasciata, è stato poi negato al momento della partenza della famiglia dall'aeroporto di Algeri;
o) negli ultimi giorni sia Erika che Marta mostrano segni sempre più evidenti di malessere psicologico: Erika non si nutre adeguatamente, Marta ha cessato di esprimersi verbalmente;
p) il decisivo intervento del nostro Governo è assai auspicabile dal momento che non è pensabile che nel Terzo millennio, in piena globalizzazione dei mercati e dell'economia, gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo non adeguino il diritto interno ai principi in essa consacrati;

impegna il Governo:

1) ad istituire una task force interministeriale che possa intervenire a tutela dei minori contesi;
2) a promuovere l'adesione alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre del 1980 da parte di quegli Stati dai quali proviene il maggior flusso migratorio;
3) a promuovere la creazione di una cornice giuridica che consenta i margini per una azione incisiva, dal momento che l'ostacolo più difficile da superare in casi del genere è l'incompatibilità tra ordinamenti giuridici diversi, ugualmente validi, di Stati entrambi sovrani;
4) a promuovere accordi bilaterali con i Paesi islamici in cui sia prevista l'effettiva applicazione dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York;
5) a prevedere la formazione ad hoc del personale diplomatico, affinché sia aggiornato costantemente sull'evoluzione delle normative e delle Convenzioni in modo che possa intervenire tempestivamente ed in maniera adeguata nei casi di sottrazione internazionale.

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