Commissione parlamentare per l'infanzia

 

Risoluzione n. 7-00024 De Luca Athos: rapporto tv minori

(TESTO MODIFICATO A SEGUITO DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI)

La Commissione bicamerale per l’infanzia,

premesso che:

a) che i minori hanno il diritto di utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione e gli strumenti offerti dal mezzo televisivo come un servizio ed una opportunità di crescita personale e di conoscenza della realtà;
b) che in Italia il livello qualitativo di molta parte dell’offerta televisiva e della comunicazione rivolta ai minori è ancora carente e propone modelli di scarso valore qualitativo, i quali penalizzano la cultura, la crescita civile ed etica dei cittadini ed in particolare lo spirito critico e la creatività dei minori;
c) che le prime vittime dell’appiattimento culturale e della omologazione imposta dal modello televisivo prevalente sono i minori poiché non dispongono ancora degli strumenti per una interpretazione critica del messaggio televisivo soprattutto in mancanza di una adeguata politica per un uso consapevole della televisione attraverso una fruizione familiare congiunta dello stesso mezzo televisivo;
d) che le potenzialità e i rischi dei nuovi mezzi di comunicazione investono le nuove generazioni in modo molto più intenso e più precocemente rispetto a qualunque altra delle generazioni precedenti;
e) che il problema dell’infanzia e delle nuove generazioni assume una centralità strategica di cui il Parlamento, con l’istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia, ha dimostrato di volersi fare carico, nel rispetto della Convenzione del 1989 per i diritti del fanciullo e della Costituzione italiana la quale non solo pone a suo fondamento la dignità della persona ma sancisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli al suo pieno sviluppo e tutelare i diritti inviolabili dell’uomo, della famiglia e dei minori;
f) che la via legislativa è necessaria ma non sufficiente a garantire la forte emancipazione culturale e civile di cui i giovani sentono il bisogno e che in questa materia è necessaria una nuova e forte presa di coscienza della società civile, delle istituzioni democratiche, degli operatori del settore e del mondo sociale del paese;
g) che la globalizzazione della comunicazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche multimediali, satellitari e via cavo richiedono uno sforzo congiunto a livello europeo per garantire adeguati metodi di prevenzione e vigilanza;
h) che genitori e scuola hanno il dovere di mediare i messaggi televisivi al fine di favorire la crescita dei minori, accompagnandoli nell’uso consapevole della televisione e dei mezzi di comunicazione;
i) che il panorama normativo è ricco di numerose leggi intese a promuovere i diritti dei minori, situazione che comporta tuttavia rischi di sovrapposizione e difficoltà interpretative a tutto discapito della loro efficacia (si citano tra le più significative l’articolo 15, commi 10, 11, 13, e l’articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l’articolo 1, comma 6, lettera b), e l’articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’articolo 3, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, il decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425, l’articolo 4 della legge n. 203 del 1995);
j) che alla normativa nazionale si debbono aggiungere le direttive europee nn. 89/552 e 97/36 sull’esercizio dell’attività televisiva, le quali nello stabilire la giurisdizione nazionale ribadiscono che gli Stati membri sono tenuti a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive non contengano alcun programma che possa nuocere allo sviluppo mentale, fisico e morale dei minori;
k) che esiste una pluralità di codici di autoregolamentazione, non dotati di apparato sanzionatorio vincolante ed efficace, la cui applicazione deve essere sostenuta ed estesa anche a quelle emittenti che ancora non li hanno adottati;
l) che si deve constatare tuttavia che le emittenti televisive continuano a programmare anche durante le fasce orarie "protette" trasmissioni ad alto contenuto di violenza e adatte ad un pubblico adulto e consentire un notevole affollamento di interruzioni pubblicitarie, come dimostrato dalle prime rilevazioni quantitative effettuate dall’apposito ufficio dell’Autorità garante delle comunicazioni;
m) che la complessità del problema della vigilanza é aggravata dal fatto che accanto alle 12 emittenti nazionali esistono oltre 700 emittenti locali;
n) che tutto il sistema informativo televisivo, compresi i telegiornali, é ormai condizionato dagli indici di ascolto, i quali sono basati su un campione tarato su esigenze commerciali e quindi interessati esclusivamente alla quantità di telespettatori e non all’indice di gradimento qualitativo;
o) che nell’ambito della problematica minorile esiste comunque una netta differenziazione tra le esigenze dei bambini e quelle degli adolescenti e che di tale diversità occorre tener conto nell’ideazione dei programmi, delle fasce di protezione specifica e della relativa segnaletica informativa;
p) che il mezzo televisivo costituisce oggi di fatto una delle principali agenzie educative, in quanto il suo utilizzo rappresenta ormai uno dei comportamenti più diffusi tra i giovani e poiché oltre metà dei minori segue la TV dalle due alle quattro ore al giorno, spesso in completa solitudine, dedicando ad essa un tempo superiore a quello impiegato nelle attività scolastiche, sportive o relazionali (1.100 ore di televisione all’anno contro 800 ore di scuola);
q) che il contributo che la televisione può offrire alla crescita culturale formativa e alla costruzione dell’identità giovanile resta in gran parte inesplorato e che anche il Parlamento può contribuire ad incentivare queste potenzialità con apposite proposte di legge nonché con l’attività di controllo e di indirizzo che svolge nei confronti della televisione pubblica;
r) che nel mondo scolastico e televisivo non esistono ancora livelli di qualificazione professionale dedicati esclusivamente alla programmazione destinata ai minori;
s) che l’Italia é uno dei paesi europei più esposti al rischio di colonizzazione da parte di produzioni televisive straniere, mentre la produzione nazionale di trasmissioni, fiction e cartoni animati per l’infanzia occupa un segmento di mercato ormai residuale, a fronte del 30 per cento della Gran Bretagna e del 10 di Francia e Germania,

invita il Governo:

  1. ad introdurre l’obbligo di mandare in onda in tempo reale una formula esplicita di scuse nei casi di avvenuta violazione delle norme del codice da parte delle emittenti televisive che lo hanno sottoscritto, nella quale sia spiegata la violazione e la norma posta a tutela del minore;
  2. ad introdurre l'obbligo di una classificazione dei programmi televisivi che sia comune a tutte le emittenti, prevedendo l'obbligo contestuale di informare preventivamente i telespettatori di come sia stata classificata l'opera trasmessa ed agendo in sede di Unione europea per ottenere in tempi brevi la predisposizione di adeguati sistemi di classificazione comuni a tutti i paesi membri, come previsto dalla direttiva 97/36/CE;
  3. a promuovere l’istituzione presso l’Autorità garante per le comunicazioni di un Osservatorio per la classificazione delle opere rivolte ai minori, formato da esperti nominati anche dalle associazioni dei genitori e degli educatori sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti e delle associazioni delle emittenti radiotelevisive maggiormente rappresentative;
  4. ad inserire il rispetto dei codici e delle carte similari, compreso il codice di autodisciplina pubblicitaria, fra le condizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni televisive, fermo restando il potere sanzionatorio attribuito all’Autorità garante per le comunicazioni;
  5. a stabilire che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all’esercizio di attività televisive, via Internet e multimediali contenga uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e sul divieto di trasmettere spot pubblicitari durante i programmi dedicati all'infanzia;
  6. a prevedere l’istituzione, in ogni emittente televisiva, di una figura professionale responsabile della programmazione televisiva rivolta ai minori, alla quale l’Autorità garante possa rivolgersi per la richiesta di chiarimenti e l’assunzione di informazioni relative alla programmazione;
  7. a promuovere la razionalizzazione ed il coordinamento della complessa normativa a tutela dei minori e del relativo sistema sanzionatorio, attraverso l'adozione, nell'ambito della legge annuale di semplificazione di cui all'art. 20 comma 2 della Legge 59/97, di un testo unico o di un codice unificato, sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'infanzia, con la finalità di una maggiore semplicità di applicazione;
  8. ad armonizzare le azioni di tutela in tutte le diverse fasi di produzione, distribuzione e fruizione dei prodotti televisivi, in rapporto al loro impatto sui minori;
  9. ad effettuare campagne educative, anche televisive a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri e scolastiche rivolte ai minori, agli educatori, agli operatori televisivi e alle famiglie, finalizzate all’informazione e all’educazione ad un uso creativo del tempo libero, diverso dalla fruizione passiva del mezzo televisivo e all'uso corretto delle sue capacità formative;
  10. a favorire nella scuola l'educazione ai nuovi linguaggi multimediali, curando anche l’aggiornamento del corpo docente e promuovendo il finanziamento di attività di formazione alla comunicazione degli educatori e dei giovani;
  11. ad avviare corsi di educazione ai mezzi di comunicazione multimediali, anche attraverso il finanziamento da parte del Fondo nazionale per l'infanzia del Dipartimento delle attività sociali della Presidenza del Consiglio, nelle facoltà di scienza della formazione, sociologia, lettere, scienza della comunicazione, DAMS, nonché corsi di specializzazione ed aggiornamento per il personale dei mezzi di comunicazione;
  12. a sensibilizzare le famiglie ad una visione familiare congiunta e consapevole della televisione individuando sistemi di filtraggio e percorsi guidati per il controllo familiare anche rispetto alla rete Internet; a promuovere ed incentivare la produzione di programmi e di opere adatte ad una visione familiare;
  13. a predisporre idonei incentivi economici, per portare ai livelli medi europei la quota di produzione nazionale di cartoni animati di qualità, dei programmi specificamente destinati all’infanzia e all’adolescenza nonché dei programmi adatti ad una visione familiare, riducendo in tal modo l’attuale preponderanza di prodotti stranieri estranei alla cultura europea realizzati spesso a basso costo a scapito della qualità;
  14. a richiedere alle emittenti televisive il rispetto delle fasce orarie di programmazione protetta per i minori, promuovendo nel frattempo la revisione delle fasce orarie protette in linea con quanto avviene in altri paesi europei; a valutare altresì l'opportunità di non mettere in onda programmi specificamente dedicati ai minori nella fascia oraria compresa tra le 7 e 30 e le 9 e 30 del mattino;
  15. affidare all'Autorità Garante per le Comunicazioni il compito di stabilire la trasmissibilità in TV di opere cinematografiche ed a soggetto per la televisione, conformemente al parere di una speciale commissione di esperti presso il Consiglio Nazionale degli Utenti;
  16. a tener conto, nella fissazione dei criteri per la trasmissibilità dei film al pubblico dei minori, del diverso grado di impatto e di invasività del mezzo televisivo, che spesso é subito passivamente (32 milioni di apparecchi televisivi nelle case) rispetto agli schermi cinematografici (3.000 in tutta Italia);
  17. a favorire gli investimenti nel sistema di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle 12 emittenti nazionali e delle oltre 700 locali garantendo il controllo delle trasmissioni destinate specificamente ai minori, il controllo delle trasmissioni generiche, l’utilizzazione dei minori nelle trasmissioni e la pubblicità televisiva;
  18. ad estendere il regime della rete di monitoraggio dei Corecom a tutte le emittenti locali esistenti sul suolo nazionale, sollecitando le regioni che ancora non vi abbiano adempiuto ad istituire i Corecom sul proprio territorio;
  19. a tenere conto nella predisposizione degli strumenti di tutela delle differenti fasce di età dei minori e della loro collocazione sociale, culturale e del tipo di popolazione in cui vivono;
  20. a garantire il rispetto delle norme e dei codici di autoregolamentazione in materia di pubblicità rivolta ai minori anche promuovendo l'adozione di una segnaletica per le interruzioni pubblicitarie che sia comune a tutte le emittenti, vigilando sulle forme di pubblicità ingannevole e occulta e concorrendo inoltre a modificare la normativa vigente al fine di vietare le interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni specificamente dedicate ai minori ed evitare che il divieto di interruzioni pubblicitarie, nei programmi destinati ai minori aventi durata inferiore a 30 minuti stabilito dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, possa essere aggirato dalle emittenti attraverso la messa in onda di appositi "programmi contenitori" di durata superiore a trenta minuti;
  21. a considerare le proposte emergenti in Europa sui messaggi pubblicitari riguardanti giocattoli e giochi durante i programmi destinati ai bambini e sui messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo all'inizio e alla fine di programmi di cartoni animati;
  22. a chiedere alla RAI di evitare discriminazioni qualitative fra una televisione a pagamento e una programmazione gratuita per l'infanzia e l'adolescenza meno abbiente;
  23. a chiedere in particolare alla RAI, in ragione della propria funzione pubblica e delle risorse economiche derivanti dal canone, un forte impegno per il miglioramento dei livelli qualitativi dell’offerta televisiva, prevedendo l’assunzione di tali impegni nel contratto di servizio con lo Stato;
  24. a promuovere un convegno ed un osservatorio a livello di istituzioni europee sul tema minori-TV, al fine di. confrontare le normative nazionali e sintetizzare la pluralità di codici di autoregolamentazioni esistenti in un unico codice di disciplina europeo, corredato da un sistema sanzionatorio univoco, rapido ed efficace;
  25. a relazionare annualmente al Parlamento sull’attuazione della normativa vigente in materia di tutela della dignità e dello sviluppo psicologico dei minori e sul rispetto di essa da parte delle concessionarie dell’emittenza radiotelevisiva pubblica e privata;
  26. a predisporre tutte le misure amministrative e legislative a tutela dei minori nel pieno rispetto della libertà di comunicazione e di scelta della programmazione;
  27. ad ipotizzare la sperimentazione negli apparecchi televisivi di dispositivi che, aggiunti al normale telecomando, consentano di inibire l'immagine mantenendo inalterato l'audio.

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